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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 10155/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8140 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8140del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16805/2018,pubblicata in data 4 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA], nelle forme dell’espropriazione presso terzi, sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la qualità di terzo pignorato.

Dopo la sospensione del processo esecutivo, l’opposizione è stata coltivata dalla creditrice procedente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando insussistente il diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorre la Tralicci, sulla base di duemotivi.

Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiaratoin parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente in- fondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e suc- cessivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, per la risoluzione della questione di mas- sima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validità della pro- cura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c..

Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 , hanno dichiarato la validità della procura speciale conferita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, rimettendo la de- cisione del ricorso alla sezione di provenienza.

Èstata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di consigliopresso questa sezione, in applicazione degli artt. 375 e380 bis .1 c.p.c. .

Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione del debitore proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non hanno infatti par- tecipato i terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che non risultano del resto evocati dalla parte ricorrente nean- che in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsisu questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terz i pignorat i a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale prov- vedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che co- stituisce titolo esecutivo nei confronti degli stessi terz i pigno- rati: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale deiterzi pignorat i .

Ne consegue che il giudiziodi merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primogrado.

2. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8140 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8140del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 H501E) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L02 B842C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T21 Z614E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16805/2018,pubblicata in data 4 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA], nelle forme dell’espropriazione presso terzi, sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la qualità di terzo pignorato. Dopo la sospensione del processo esecutivo, l’opposizione è stata coltivata dalla creditrice procedente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando insussistente il diritto della Tralicci di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre la Tralicci, sulla base di duemotivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiaratoin parte manifestamente fondato ed in parte manifestamente in- fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione del ricorso è stata rinviata a nuovo ruolo e suc- cessivamente il ricorso stesso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, per la risoluzione della questione di mas- sima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validità della pro- cura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c.. Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 , hanno dichiarato la validità della procura speciale conferita dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore, rimettendo la de- cisione del ricorso alla sezione di provenienza. Èstata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di consigliopresso questa sezione, in applicazione degli artt. 375 e380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione del debitore proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non hanno infatti par- tecipato i terzi pignorati Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che non risultano del resto evocati dalla parte ricorrente nean- che in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsisu questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terz i pignorat i a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale prov- vedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che co- stituisce titolo esecutivo nei confronti degli stessi terz i pigno- rati: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale deiterzi pignorat i . Ne consegue che il giudiziodi merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio Ric. n. 8140/2019 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primogrado. 2. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p
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