CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo„ proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in ordine ad istanza di permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. per gravi motivi, avanzata dai condannato. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 29 giugno 2022, con il quale ha nominato anchAifensore di fiducia. 2.1. Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1„ e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Alieno, Rv. 272010). 3.Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]