CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23784/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. - ntimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 379/07/2022, depositata in data 10 marzo 2022 Oggetto: tributi– sentenza -nullità N.23784/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato un avviso di accertamento e art. 39, comma 2, lett. d) - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo al periodo di imposta 2013, con il quale veniva rideterminato induttivamente il reddito di impresa e venivano accertati maggiori IRAP e IVA e ripresa maggiore IRPES in capo ai soci per trasparenza. L’avviso impugnato faceva seguito a un invito a comparire ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, andato deserto.Parte contribuente contestava la ripresa ai soli fini IVA. 2. La CTP di Padova ha parzialmente accolto il ricorso. 3. La CTR del Veneto, con sentenza in data 10 marzo 2022 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, proposto nei confronti del fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo. I contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice di appello motivato la propria decisione in maniera astratta. Evidenzia parte ricorrente come vi sia una acritica adesione alla decisione assunta dalla sentenza di primo grado. 2. Il ricorso è fondato.Il sindacato di legittimi tà sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile N.23784/22 R.G. Est. F. D’Aquino nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza -di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. V, 7 aprile 2014, n. 8053), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). 3. In secondo luogo, l’assoluta mancanza dell’indicazione nella sentenza impugnata dei motivi di appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado rende impossibile la verifica che la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, laddove la motivazione per relationem richiede un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883). 4. Nella specie, il giudice di appello si è limitato a statuire: «pare corretto confermare la sentenza impugnata non riuscendo alcun motivo di appello a scalfire la decisione in oggetto». L’assoluta mancanza della decisione a quale dei motivi di appello la sentenza impugnata si sia riferita e a quali sono le ragioni di rigetto di tali motivi rende del tutto incomprensibile il percorso logico seguito dalla sentenza impugnatae non richiamabile la giurisprudenza in tema di motivazione per N.23784/22 R.G. Est. F. D’Aquino relationem, trattandosi di acritica condivisione della sentenza di primo grado. 5. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazio