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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26846/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rigettato l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da Enrico 2.

Avverso l'ordinanza ricorre Zilli, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. • Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia celebrato l'udienza di trattazione in assenza del suo difensore di fiducia nonostante lo stesso, a seguito della notifica del decreto di fissazione, avesse tempestivamente chiesto di partecipare per via telematica.

Né può considerarsi equipollente la partecipazione del difensore di ufficio quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. del difensore di fiducia che non si era potuto collegare sol perché non aveva ricevuto il link che consentiva l'accesso alla video conferenza ripetutamente richiesto telefonicamente

2.2. Con il secondo deduce violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dei requisiti per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Il Tribunale - sostiene il ricorrente - ha erroneamente considerato il quantum di pena residuo da scontare quale elemento decisivo per formulare un giudizio favorevole al reinserimento sociale.

Ha desunto il carattere strumentale dell'offerta lavorativa ricevuta dal detenuto da elementi inconferenti, quali il rapporto di coniugio con il datore di lavoro ed il tipo di attività svolta, considerata fattore agevolatore della reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle per cui è invenuta condanna.

Ha, infine, considerato non avviato il processo di revisione critica, nonostante la mancata acquisizione di elementi probatori sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Nell'esaminare i casi di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso integra una nullità, e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/3/2014, Zambon, Rv. 259614; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997).

Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/9/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734/05 del 19/12/2014, Rv. 264689).

D'altra parte, che nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, debba trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha trovato definitiva conferma nell'orientamento, prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20020 del 22/6/2020, Bonelli, Rv. 279637; Sez. 1, n. 28203 del 23/9/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 34100 del 4/7/2019, Longo, Rv. 277310).

2. Nel caso in esame risulta dagli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Tribunale, pur a conoscenza della richiesta di partecipare all'udienza per via telematica avanzata tempestivamente dal difensore di fiducia (mail del 5 luglio 2021) non ha curato l'attivazione del sistema di videoconferenza in modo da consentire lo svolgimento dell'udienza da remoto alla presenza "a distanza" del difensore di fiducia ma ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio.

In tal modo ha, però, ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all'art. 97 cod. proc. pen.

Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (in questo senso, Sez. 1, n. 9476 del 6/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282783 - 01

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta di concessione delle misure alternative fissando nuova udienza nel rispetto dei richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino, ha rigettato l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da Enrico 2. Avverso l'ordinanza ricorre Zilli, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. • Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia celebrato l'udienza di trattazione in assenza del suo difensore di fiducia nonostante lo stesso, a seguito della notifica del decreto di fissazione, avesse tempestivamente chiesto di partecipare per via telematica. Né può considerarsi equipollente la partecipazione del difensore di ufficio quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. del difensore di fiducia che non si era potuto collegare sol perché non aveva ricevuto il link che consentiva l'accesso alla video conferenza ripetutamente richiesto telefonicamente 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dei requisiti per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale - sostiene il ricorrente - ha erroneamente considerato il quantum di pena residuo da scontare quale elemento decisivo per formulare un giudizio favorevole al reinserimento sociale. Ha desunto il carattere strumentale dell'offerta lavorativa ricevuta dal detenuto da elementi inconferenti, quali il rapporto di coniugio con il datore di lavoro ed il tipo di attività svolta, considerata fattore agevolatore della reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle per cui è invenuta condanna. Ha, infine, considerato non avviato il processo di revisione critica, nonostante la mancata acquisizione di elementi probatori sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Nell'esaminare i casi di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso integra una nullità, e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/3/2014, Zambon, Rv. 259614; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997). Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/9/2019, Sozzi, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734/05 del 19/12/2014, Rv. 264689). D'altra parte, che nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, debba trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha trovato definitiva conferma nell'orientamento, prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20020 del 22/6/2020, Bonelli, Rv. 279637; Sez. 1, n. 28203 del 23/9/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 34100 del 4/7/2019, Longo, Rv. 277310). 2. Nel caso in esame risulta dagli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Tribunale, pur a conoscenza della richiesta di partecipare all'udienza per via telematica avanzata tempestivamente dal difensore di fiducia (mail del 5 luglio 2021) non ha curato l'attivazione del sistema di videoconferenza in modo da consentire lo svolgimento dell'udienza da remoto alla presenza "a distanza" del difensore di fiducia ma ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio. In tal modo ha, però, ingiustificatamente sostituito il difensore di fiducia in assenza delle ipotesi tassative previste di cui all'art. 97 cod. proc. pen. Ciò ha dato luogo alla dedotta nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (in questo senso, Sez. 1, n. 9476 del 6/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282783 - 01 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta di concessione delle misure alternative fissando nuova udienza nel rispetto dei richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così decis
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