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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14269/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 10.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Ciuciu e l'inammissibilità di quello dello lorda che; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cosenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, il solo Iordache, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa per lo [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva, operato l'aumento per le aggravanti e la riduzione per la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con l'aumento per le aggravanti, la riduzione per la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'aumento per la continuazione con le lesioni e quello per la recidiva, alla pena finale di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.333 di multa; aveva inoltre condannato entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha stimato equivalente la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle contestate aggravanti e, per il solo Ciuciu, anche alla contestata e ritenuta recidiva ed ha rideterminato la pena inflitta allo Iordache in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa e quella inflitta al Ciuciu in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Iordache:

3.1.1. violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. e difetto, contraddittorietà, illogicità della motivazione nella applicazione del principio della prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio: 3.1.2 irragionevolezza della sentenza in relazione al disposto dell'art. 628 cod. pen. non essendosi evidenziata la sussistenza del delitto di rapina con l'impossessamento del denaro: 3.1.3 erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.: 3.1.4 erronea applicazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 111 Cost. per l'applicazione della norma in assenza dei relativi presupposti: 3.1.5 contrarietà della sentenza al principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost.: premette alcune considerazioni sul contesto ambientale e sulla qualità dei soggetti coinvolti in cui è maturato l'episodio occorso nella notte tra il sette e l'otto marzo del 2015 quando tutti e tre i protagonisti che, nel fine settimana, avevano abusato di bevande alcoliche tanto che era stata la stessa persona offesa ad ammettere, ripetutamente, in dibattimento, di essere in quel momento ubriaca; aggiunge che, giunti sul posto, i carabinieri avevano assistito e minutamente descritto quanto osservato attribuendo ma non avevano riferito di sottrazioni di denaro né della presenza di una borsa nella quale sarebbero stati custoditi i soldi oggetto della pretesa rapina; segnala come la sentenza impugnata non sia riuscita a spiegare in termini convincenti l'illogicità di una violenza fisica manifestatasi successivamente alla già avvenuta sottrazione del denaro ed avendo i due imputati già suddiviso tra di loro la presunta refurtiva addirittura, per il Ciuciu, ben riposta all'interno del portafogli e senza che nessuno dei due conservasse altro denaro rispetto a quello asseritamente sottratto alla Cretan; rileva come, alla stregua degli elementi acquisiti, la Corte abbia errato nel confermare la riconducibilità dell'episodio nel paradigma della rapina in contrasto con le dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima; sottolinea come i giudici di merito abbiano considerato sussistenti i presupposti per applicare l'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. senza che fosse emerso alcun elemento idoneo ad invalidare le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 111 Cost. e difetto di motivazione in merito alla emergenza delle condizioni legittimanti la opzione per l'utilizzo delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; sottolinea, da questo punto di vista, la inconcludenza degli elementi addotti dai giudici di merito non essendo emersi in alcun modo profili di violenza o di minaccia nei confronti della persona offesa; osserva che, con riguardo al delitto di lesioni, consumato sotto gli occhi degli operanti, non poteva essere ravvisata alcuna connessione con quello di rapina, in fatto inesistente, con conseguente insussistenza della procedibilità di ufficio ed in difetto di querela; segnala come la Corte avrebbe dovuto giudicare attendibili le dichiarazioni dello Iordache circa l'occasione in cui era venuto in possesso dell'arma impropria scagliatagli addosso da uno degli accompagnatori della Cretan e da lui stesso immediatamente consegnata ai carabinieri; la difesa ritiene, infine, che potessero essere concesse le circostanze attenuanti generiche; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Ciuciu: 3.2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva l'erroneità della decisione impugnata in merito alle doglianze sollevate dalla difesa con riguardo alla celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante il Presidente del Tribunale avesse sospeso le udienze per i giorni 27 e 28 ai sensi dell'art. 47 O.G. con provvedimento che non poteva essere rivisto o modificato dal Presidente di Sezione il cui decreto non era mai stato notificato ed era stato appreso dal difensore soltanto casualmente essendo solo in quella occasione venuto a conoscenza anche del documento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; sottolinea che la presenza del difensore era stata espressamente limitata ad eccepire la nullità e non poteva sanare alcunché, in particolare l'omesso esame della teste e la revoca della lista testimoniale della difesa; 3.2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: richiamato il testo dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. segnala l'inadeguatezza della motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto i presupposti per utilizzare le dichiarazioni predibattinnentali della Cretan che, diversamente da quanto sostenuto, non si era affatto costituita parte civile nei confronti del Ciuciu ma solo nei confronti dello Iordache; evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo giudice aveva valorizzato la avvenuta riconciliazione tra la Cretan ed il Ciuciu per poi non tenerne conto nella interpretazione dei gesti di cui ha fatto menzione nel motivare sul punto; aggiunge che, a tutto voler concedere, non sarebbe stato comunque possibile acquisire la querela che, ad avviso della difesa, è cosa diversa rispetto alle dichiarazioni cui unicamente fa riferimento il comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.; 3.2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 628 cod. pen.: segnala che la rapina avrebbe avuto ad oggetto la somma di 40 Euro rinvenuta nella disponibilità del Ciuciu e dello Iordache avendo tuttavia la Corte omesso di confrontarsi con l'argomentazione difensiva secondo cui, anche alla luce di elementi acquisiti al processo, il Ciuciu aveva con sé del denaro prima ancora dell'episodio di cui si discute; richiama l'altra discrasia evidenziata dalla difesa con l'atto di appello in merito alla disponibilità di denaro della Cretan su cui, pure, la Corte di Appello ha sorvolato come non ha motivato sul fatto, del pari evidenziato nell'atto di gravame, secondo cui la somma sarebbe stata sottratta dalla borsa della donna che, tuttavia, non è stata rinvenuta; 3.2.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 99 cod. pen., 188 e 192 cod. proc. pen.: richiama le considerazioni difensive articolate con riguardo alla ritenuta recidiva segnalando come la Corte, oltre a far riferimento a sei procedimenti penali pendenti, non abbia svolto alcuna considerazione sulla natura dei reati limitandosi ad evocare dei precedenti senza, tuttavia, precisarne la risalenza nel tempo onde poter in tal modo confermare la recidiva infraquinquennale; 3.2.5 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62b1s cod. pen.: richiama anche in tal caso il tenore dell'atto di appello nella parte in cui era stata contestata la decisione del Tribunale di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche laddove lo spessore oggettivo della vicenda e la stessa personalità degli imputati oltre al contesto in cui è maturata, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche;

3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto dei ricorsi: quanto al primo motivo proposto dalla difesa del Ciuciu, segnala che, al di là delle petizioni di principio, rileva, in concreto, la partecipazione del difensore all'udienza e la assenza di profili di lesione del diritto di difesa con la assunzione della deposizione di una teste; segnala inoltre la correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa ed acquisita ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. di cui ha ravvisato i presupposti; sottolinea come la sentenza abbia ben evidenziato i profili di inattendibilità delle dichiarazioni invece rese dagli imputati in quanto smentite da quanto constatato direttamente dagli operanti intervenuti sul posto; di qui, secondo la Procura Generale, la infondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla procedibilità per il delitto di lesioni e la presenza di un coltello; segnala la esaustività della motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio e, infine, osserva che la mancanza di rilievi difensivi per il Ciuciu e la manifesta inammissibilità di quelli dello Iordache escludono possa prendersi atto della prescrizione maturata per la contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati ma, proprio per questo ed essendo stati in grado di instaurare il rapporto processuale, occorre prendere atto della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) della rubrica ascritto allo Iordache con conseguente eliminazione dell'aumento di pena disposto per tale ipotesi di reato.

1. Preliminare rispetto a quello della altre censure è l'esame dell'eccezione sollevata dalla difesa del Ciuciu in merito alla dedotta nullità dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebratasi nonostante il provvedimento del Presidente del Tribunale che, per ragioni elettorali, aveva sospeso le udienze per i giorni 27 e 28 e che, si assume, non poteva essere rivisto o modificato dal Presidente di Sezione il cui decreto era stato conosciuto dal difensore solo in quella occasione tanto da aver precisato che la sua presenza era funzionale esclusivamente a far rilevare la illegittima celebrazione dell'udienza.

L'eccezione è infondata: la Corte di Appello ha motivato sull'eccezione facendo presente che, a fronte della richiesta di rinvio del processo avanzata dal difensore, il Tribunale aveva opposto che il provvedimento del Presidente del Tribunale "faceva riferimento esclusivamente ai collegi che prevedevano nella composizione una componente (...) impegnata nelle operazioni elettorali siccome legittimamente impedita nelle funzioni giurisdizionali, mentre per il resto il decreto del Presidente del Tribunale, avente natura organizzativa, non era idoneo ad introdurre una ipotesi di sospensione del processo secondo il codice di rito" (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); ha inoltre spiegato che il tenore del provvedimento del Presidente del Tribunale era stato seguito da quello del Presidente di Sezione, certamente noto al difensore anche perché oggetto della protesta indetta dall'Ordine degli Avvocati, in cui si era precisato "... che il decreto del Presidente si riferiva alle udienze in cui erano coinvolti magistrati impegnati nelle operazioni elettorali e non a quelle che avrebbero dovuto essere tenute da magistrati che non erano coinvolti in tali incombenze" (cfr., ivi, ancora).

E' sufficiente, infatti, ribadire che il provvedimento del Presidente del Tribunale (come quello del Presidente di Sezione), di sospensione delle udienze per ragioni elettorali (ovvero per essere diversi magistrati e funzionari dell'ufficio impegnati nelle relative operazioni), ha valenza interna ed organizzativa non potendo perciò esser causa di nullità della attività processuale che sia stata tenuta alla presenza del difensore la cui istanza di rinvio, fondata su quanto in esso previsto, era stata motivatamente respinta (cfr., sulla natura interna ed organizzativa del provvedimento del Presidente del Tribunale nel periodo elettorale, Sez. 3, Sentenza 33352 del 28.7.2015, Rossetti; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 35801 del 7.6.2005, Buonerba; conf., Sez. 1, Sentenza n. 175 del 07/11/1995, Ferraioli ed altri, Rv. 203342, in cui la Corte ha chiarito che la trattazione del procedimento nel cosiddetto periodo di sospensione elettorale disposta con circolare del Presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale essa si svolge non comporta alcuna invalidità degli atti processuali che fossero stati comunque compiuti).

2. Comune ad entrambi i ricorsi è il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della Creten acquisite, secondo la difesa, al di fuori dei presupposti del pur invocato comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.; la difesa del Ciuciu, peraltro, segnala che, in ogni caso, non si sarebbe trattato di "dichiarazioni" ma dell'atto di querela che, comunque, ovvero indipendentemente dal ricorso di tali presupposti, non avrebbe potuto essere acquisita. 2.1 Quest'ultimo rilievo non può essere condiviso: dagli atti risulta che la Creten aveva sporto denuncia-querela riferendo oralmente quanto occorsole nell'occasione e la sua ricostruzione del fatto che era stata raccolta a verbale dalla PG e, in tal modo, aveva reso "dichiarazioni" utilizzabili nel corso del processo sia per le contestazioni che ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279226 che, per l'appunto, ha distinto il caso in esame da quello in cui la querela sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero e che, in tal caso, può essere utilizzata "in aiuto alla memoria" ai sensi dell'art. 499, comma 5; conf., Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, Giunta, Rv. 244401 e, più di recente, Sez. 5, n. 24265 del 19/01/2015, Paglia, n.m.: cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 51416 del 04/12/2013, PG in proc.

Anceschi, Rv. 258064 in cui, più radicalmente, la Corte ha affermato che fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità). 2.2 Infondato, ancora, è peraltro il motivo sulla inutilizzabilità delle "dichiarazioni" della Creten in quanto acquisite ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen..

La Corte territoriale, nel disattendere la censura articolata dalle difese con l'atto di appello, ha richiamato la motivazione del Tribunale che aveva evocato la "reticenza manifestata in udienza dalla teste su chi e come le abbia procurato le lesioni ... nonché alla luce del riferito rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è recata in udienza e con il quale apertamente ha mantenuto prima dell'escussione un atteggiamento apertamente confidenziale scambiandosi cenni e pacchetti di sigarette - condotte assolutamente in contrasto con la posizione di parte civile" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata).Ha quindi ripercorso l'andamento della deposizione caratterizzata da ripetuti richiami del Presidente del collegio a dire la verità tanto che "... il difensore chiedeva una sospensione atteso che la teste era visibilmente spaventata" (cfr., ivi); vero che il Presidente del collegio aveva escluso tale circostanza ma, comunque. le aveva chiesto se fosse stata intimidita e il PM "... la invitava poi a non guardare gli imputati durante l'esame e a rivolgersi invece al presidente, ma la donna si giustificava affermando che quella sera era ubriaca" (cfr., ivi).

La teste, secondo quanto riportato nelle due sentenze di merito, aveva riferito di esser stata picchiata "... sempre dal Ciuciu quando erano soli nella stanza ma mai in presenza di altre persone ..." (cfr., ivi).

I giudici di appello hanno dunque sottolineato che la donna aveva costantemente insistito sul suo stato di ubriachezza che, tuttavia, non era stato rilevato dagli operanti giunti sul posto; hanno valorizzato la circostanza che, nel corso dell'esame, cercasse con lo sguardo gli imputati prima di rispondere alle domande ed hanno sottolineato la parzialità delle ammissioni limitate a quanto non "snnentibile" e la negazione di quanto poteva fondarsi esclusivamente sulle sue parole; hanno infine evidenziato l'atteggiamento confidenziale mantenuto con gli imputati "in compagnia dei quali era giunta in aula prima dell'esame, nonostante fosse costituita parte civile" (cfr., ivi).

La Corte ha inoltre fatto riferimento all'avvenuta riconciliazione con il Ciuciu con cui ella si era ri-fidanzata, circostanza che, a suo avviso, ha "agito in modo evidente da fattore inquinante la deposizione" (cfr., pag. 6) sottolineando che anche tale (a suo avviso apparente) riconciliazione finisce in realtà per evidenziare una "particolare situazione di vulnerabilità della teste, un ulteriore elemento sintomatico di inquinamento probatorio" (cfr., ivi) in quanto si tratta di reato procedibile di ufficio per cui il solo modo di evitare la condanna dell'imputato era quello di ridimensionare le dichiarazioni accusatorie già rese in precedenza.

In definitiva, i giudici catanzaresi hanno ritenuto di poter valorizzare da un lato la ingiustificata ritrattazione della teste rispetto alla versione dei fatti resa alla PG nella immediatezza e, peraltro, confortata dalla diretta percezione degli operanti non appena giunti sul posto e che avevano riferito di aver sentito la Creten lamentarsi di essere stata picchiata e rapinata; per altro verso, l'atteggiamento serbato dalla teste nel corso del dibattimento con il continuo rivolgere lo sguardo agli imputati prima di rispondere alle domande che le venivano rivolte e che ha letto alla luce del contesto di violenza nel quale non soltanto era maturato l'episodio specifico ma che, come dalla stessa riferito, era caratterizzato il suo rapporto con il Ciuciu.

In tal modo la Corte di Appello ha argomentato sulla correttezza della decisione del Tribunale in termini non censurabili in questa sede dove si è avuto modo di chiarire che ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, non potendo assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sottoposizione del teste a pressioni dal suo narrato e, sopratutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento; conf., più recentemente, Sez. 3 - , Sentenza n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879).

3. Passando, quindi, ai motivi articolati dalla difesa dello Iordache in punto di responsabilità, rileva il collegio che la Corte territoriale ha argomentato sulle censure difensive in termini non censurabili in questa sede perché esaurienti in punto di fatto ed immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con gli elementi acquisiti. 3.1 la Corte d'Appello ha ricostruito i fatti partendo dalle dichiarazioni degli operanti che erano intervenuti sul posto sottolineando che la persona offesa, di cui constatavano la avvenuta aggressione, non mostrava sintomo alcuno di ubriachezza; la donna veniva sotto i loro occhi aggredita con calci, pugni mentre Iordache aveva in mano un coltello e "la donna gridava in ordine alla subita sottrazione di denaro" (cfr., pag. 9) sicché i due venivano perquisiti nella immediatezza e su di essi veniva rinvenuta una banconota da 20 Euro che Iordache teneva nella tasca anteriore destra e due banconote da 10 Euro che erano conservate nel portafogli del Ciuciu; correttamente, dunque, ha escluso di poter cogliere profili di illogicità nel fatto che i due, dopo essersi impossessati della somma ed averla persino accuratamente riposta, avessero proseguito nella aggressione alla donna.

I giudici di secondo grado hanno dunque valorizzato la ricostruzione operata dalla persona offesa nella querela orale (cfr., ivi, pagg. 9-10) e motivato ampiamente anche sulla complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese in quel momento quando, per la prima volta, la donna aveva potuto parlare di fronte ai Carabinieri e non in balia del suoi aguzzini e, per contro, sulla inattendibilità della versione difensiva propinata dallo Iordache in ordine alla disponibilità di un coltello asseritamente recato con sé per difendere la Cretan dalla aggressione di due zingari.

La Corte territoriale ha inoltre correttamente argomentato nel senso che la funzionalità della violenza esercitata sulla donna rispetto all'impossessamento della somma di denaro giustificata la sussistenza della attenuante "teleologica" sul delitto di lesioni (cfr., ivi, pag. 12). 3.2 II motivo sulle attenuanti generiche è assolutamente inammissibile poiché si atteggia, invero, come una sollecitazione a rivisitare e modificare la decisione dei giudici di merito circa il loro diniego e, perciò, come una richiesta "di merito" non consentita in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contenendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 4.1 Il terzo motivo del ricorso articolato nell'interesse del Ciuciu contiene censure non consentite in questa sede.

Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

Detto questo, il motivo di ricorso contesta, in realtà, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità; il motivo ricorso ha invece dedotto non già il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, la "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivalutazione.

Va anche ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cammi). 4.2 Quanto al motivo sulla recidiva, va in primo luogo ribadito che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

E, tuttavia, tornando al caso di specie, si deve prendere atto che la Corte di Appello ha esaustivamente motivato sulla impossibilità di escludere la recidiva per il Ciuciu sottolineando che all'epoca dei fatti il ricorrente aveva 6 precedenti condanne (l'ultima per una rissa del 2014) per reati commessi con violenza e minaccia alla persona e che, pertanto, i fatti di rapina e lesioni per cui si procede "... si pongono nel solco dei delitti precedentemente commessi e sono anch'essi il segnale univoco della peculiare pericolosità dell'imputato al quale va applicata la contestata recidiva" (cfr. pag. 13), confortando tale giudizio con la condanna successivamente inflitta al ricorrente per tentata rapina in Milano il 29.12.2018 (cfr., ivi). 4.3 Quest'ultimo rilievo ha infine consentito ai giudici del gravame di merito di confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificando la decisione alla luce della personalità dell'imputato resa manifesta non soltanto dai fatti oggetto del processo ma anche dalla sua condotta successiva ad essi e certamente valorizzabile a questo fine (cfr., sulla rilevanza della condotta tenuta anche successivamente al reato sia ai fini del riconoscimento che della negazione delle attenuanti, Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276354; Sez. 3 - , Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275509).

5. Come già accennato, il rigetto del ricorso dello Iordache importa la necessità di prendere atto della intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo C) con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. nella misura di mesi 1 di reclusione ed Euro 200 di multa e rideterminazione della pena inflitta al prevenuto in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa.6.

Il rigetto integrale del ricorso del Ciuciu comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 10.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso del Ciuciu e l'inammissibilità di quello dello lorda che; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cosenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, il solo Iordache, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa per lo [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva, operato l'aumento per le aggravanti e la riduzione per la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con l'aumento per le aggravanti, la riduzione per la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'aumento per la continuazione con le lesioni e quello per la recidiva, alla pena finale di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.333 di multa; aveva inoltre condannato entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha stimato equivalente la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alle contestate aggravanti e, per il solo Ciuciu, anche alla contestata e ritenuta recidiva ed ha rideterminato la pena inflitta allo Iordache in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa e quella inflitta al Ciuciu in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Iordache: 3.1.1. violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. e difetto, contraddittorietà, illogicità della motivazione nella applicazione del principio della prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio: 3.1.2 irragionevolezza della sentenza in relazione al disposto dell'art. 628 cod. pen. non essendosi evidenziata la sussistenza del delitto di rapina con l'impossessamento del denaro: 3.1.3 erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.: 3.1.4 erronea applicazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 111 Cost. per l'applicazione della norma in assenza dei relativi presupposti: 3.1.5 contrarietà della sentenza al principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost.: premette alcune considerazioni sul contesto ambientale e sulla qualità dei soggetti coinvolti in cui è maturato l'episodio occorso nella notte tra il sette e l'otto marzo del 2015 quando tutti e tre i protagonisti che, nel fine settimana, avevano abusato di bevande alcoliche tanto che era stata la stessa persona offesa ad ammettere, ripetutamente, in dibattimento, di essere in quel momento ubriaca; aggiunge che, giunti sul posto, i carabinieri avevano assistito e minutamente descritto quanto osservato attribuendo ma non avevano riferito di sottrazioni di denaro né della presenza di una borsa nella quale sarebbero stati custoditi i soldi oggetto della pretesa rapina; segnala come la sentenza impugnata non sia riuscita a spiegare in termini convincenti l'illogicità di una violenza fisica manifestatasi successivamente alla già avvenuta sottrazione del denaro ed avendo i due imputati già suddiviso tra di loro la presunta refurtiva addirittura, per il Ciuciu, ben riposta all'interno del portafogli e senza che nessuno dei due conservasse altro denaro rispetto a quello asseritamente sottratto alla Cretan; rileva come, alla stregua degli elementi acquisiti, la Corte abbia errato nel confermare la riconducibilità dell'episodio nel paradigma della rapina in contrasto con le dichiarazioni rese in dibattimento dalla vittima; sottolinea come i giudici di merito abbiano considerato sussistenti i presupposti per applicare l'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. senza che fosse emerso alcun elemento idoneo ad invalidare le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 111 Cost. e difetto di motivazione in merito alla emergenza delle condizioni legittimanti la opzione per l'utilizzo delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; sottolinea, da questo punto di vista, la inconcludenza degli elementi addotti dai giudici di merito non essendo emersi in alcun modo profili di violenza o di minaccia nei confronti della persona offesa; osserva che, con riguardo al delitto di lesioni, consumato sotto gli occhi degli operanti, non poteva essere ravvisata alcuna connessione con quello di rapina, in fatto inesistente, con conseguente insussistenza della procedibilità di ufficio ed in difetto di querela; segnala come la Corte avrebbe dovuto giudicare attendibili le dichiarazioni dello Iordache circa l'occasione in cui era venuto in possesso dell'arma impropria scagliatagli addosso da uno degli accompagnatori della Cretan e da lui stesso immediatamente consegnata ai carabinieri; la difesa ritiene, infine, che potessero essere concesse le circostanze attenuanti generiche; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Ciuciu: 3.2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva l'erroneità della decisione impugnata in merito alle doglianze sollevate dalla difesa con riguardo alla celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonostante il Presidente del Tribunale avesse sospeso le udienze per i giorni 27 e 28 ai sensi dell'art. 47 O.G. con provvedimento che non poteva essere rivisto o modificato dal Presidente di Sezione il cui decreto non era mai stato notificato ed era stato appreso dal difensore soltanto casualmente essendo solo in quella occasione venuto a conoscenza anche del documento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; sottolinea che la presenza del difensore era stata espressamente limitata ad eccepire la nullità e non poteva sanare alcunché, in particolare l'omesso esame della teste e la revoca della lista testimoniale della difesa; 3.2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: richiamato il testo dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. segnala l'inadeguatezza della motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto i presupposti per utilizzare le dichiarazioni predibattinnentali della Cretan che, diversamente da quanto sostenuto, non si era affatto costituita parte civile nei confronti del Ciuciu ma solo nei confronti dello Iordache; evidenzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il primo giudice aveva valorizzato la avvenuta riconciliazione tra la Cretan ed il Ciuciu per poi non tenerne conto nella interpretazione dei gesti di cui ha fatto menzione nel motivare sul punto; aggiunge che, a tutto voler concedere, non sarebbe stato comunque possibile acquisire la querela che, ad avviso della difesa, è cosa diversa rispetto alle dichiarazioni cui unicamente fa riferimento il comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.; 3.2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 628 cod. pen.: segnala che la rapina avrebbe avuto ad oggetto la somma di 40 Euro rinvenuta nella disponibilità del Ciuciu e dello Iordache avendo tuttavia la Corte omesso di confrontarsi con l'argomentazione difensiva secondo cui, anche alla luce di elementi acquisiti al processo, il Ciuciu aveva con sé del denaro prima ancora dell'episodio di cui si discute; richiama l'altra discrasia evidenziata dalla difesa con l'atto di appello in merito alla disponibilità di denaro della Cretan su cui, pure, la Corte di Appello ha sorvolato come non ha motivato sul fatto, del pari evidenziato nell'atto di gravame, secondo cui la somma sarebbe stata sottratta dalla borsa della donna che, tuttavia, non è stata rinvenuta; 3.2.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli artt. 99 cod. pen., 188 e 192 cod. proc. pen.: richiama le considerazioni difensive articolate con riguardo alla ritenuta recidiva segnalando come la Corte, oltre a far riferimento a sei procedimenti penali pendenti, non abbia svolto alcuna considerazione sulla natura dei reati limitandosi ad evocare dei precedenti senza, tuttavia, precisarne la risalenza nel tempo onde poter in tal modo confermare la recidiva infraquinquennale; 3.2.5 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62b1s cod. pen.: richiama anche in tal caso il tenore dell'atto di appello nella parte in cui era stata contestata la decisione del Tribunale di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche laddove lo spessore oggettivo della vicenda e la stessa personalità degli imputati oltre al contesto in cui è maturata, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto dei ricorsi: quanto al primo motivo proposto dalla difesa del Ciuciu, segnala che, al di là delle petizioni di principio, rileva, in concreto, la partecipazione del difensore all'udienza e la assenza di profili di lesione del diritto di difesa con la assunzione della deposizione di una teste; segnala inoltre la correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla utilizzazione della querela sporta dalla persona offesa ed acquisita ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. di cui ha ravvisato i presupposti; sottolinea come la sentenza abbia ben evidenziato i profili di inattendibilità delle dichiarazioni invece rese dagli imputati in quanto smentite da quanto constatato direttamente dagli operanti intervenuti sul posto; di qui, secondo la Procura Generale, la infondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla procedibilità per il delitto di lesioni e la presenza di un coltello; segnala la esaustività della motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio e, infine, osserva che la mancanza di rilievi difensivi per il Ciuciu e la manifesta inammissibilità di quelli dello Iordache escludono possa prendersi atto della prescrizione maturata per la contravvenzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati ma, proprio per questo ed essendo stati in grado di instaurare il rapporto processuale, occorre prendere atto della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) della rubrica ascritto allo Iordache con conseguente eliminazione dell'aumento di pena disposto per tale ipotesi di reato. 1. Preliminare rispetto a quello della altre censure è l'esame dell'eccezione sollevata dalla difesa del Ciuciu in merito alla dedotta nullità dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebratasi nonostante il provvedimento del Presidente del Tribunale che, per ragioni elettorali, aveva sospeso le udienze per i giorni 27 e 28 e che, si assume, non poteva essere rivisto o modificato dal Presidente di Sezione il cui decreto era stato conosciuto dal difensore solo in quella occasione tanto da aver precisato che la sua presenza era funzionale esclusivamente a far rilevare la illegittima celebrazione dell'udienza. L'eccezione è infondata: la Corte di Appello ha motivato sull'eccezione facendo presente che, a fronte della richiesta di rinvio del processo avanzata dal difensore, il Tribunale aveva opposto che il provvedimento del Presidente del Tribunale "faceva riferimento esclusivamente ai collegi che prevedevano nella composizione una componente (...) impegnata nelle operazioni elettorali siccome legittimamente impedita nelle funzioni giurisdizionali, mentre per il resto il decreto del Presidente del Tribunale, avente natura organizzativa, non era idoneo ad introdurre una ipotesi di sospensione del processo secondo il codice di rito" (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); ha inoltre spiegato che il tenore del provvedimento del Presidente del Tribunale era stato seguito da quello del Presidente di Sezione, certamente noto al difensore anche perché oggetto della protesta indetta dall'Ordine degli Avvocati, in cui si era precisato "... che il decreto del Presidente si riferiva alle udienze in cui erano coinvolti magistrati impegnati nelle operazioni elettorali e non a quelle che avrebbero dovuto essere tenute da magistrati che non erano coinvolti in tali incombenze" (cfr., ivi, ancora). E' sufficiente, infatti, ribadire che il provvedimento del Presidente del Tribunale (come quello del Presidente di Sezione), di sospensione delle udienze per ragioni elettorali (ovvero per essere diversi magistrati e funzionari dell'ufficio impegnati nelle relative operazioni), ha valenza interna ed organizzativa non potendo perciò esser causa di nullità della attività processuale che sia stata tenuta alla presenza del difensore la cui istanza di rinvio, fondata su quanto in esso previsto, era stata motivatamente respinta (cfr., sulla natura interna ed organizzativa del provvedimento del Presidente del Tribunale nel periodo elettorale, Sez. 3, Sentenza 33352 del 28.7.2015, Rossetti; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 35801 del 7.6.2005, Buonerba; conf., Sez. 1, Sentenza n. 175 del 07/11/1995, Ferraioli ed altri, Rv. 203342, in cui la Corte ha chiarito che la trattazione del procedimento nel cosiddetto periodo di sospensione elettorale disposta con circolare del Presidente dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale essa si svolge non comporta alcuna invalidità degli atti processuali che fossero stati comunque compiuti). 2. Comune ad entrambi i ricorsi è il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della Creten acquisite, secondo la difesa, al di fuori dei presupposti del pur invocato comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen.; la difesa del Ciuciu, peraltro, segnala che, in ogni caso, non si sarebbe trattato di "dichiarazioni" ma dell'atto di querela che, comunque, ovvero indipendentemente dal ricorso di tali presupposti, non avrebbe potuto essere acquisita. 2.1 Quest'ultimo rilievo non può essere condiviso: dagli atti risulta che la Creten aveva sporto denuncia-querela riferendo oralmente quanto occorsole nell'occasione e la sua ricostruzione del fatto che era stata raccolta a verbale dalla PG e, in tal modo, aveva reso "dichiarazioni" utilizzabili nel corso del processo sia per le contestazioni che ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279226 che, per l'appunto, ha distinto il caso in esame da quello in cui la querela sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero e che, in tal caso, può essere utilizzata "in aiuto alla memoria" ai sensi dell'art. 499, comma 5; conf., Sez. 4, n. 26387 del 07/05/2009, Giunta, Rv. 244401 e, più di recente, Sez. 5, n. 24265 del 19/01/2015, Paglia, n.m.: cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 51416 del 04/12/2013, PG in proc. Anceschi, Rv. 258064 in cui, più radicalmente, la Corte ha affermato che fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità). 2.2 Infondato, ancora, è peraltro il motivo sulla inutilizzabilità delle "dichiarazioni" della Creten in quanto acquisite ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.. La Corte territoriale, nel disattendere la censura articolata dalle difese con l'atto di appello, ha richiamato la motivazione del Tribunale che aveva evocato la "reticenza manifestata in udienza dalla teste su chi e come le abbia procurato le lesioni ... nonché alla luce del riferito rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è recata in udienza e con il quale apertamente ha mantenuto prima dell'escussione un atteggiamento apertamente confidenziale scambiandosi cenni e pacchetti di sigarette - condotte assolutamente in contrasto con la posizione di parte civile" (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata).Ha quindi ripercorso l'andamento della deposizione caratterizzata da ripetuti richiami del Presidente del collegio a dire la verità tanto che "... il difensore chiedeva una sospensione atteso che la teste era visibilmente spaventata" (cfr., ivi); vero che il Presidente del collegio aveva escluso tale circostanza ma, comunque. le aveva chiesto se fosse stata intimidita e il PM "... la invitava poi a non guardare gli imputati durante l'esame e a rivolgersi invece al presidente, ma la donna si giustificava affermando che quella sera era ubriaca" (cfr., ivi). La teste, secondo quanto riportato nelle due sentenze di merito, aveva riferito di esser stata picchiata "... sempre dal Ciuciu quando erano soli nella stanza ma mai in presenza di altre persone ..." (cfr., ivi). I giudici di appello hanno dunque sottolineato che la donna aveva costantemente insistito sul suo stato di ubriachezza che, tuttavia, non era stato rilevato dagli operanti giunti sul posto; hanno valorizzato la circostanza che, nel corso dell'esame, cercasse con lo sguardo gli imputati prima di rispondere alle domande ed hanno sottolineato la parzialità delle ammissioni limitate a quanto non "snnentibile" e la negazione di quanto poteva fondarsi esclusivamente sulle sue parole; hanno infine evidenziato l'atteggiamento confidenziale mantenuto con gli imputati "in compagnia dei quali era giunta in aula prima dell'esame, nonostante fosse costituita parte civile" (cfr., ivi). La Corte ha inoltre fatto riferimento all'avvenuta riconciliazione con il Ciuciu con cui ella si era ri-fidanzata, circostanza che, a suo avviso, ha "agito in modo evidente da fattore inquinante la deposizione" (cfr., pag. 6) sottolineando che anche tale (a suo avviso apparente) riconciliazione finisce in realtà per evidenziare una "particolare situazione di vulnerabilità della teste, un ulteriore elemento sintomatico di inquinamento probatorio" (cfr., ivi) in quanto si tratta di reato procedibile di ufficio per cui il solo modo di evitare la condanna dell'imputato era quello di ridimensionare le dichiarazioni accusatorie già rese in precedenza. In definitiva, i giudici catanzaresi hanno ritenuto di poter valorizzare da un lato la ingiustificata ritrattazione della teste rispetto alla versione dei fatti resa alla PG nella immediatezza e, peraltro, confortata dalla diretta percezione degli operanti non appena giunti sul posto e che avevano riferito di aver sentito la Creten lamentarsi di essere stata picchiata e rapinata; per altro verso, l'atteggiamento serbato dalla teste nel corso del dibattimento con il continuo rivolgere lo sguardo agli imputati prima di rispondere alle domande che le venivano rivolte e che ha letto alla luce del contesto di violenza nel quale non soltanto era maturato l'episodio specifico ma che, come dalla stessa riferito, era caratterizzato il suo rapporto con il Ciuciu. In tal modo la Corte di Appello ha argomentato sulla correttezza della decisione del Tribunale in termini non censurabili in questa sede dove si è avuto modo di chiarire che ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di "elementi concreti" per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, non potendo assumere, in senso contrario, il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sottoposizione del teste a pressioni dal suo narrato e, sopratutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento; conf., più recentemente, Sez. 3 - , Sentenza n. 19155 del 15/04/2021, 0., Rv. 281879). 3. Passando, quindi, ai motivi articolati dalla difesa dello Iordache in punto di responsabilità, rileva il collegio che la Corte territoriale ha argomentato sulle censure difensive in termini non censurabili in questa sede perché esaurienti in punto di fatto ed immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con gli elementi acquisiti. 3.1 la Corte d'Appello ha ricostruito i fatti partendo dalle dichiarazioni degli operanti che erano intervenuti sul posto sottolineando che la persona offesa, di cui constatavano la avvenuta aggressione, non mostrava sintomo alcuno di ubriachezza; la donna veniva sotto i loro occhi aggredita con calci, pugni mentre Iordache aveva in mano un coltello e "la donna gridava in ordine alla subita sottrazione di denaro" (cfr., pag. 9) sicché i due venivano perquisiti nella immediatezza e su di essi veniva rinvenuta una banconota da 20 Euro che Iordache teneva nella tasca anteriore destra e due banconote da 10 Euro che erano conservate nel portafogli del Ciuciu; correttamente, dunque, ha escluso di poter cogliere profili di illogicità nel fatto che i due, dopo essersi impossessati della somma ed averla persino accuratamente riposta, avessero proseguito nella aggressione alla donna. I giudici di secondo grado hanno dunque valorizzato la ricostruzione operata dalla persona offesa nella querela orale (cfr., ivi, pagg. 9-10) e motivato ampiamente anche sulla complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese in quel momento quando, per la prima volta, la donna aveva potuto parlare di fronte ai Carabinieri e non in balia del suoi aguzzini e, per contro, sulla inattendibilità della versione difensiva propinata dallo Iordache in ordine alla disponibilità di un coltello asseritamente recato con sé per difendere la Cretan dalla aggressione di due zingari. La Corte territoriale ha inoltre correttamente argomentato nel senso che la funzionalità della violenza esercitata sulla donna rispetto all'impossessamento della somma di denaro giustificata la sussistenza della attenuante "teleologica" sul delitto di lesioni (cfr., ivi, pag. 12). 3.2 II motivo sulle attenuanti generiche è assolutamente inammissibile poiché si atteggia, invero, come una sollecitazione a rivisitare e modificare la decisione dei giudici di merito circa il loro diniego e, perciò, come una richiesta "di merito" non consentita in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contenendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 4.1 Il terzo motivo del ricorso articolato nell'interesse del Ciuciu contiene censure non consentite in questa sede. Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). Detto questo, il motivo di ricorso contesta, in realtà, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità; il motivo ricorso ha invece dedotto non già il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, la "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivalutazione. Va anche ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cammi). 4.2 Quanto al motivo sulla recidiva, va in primo luogo ribadito che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). E, tuttavia, tornando al caso di specie, si deve prendere atto che la Corte di Appello ha esaustivamente motivato sulla impossibilità di escludere la recidiva per il Ciuciu sottolineando che all'epoca dei fatti il ricorrente aveva 6 precedenti condanne (l'ultima per una rissa del 2014) per reati commessi con violenza e minaccia alla persona e che, pertanto, i fatti di rapina e lesioni per cui si procede "... si pongono nel solco dei delitti precedentemente commessi e sono anch'essi il segnale univoco della peculiare pericolosità dell'imputato al quale va applicata la contestata recidiva" (cfr. pag. 13), confortando tale giudizio con la condanna successivamente inflitta al ricorrente per tentata rapina in Milano il 29.12.2018 (cfr., ivi). 4.3 Quest'ultimo rilievo ha infine consentito ai giudici del gravame di merito di confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificando la decisione alla luce della personalità dell'imputato resa manifesta non soltanto dai fatti oggetto del processo ma anche dalla sua condotta successiva ad essi e certamente valorizzabile a questo fine (cfr., sulla rilevanza della condotta tenuta anche successivamente al reato sia ai fini del riconoscimento che della negazione delle attenuanti, Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276354; Sez. 3 - , Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275509). 5. Come già accennato, il rigetto del ricorso dello Iordache importa la necessità di prendere atto della intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo C) con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. nella misura di mesi 1 di reclusione ed Euro 200 di multa e rideterminazione della pena inflitta al prevenuto in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa.6. Il rigetto integrale del ricorso del Ciuciu comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativame
Sentenza Cassazione n. 14269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris