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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10545/2026

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zia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paudice– controricorrente –relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31444/2025,depositata il 2.12.2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato un’istanza volta ad ottenere lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026Corte n. 31444/2025, pubblicata il 2.12.2025, per omessa indicazionedella distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatario;- nel controricorso la parte ha concluso (p. 16) chiedendo “Affinchè laEccellentissima Corte adita, dichiari inammissibile e/o rigetti il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate, con vittoria di spese diritti edonorario del presente giudizio con attribuzione al difensoreanticipatario”;[OSCURATO:PERSONA]- L’istanza di correzione va accolta, atteso che in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. Sez.

Un. n.31033 del 2019);- in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa delpresente procedimento, che non è diretto ad incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non si procede alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez.

Un. n. 29432 del2024).

P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellamotivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025,pubblicata il 2.12.2025, nel senso che, rispettivamente, dopo leparole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” (cfr.p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e dopo le parole “per spesegenerali, IVA e CPA” (cfr. p. 5, ultimo rigo del dispositivo) siaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paudice– controricorrente –relativamente all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31444/2025,depositata il 2.12.2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha presentato un’istanza volta ad ottenere lacorrezione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026Corte n. 31444/2025, pubblicata il 2.12.2025, per omessa indicazionedella distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore dellacontroricorrente dichiaratosi antistatario;- nel controricorso la parte ha concluso (p. 16) chiedendo “Affinchè laEccellentissima Corte adita, dichiari inammissibile e/o rigetti il ricorsoproposto dall’Agenzia delle entrate, con vittoria di spese diritti edonorario del presente giudizio con attribuzione al difensoreanticipatario”;[OSCURATO:PERSONA]- L’istanza di correzione va accolta, atteso che in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. Sez. Un. n.31033 del 2019);- in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa delpresente procedimento, che non è diretto ad incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non si procede alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 29432 del2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nellamotivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025,pubblicata il 2.12.2025, nel senso che, rispettivamente, dopo leparole “delle spese di lite in favore della parte controricorrente” (cfr.p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e dopo le parole “per spesegenerali, IVA e CPA” (cfr. p. 5, ultimo rigo del dispositivo) siaNumero registro generale 25518/2025Numero sezionale 3119/2026Numero di raccolta generale 10545/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carmine, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10545/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris