CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 6maggio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione dell'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente in relazione alla trasmissione parziale degli atti al Tribunale del riesame,mancando i decreti autorizzativi e le proroghe alle intercettazioni disposte. Si afferma, infatti , che : a) la misura cautelare è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia;b) il Tribunale di Roma ha motivato solo apparentemente in ordine al la trasmissione su pendrivedella C.N.R. conclusiva che , però , manca degli allegati, non rinvenuti nel fascicolo, primi fra tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni, le proroghe e ibrogliacci allegati alle captazioni. Il ricorrente sottolinea la decisività di tali allegati, atteso che gli unici elementi a suo carico sono costituiti dal fatto che l’autovettura Citroen C3 usata per l’asserito incontro presso il distributore di benzina sarebbe di sua proprietà e dalla individuazione fotografica del ricorrente quale autista dell’auto. Gli atti mancanti avrebbero consentito, invece, di dimostrare che non vi furono contatti tra il ricorrente e il presunto fornitore o di individuare il tipo di sostanza negoziata (cocaina o hashish). 2.2. Violazione di norma processuale in relazione alla valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza atteso che il ricorrente risulta essere esclusivamente « il proprietario dell’auto di cui si serve l’ interlocutore del fornitore», ma non ha dato alcun contributo nella fase preparatoria dell’incontro o successivamente. Si aggiunge, inoltre, che il ricorrente è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria quale conducente dell’auto, ma non vi è alcun elemento di riscontro del contenuto delle scatole,ricevute da uno dei soggetti che viaggiavano a bordo dell’auto senza, peraltro, alcuna dazione di denaro, nonostante il quantitativo di droga (30 kg) che si sostiene sarebbe stato occultato in tali scatole. È,dunque, verosimile che il ricorrente fosse all’oscuro del contenuto delle scatole. Si aggiunge ancora che il ricorrente non risulta essere stato interlocutore delle conversazioni elencate nell’ordinanza. 2.3. Violazione di legge, vizio di omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari, nonché di autonoma valutazione degli elementi indiziari. Sia l’ordinanza genetica che quella impugnata, infatti, hanno omesso di indicare quale esigenza cautelare deve essere soddisfatta, limitandosi ad argomentare in merito alla adeguatezza della misura applicata. Si segnala, al riguardo, oltre all’insussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, che il ricorrente è un soggetto incensurato e che la perquisizione a suo carico, personale e domiciliare, ha avuto esito negativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, oltre ad essere formulato in termini aspecifici, risulta dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Come osservatoanche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, il ricorrente aveva eccepito dinanzi al Tribunale del riesame la mancata trasmissione dell a CNR e, in particolare, del servizio di osservazione relativo all’incontro durante il quale sarebbe avvenuta la consegna della sostanza stupefacente. A tale eccezione il Tribunale ha risposto adeguatamente facendo riferimento alla trasmissione della pennetta USB contenente tutti gli atti del fascicolo processuale e, in particolare, l’intera informativa finale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che comprende tutti gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare. Nulla, dunque, era stato eccepito in merito alle intercettazioni disposte nel presente procedimento, eccezione che, dunque, non può essere proposta per la prima volta in questa Sede. 2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha adeguatamente argomentato in merito alla gravità degli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, indizi desunti,in primo luogo , dai tracciamenti GPS e dalle conversazioni intercettate, che hanno consentito di ricostruire il modus operandi di Frontoso(che era solito ricevere la droga nel sud pontino, stoccarla press o la sede della TAM, confezionarla con Maisto e consegnarla in Sicilia), il ricevimento da parte dello stesso di 30 kg di cocaina,successivamente suddivisi in due cartoni da imballaggio, gli accordi presi da quest’ultimo con Mercurio per le successive cessioni in Sicilia, nonché il viaggiodi Frontoso, a bordo di un TIR , verso la Sicilia dove,una volta giunto a Palermo, riceveva una busta contenente verosimilmente del denaro e, successivamente, spostatosi a Vittoria secondo il piano concordato con Mercurio, provvedeva alla consegna d e i due pacchi contenuti la sostanza stupefacente (cfr. pp. 8 e 9 dell’ordinanza). Il Tribunale, facendo riferimento alle inequivocabili risultanze del servizio di osservazione predisposto al momento della consegna della sostanza stupefacente, ha individuato il ruolo del ricorrente in tale ultimo segmento della condotta, essendo emerso con certezza che [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida dell’autovettura C3, con a bordo altri soggetti, e, unitamente a questi, riceveva le due scatole contenenti i 30 kg di cocaina. Con motivazione non manifestamente illogica, inoltre, il Tribunale, rispondendo alla specifica obiezione difensiva, ha ritenuto che il ricorrente fosse consapevole del contenuto delle scatole, e ciò in ragione sia delle circostanze direttamente osservate dagli operanti, avendo il ricorrente condotto sul posto coloro che dovevano ricevere la droga, poi caricata sulla sua auto, sia di un argomento non manifestamente illogico, ritenendo improbabile che dei trafficanti di droga si facciano accompagnare da un soggetto inconsapevole all’incontro per la ricezione di una elevata quantità di sostanza stupefacente, come appunto, accaduto nel caso in esame. 3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, che continua a fare riferimento alla insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio nonostante il Tribunale abbia chiarito espressamente che nessuna di tali esigenze è stata considerata dal provvedimento genetico, l’esigenza cautelare da soddisfare con la misura applicata è stata individuata nel pericolo di recidiva, pericolo desunto, con argomentazioniimmuni da vizi logici, dalla gravità del fatto per cui si procede, reputato dal Tribunale non particolarmente remoto nel tempo, dalle modalità della condotta , ritenute indicative di un’attività illecita sistematica, organizzata e posta in essere in modo professionale, nonché dal comportamento del ricorrente, privo di alcun segno di resipiscenza e poco collaborativo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes