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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 2020

Cassazione n. 43100/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del GIP TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ctio_uu& C (.“32tn AA:u 90u RZ,rv\1/4A-15' n\uokre 0—Gutut 032, (9-re etee ibCiz- P, ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per l'annullamento della ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Pisa in data 30.10.2020, con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'amministratore giudiziario e la nomina di altro amministratore per la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il Barba è legale rappresentante, nonché la dichiarazione di scioglimento e messa in liquidazione della società ex art. 2487 cod. civ.

2. Nei confronti di tale società, come si desume dal contenuto degli atti ed in particolare del ricorso e della precedente istanza rivolta al g.i.p., era stato disposto in data 19.3.2019-11.7.2019 - nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 416, 516, 517-bis, 444 cod. pen. - il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., di beni aziendali, ed in particolare delle quote e degli stabilimenti della predetta società cooperativa, con nomina, in data 4.7.2019, di un amministratore giudiziario.

3. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice, 111 Cost., 13 CEDU, 1 Prot. add.

CEDU, 35 cod. antimafia e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. attesa l'inesistenza, ovvero la mera apparenza, della motivazione dell' impugnata ordinanza.

Con tale provvedimento, in particolare, il g.i.p., rigettava «allo stato»' la richiesta difensiva, rilevando che la stessa aveva ad oggetto la richiesta di «rimozione» dell'amministratore giudiziario, la nomina di un nuovo amministratore e lo scioglimento della società di cui sopra e ritenendo che l'istanza fosse analoga ad altra precedente, rigettata come da ordinanza in data 25.9.2020, della quale veniva ribadito il contenuto, affermandosi che «allo stato non risultano le contestate gravissime irregolarità indicate dalla difesa» e che «il P.M. non ha evidenziato problematiche di gestione, pur riservandosi di chiedere chiarimenti in merito all'amministratore, cui competono le valutazioni circa la messa in liquidazione della società».

Deduce, in proposito, il ricorrente che la precedente istanza aveva, in realtà, diverso contenuto ed era sorretta da differenti argomentazioni, onde non potevano ricorrere i presupposti per la adottata motivazione per relationem; né l'ordinanza qui impugnata ha chiarito i motivi in base ai quali dagli atti non risultassero le gravissime irregolarità allegate dalla difesa, oltre alla violazione delle stesse norme che presiedono alla nomina del predetto amministratore, ex art. 35, comma 2, cod. antimafia, tenuto conto del diritto dell'interessato dal provvedimento di sollecitare la procedura di revoca dell'amministratore.

4. Con un secondo motivo, si deduce violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., degli artt. 2519, 2522, 2545-duodecies, 2484 e 2485 cod. civ., quest'ultimo, ratione temporis, nel testo novellato dall'art. 4, comma 6, d.lgs. n. 6 del 2003, 329, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 4 del 2009.Si allega, in particolare, che nell'istanza era stato portato a conoscenza del giudicante che dal luglio 2019, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei soci, la cooperativa annoverava il solo socio Barba, odierno ricorrente, onde, non essendo stato reintegrato il numero minimo di nove soci, ai sensi dell'art. 2522 cod. civ. si era verificata una causa di scioglimento e messa in liquidazione della società - attesa, altresì, l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale - con conseguente illegittimità della prosecuzione dell'attività dell'amministratore giudiziale; in tale prospettiva, si ritiene priva di fondamento l'affermazione del provvedimento impugnato secondo cui la messa in liquidazione dipenderebbe dalle valutazioni dell'amministratore della società, derivando, invece, direttamente dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il proposto ricorso debba essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per le ragioni che seguono.

1.1. Va, innanzitutto, osservato che la richiesta avanzata dal ricorrente, nella parte diretta ad ottenere la revoca dell'attuale amministratore giudiziario e la sua sostituzione con altro amministratore in relazione alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il Barba è legale rappresentante ed i cui beni e quote sono stati sottoposti alla misura cautelare del sequestro preventivo, con conferimento all'amministratore giudiziario del compito di custodirli ed amministrarli, può inquadrarsi, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nell'ambito di quelle attività, di natura sostanzialmente amministrativa, concernenti le vicende e la gestione' dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, ai quali si riferisce, da ultimo, l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

Tale norma stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico Giustizia, si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 35, comma 5, di tale decreto attribuisce, in particolare, all'amministratore giudiziario il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal giudice delegato, al quale il primo comma del successivo art. 40 attribuisce il compito di impartire «le direttive generali della gestione dei beni sequestrati».In ordine ai provvedimenti adottati dal giudice delegato si è affermato, in materia di misure di prevenzione, che i suddetti provvedimenti, in assenza di disposizioni normative, non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., essendo tuttavia consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156-01; Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369-01).

1.2. Nel medesimo senso questa Corte si è pronunciata anche con riferimento all'ipotesi di sequestro preventivo, affermando che i provvedimenti del giudice che procede in ordine alla nomina, ai poteri ed all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, ord. n. 22843 del 26/04/2018, Bonarrigo, Rv. 273391-01; Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Della Santina, Rv. 274723-01; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043).

In particolare, nell'escludere l'autonoma impugnabilità (nella specie ex art. 322-bis cod. proc. pen.) di tale tipologia di provvedimenti, questa Sezione (Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381) ha osservato che l'enunciato principio si riferisce a tutti quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare reale e che si concretizzano nell'autorizzazione al compimento di atti giuridici concernenti le vicende e la gestione dei beni stessi nonché nella nomina o - come nella specie - nella revoca del custode o dell'amministratore giudiziario, in quanto atti che non attengono all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, e che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte (cfr. anche Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, dep. 2015, P.M. in proc.

Giaconnozzi, Rv. 263674-01; Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499-01, nonché, a contrario, Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018, Accordini, Rv. 272295-01).

2. In tale contesto ricostruttivo non può, peraltro, trascurarsi che l'art. 104- bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., nell'operare un rinvio al titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, richiama, in particolare, anche la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 35 d.lgs. citato, in tema di revoca dell'amministratore giudiziario, secondo cui «in casi di gravi irregolarità o incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso».2.1.

In tale prospettiva, la mancata inclusione del titolare dei beni in sequestro - categoria nella quale va certamente ricompreso non soltanto il proprietario ma anche il legale rappresentante di una persona giuridica i cui beni siano stati sequestrati, così come il titolare delle quote rappresentative del capitale sociale sottoposte a cautela reale - nel novero dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione può autorizzare la conclusione che, ferma restando la facoltà del titolare dei beni in sequestro di segnalare irregolarità o incapacità dell'amministratore agli organi legittimati a promuoverne la revoca, lo stesso non sia legittimato in proprio a chiedere al tribunale la revoca dell'amministratore giudiziario e, quindi, non possa nemmeno proporre incidente di esecuzione ovvero opposizione contro le determinazioni dell'autorità giudiziaria sul tema.

2.2. Tale conclusione, tuttavia, non esclude, nel caso di specie, l'ammissibilità di una riqualificazione del ricorso proposto in questa sede come opposizione da trasmettere al giudice dell'esecuzione, alla luce della considerazione, evidenziata nel secondo motivo di ricorso, che l'originaria istanza rivolta al g.i.p. atteneva anche al profilo - distinto da quello sopra enunciato e, come tale, non integralmente riconducibile nell'alveo dell'art. 35, comma 7 citato - delle possibili conseguenze, prospettate come incidenti sul piano della complessiva attività di gestione dei beni sottoposti a misura cautelare reale, della verificazione di una causa di scioglimento e messa in liquidazione della società, atteso il venir meno del numero minimo dei soci e, altresì, la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

3. In tale contesto ermeneutico, dunque, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza de plano emessa dal g.i.p. in materia di revoca dell'amministratore giudiziario non risulta, nella sua integralità, inammissibile, ma, riqualificato come opposizione, deve essere trasmesso al giudice competente, ossia al Tribunale di Pisa - Ufficio g.i.p. in funzione di giudice dell'esecuzione (per l'enunciazione di analoghi principi, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor innpugnationis", cfr. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460-01).

P.Q.M. la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 del GIP TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ctio_uu& C (.“32tn AA:u 90u RZ,rv\1/4A-15' n\uokre 0—Gutut 032, (9-re etee ibCiz- P, ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per l'annullamento della ordinanza emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Pisa in data 30.10.2020, con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'amministratore giudiziario e la nomina di altro amministratore per la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il Barba è legale rappresentante, nonché la dichiarazione di scioglimento e messa in liquidazione della società ex art. 2487 cod. civ. 2. Nei confronti di tale società, come si desume dal contenuto degli atti ed in particolare del ricorso e della precedente istanza rivolta al g.i.p., era stato disposto in data 19.3.2019-11.7.2019 - nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 416, 516, 517-bis, 444 cod. pen. - il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., di beni aziendali, ed in particolare delle quote e degli stabilimenti della predetta società cooperativa, con nomina, in data 4.7.2019, di un amministratore giudiziario. 3. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 stesso codice, 111 Cost., 13 CEDU, 1 Prot. add. CEDU, 35 cod. antimafia e 104-bis disp. att. cod. proc. pen. attesa l'inesistenza, ovvero la mera apparenza, della motivazione dell' impugnata ordinanza. Con tale provvedimento, in particolare, il g.i.p., rigettava «allo stato»' la richiesta difensiva, rilevando che la stessa aveva ad oggetto la richiesta di «rimozione» dell'amministratore giudiziario, la nomina di un nuovo amministratore e lo scioglimento della società di cui sopra e ritenendo che l'istanza fosse analoga ad altra precedente, rigettata come da ordinanza in data 25.9.2020, della quale veniva ribadito il contenuto, affermandosi che «allo stato non risultano le contestate gravissime irregolarità indicate dalla difesa» e che «il P.M. non ha evidenziato problematiche di gestione, pur riservandosi di chiedere chiarimenti in merito all'amministratore, cui competono le valutazioni circa la messa in liquidazione della società». Deduce, in proposito, il ricorrente che la precedente istanza aveva, in realtà, diverso contenuto ed era sorretta da differenti argomentazioni, onde non potevano ricorrere i presupposti per la adottata motivazione per relationem; né l'ordinanza qui impugnata ha chiarito i motivi in base ai quali dagli atti non risultassero le gravissime irregolarità allegate dalla difesa, oltre alla violazione delle stesse norme che presiedono alla nomina del predetto amministratore, ex art. 35, comma 2, cod. antimafia, tenuto conto del diritto dell'interessato dal provvedimento di sollecitare la procedura di revoca dell'amministratore. 4. Con un secondo motivo, si deduce violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., degli artt. 2519, 2522, 2545-duodecies, 2484 e 2485 cod. civ., quest'ultimo, ratione temporis, nel testo novellato dall'art. 4, comma 6, d.lgs. n. 6 del 2003, 329, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 4 del 2009.Si allega, in particolare, che nell'istanza era stato portato a conoscenza del giudicante che dal luglio 2019, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei soci, la cooperativa annoverava il solo socio Barba, odierno ricorrente, onde, non essendo stato reintegrato il numero minimo di nove soci, ai sensi dell'art. 2522 cod. civ. si era verificata una causa di scioglimento e messa in liquidazione della società - attesa, altresì, l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale - con conseguente illegittimità della prosecuzione dell'attività dell'amministratore giudiziale; in tale prospettiva, si ritiene priva di fondamento l'affermazione del provvedimento impugnato secondo cui la messa in liquidazione dipenderebbe dalle valutazioni dell'amministratore della società, derivando, invece, direttamente dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il proposto ricorso debba essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per le ragioni che seguono. 1.1. Va, innanzitutto, osservato che la richiesta avanzata dal ricorrente, nella parte diretta ad ottenere la revoca dell'attuale amministratore giudiziario e la sua sostituzione con altro amministratore in relazione alla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], di cui il Barba è legale rappresentante ed i cui beni e quote sono stati sottoposti alla misura cautelare del sequestro preventivo, con conferimento all'amministratore giudiziario del compito di custodirli ed amministrarli, può inquadrarsi, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nell'ambito di quelle attività, di natura sostanzialmente amministrativa, concernenti le vicende e la gestione' dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, ai quali si riferisce, da ultimo, l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Tale norma stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico Giustizia, si applicano le disposizioni di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 35, comma 5, di tale decreto attribuisce, in particolare, all'amministratore giudiziario il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi, nel rispetto delle indicazioni provenienti dal giudice delegato, al quale il primo comma del successivo art. 40 attribuisce il compito di impartire «le direttive generali della gestione dei beni sequestrati».In ordine ai provvedimenti adottati dal giudice delegato si è affermato, in materia di misure di prevenzione, che i suddetti provvedimenti, in assenza di disposizioni normative, non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., essendo tuttavia consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 5, n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156-01; Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369-01). 1.2. Nel medesimo senso questa Corte si è pronunciata anche con riferimento all'ipotesi di sequestro preventivo, affermando che i provvedimenti del giudice che procede in ordine alla nomina, ai poteri ed all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, ord. n. 22843 del 26/04/2018, Bonarrigo, Rv. 273391-01; Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Della Santina, Rv. 274723-01; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043). In particolare, nell'escludere l'autonoma impugnabilità (nella specie ex art. 322-bis cod. proc. pen.) di tale tipologia di provvedimenti, questa Sezione (Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381) ha osservato che l'enunciato principio si riferisce a tutti quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare reale e che si concretizzano nell'autorizzazione al compimento di atti giuridici concernenti le vicende e la gestione dei beni stessi nonché nella nomina o - come nella specie - nella revoca del custode o dell'amministratore giudiziario, in quanto atti che non attengono all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, e che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte (cfr. anche Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, dep. 2015, P.M. in proc. Giaconnozzi, Rv. 263674-01; Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499-01, nonché, a contrario, Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018, Accordini, Rv. 272295-01). 2. In tale contesto ricostruttivo non può, peraltro, trascurarsi che l'art. 104- bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., nell'operare un rinvio al titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, richiama, in particolare, anche la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 35 d.lgs. citato, in tema di revoca dell'amministratore giudiziario, secondo cui «in casi di gravi irregolarità o incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso».2.1. In tale prospettiva, la mancata inclusione del titolare dei beni in sequestro - categoria nella quale va certamente ricompreso non soltanto il proprietario ma anche il legale rappresentante di una persona giuridica i cui beni siano stati sequestrati, così come il titolare delle quote rappresentative del capitale sociale sottoposte a cautela reale - nel novero dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione può autorizzare la conclusione che, ferma restando la facoltà del titolare dei beni in sequestro di segnalare irregolarità o incapacità dell'amministratore agli organi legittimati a promuoverne la revoca, lo stesso non sia legittimato in proprio a chiedere al tribunale la revoca dell'amministratore giudiziario e, quindi, non possa nemmeno proporre incidente di esecuzione ovvero opposizione contro le determinazioni dell'autorità giudiziaria sul tema. 2.2. Tale conclusione, tuttavia, non esclude, nel caso di specie, l'ammissibilità di una riqualificazione del ricorso proposto in questa sede come opposizione da trasmettere al giudice dell'esecuzione, alla luce della considerazione, evidenziata nel secondo motivo di ricorso, che l'originaria istanza rivolta al g.i.p. atteneva anche al profilo - distinto da quello sopra enunciato e, come tale, non integralmente riconducibile nell'alveo dell'art. 35, comma 7 citato - delle possibili conseguenze, prospettate come incidenti sul piano della complessiva attività di gestione dei beni sottoposti a misura cautelare reale, della verificazione di una causa di scioglimento e messa in liquidazione della società, atteso il venir meno del numero minimo dei soci e, altresì, la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale. 3. In tale contesto ermeneutico, dunque, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza de plano emessa dal g.i.p. in materia di revoca dell'amministratore giudiziario non risulta, nella sua integralità, inammissibile, ma, riqualificato come opposizione, deve essere trasmesso al giudice competente, ossia al Tribunale di Pisa - Ufficio g.i.p. in funzione di giudice dell'esecuzione (per l'enunciazione di analoghi principi, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor innpugnationis", cfr. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460-01). P.Q.M. la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.
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