Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2020

Cassazione n. 25784/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10955-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2308/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR della Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP, over erano apprezzate le ragioni del contribuente in materia di sanzioni in caso di registrazione tardiva dei contratti di locazione.

Il ricorso è svolto su unico motivo di doglianza Il contribuente propone controricorso, spiegando le proprie difese con ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria chiedendo la remissione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997, degli artt. 17, 43 e 69 del D.P.R. 131/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La questione involge l'interpretazione dell'art. 69 del D.P.R. 131/1986 sulla sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e, nello specifico, se tale sanzione debba determinarsi sulla base dell'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto ovvero sulla base della singola annualità.

Secondo il patrono erariale il giudice del merito avrebbe errato perché la soluzione adottata condurrebbe ad una disparità di trattamento tra chi opta per la determinazione e versamento annuale dell'imposta rispetto a chi, invece, decide di versare l'imposta dovuta per l'intera Ric. 2021 n. 10955 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- durata del contratto in unica soluzione violando così il disposto dell'art. 43 e dell'art. 69 DPR 131/86.

Secondo l'impostazione della contribuente, condivisa dalla CTR, l'imposta sarebbe dovuta anno per anno, salvo diversa opzione e dunque, anche nel caso di opzione in sede di registrazione tardiva per il versamento dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, la sanzione deve avere come base di determinazione l'imposta annuale dovuta e non assolta al momento della registrazione tardiva.

Trattasi di un problema interpretativo sottoposto a questa Corte a più riprese (cfr. cause r.g. n. 30249/2019; 35626/2019; 34200/2019; 7403/2020; 7394/2020; 24954/2020; 26944/2020; 27305/2020; 30565/2020; 5148/2021; 11267/2021).

Con ordinanza n. 741/2022 la sesta sezione Civile accoglieva le ragioni dell'impostazione favorevole al contribuente considerando che l'importo della sanzione da irrogare dal contribuente va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto.

Tale soluzione viene fondata da un lato sulla base dell'impostazione accolta dalla Corte costituzionale (cfr. ordinanza 28 dicembre 2006 n. 461, richiamata anche da Cass.21792/2012 e n. 28403/2021) secondo cui la facoltà di cui all'art. 17 di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale " Y4017 modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate loccqioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un meccanismo incentivante (...)".

Per altro verso, ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita dalla previsione della subordinazione del diritto al rimborso de [l'imposta di registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del Ric. 2021 n. 10955 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -3- contratto nonché del pagamento del tributo in unica soluzione.

Tale disposizione non avrebbe ragion d'essere se nssolvirnento dell'imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento e non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro.

Secondo queste argomentazioni, l'importo della sanzione da irrogare al contribuente va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto e, pertanto, il ricorso va respinto.

Può ora essere esaminato il ricorso incidentale condizionato che, in quanto tale, rimane assorbito (recte, diviene improcedibile) dal rigetto del ricorso principale.

Ed infatti, con il primo motivo si prospetta illegittimità (e nullità) della sentenza impugnata per violazione dell'art. 11, comma 10, del D.L. 50/2017 e dell'art. 276 comma 2 e 279, comma 2, n. 2 del cp.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c.

Con il secondo motivo si profila illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017 e dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92.

Come detto, le doglianzk proposte in via gradata e condizionata all'accoglimento del ricorso principale restano assorbite dal rigetto di quello.

Pertanto, il ricorso principale dev'essere rigettato e l'incidentale condizionato rimane assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ric. 2021 n. 10955 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -4- PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10955-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2308/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR della Lombardia che ha confermato la pronuncia della CTP, over erano apprezzate le ragioni del contribuente in materia di sanzioni in caso di registrazione tardiva dei contratti di locazione. Il ricorso è svolto su unico motivo di doglianza Il contribuente propone controricorso, spiegando le proprie difese con ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria chiedendo la remissione alla pubblica udienza. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si profila violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997, degli artt. 17, 43 e 69 del D.P.R. 131/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La questione involge l'interpretazione dell'art. 69 del D.P.R. 131/1986 sulla sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e, nello specifico, se tale sanzione debba determinarsi sulla base dell'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto ovvero sulla base della singola annualità. Secondo il patrono erariale il giudice del merito avrebbe errato perché la soluzione adottata condurrebbe ad una disparità di trattamento tra chi opta per la determinazione e versamento annuale dell'imposta rispetto a chi, invece, decide di versare l'imposta dovuta per l'intera Ric. 2021 n. 10955 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- durata del contratto in unica soluzione violando così il disposto dell'art. 43 e dell'art. 69 DPR 131/86. Secondo l'impostazione della contribuente, condivisa dalla CTR, l'imposta sarebbe dovuta anno per anno, salvo diversa opzione e dunque, anche nel caso di opzione in sede di registrazione tardiva per il versamento dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, la sanzione deve avere come base di determinazione l'imposta annuale dovuta e non assolta al momento della registrazione tardiva. Trattasi di un problema interpretativo sottoposto a questa Corte a più riprese (cfr. cause r.g. n. 30249/2019; 35626/2019; 34200/2019; 7403/2020; 7394/2020; 24954/2020; 26944/2020; 27305/2020; 30565/2020; 5148/2021; 11267/2021). Con ordinanza n. 741/2022 la sesta sezione Civile accoglieva le ragioni dell'impostazione favorevole al contribuente considerando che l'importo della sanzione da irrogare dal contribuente va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto. Tale soluzione viene fondata da un lato sulla base dell'impostazione accolta dalla Corte costituzionale (cfr. ordinanza 28 dicembre 2006 n. 461, richiamata anche da Cass.21792/2012 e n. 28403/2021) secondo cui la facoltà di cui all'art. 17 di optare per il pagamento del tributo in unica soluzione con riferimento al corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale " Y4017 modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate loccqioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento in unica soluzione solo per consentire all'erario di incamerare anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine, ha previsto un meccanismo incentivante (...)". Per altro verso, ulteriore conferma del carattere annuale del tributo è fornita dalla previsione della subordinazione del diritto al rimborso de [l'imposta di registro alla duplice condizione della risoluzione anticipata del Ric. 2021 n. 10955 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3- contratto nonché del pagamento del tributo in unica soluzione. Tale disposizione non avrebbe ragion d'essere se nssolvirnento dell'imposta in più soluzioni fosse una mera dilazione di pagamento e non invece esecuzione di un preciso obbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro. Secondo queste argomentazioni, l'importo della sanzione da irrogare al contribuente va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto e, pertanto, il ricorso va respinto. Può ora essere esaminato il ricorso incidentale condizionato che, in quanto tale, rimane assorbito (recte, diviene improcedibile) dal rigetto del ricorso principale. Ed infatti, con il primo motivo si prospetta illegittimità (e nullità) della sentenza impugnata per violazione dell'art. 11, comma 10, del D.L. 50/2017 e dell'art. 276 comma 2 e 279, comma 2, n. 2 del cp.c., in relazione all'art. 360, n. 4, del c.p.c. Con il secondo motivo si profila illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017 e dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92. Come detto, le doglianzk proposte in via gradata e condizionata all'accoglimento del ricorso principale restano assorbite dal rigetto di quello. Pertanto, il ricorso principale dev'essere rigettato e l'incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Ric. 2021 n. 10955 sez. MT - ud. 22-06-2022 -4- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nell
Sentenza Cassazione n. 25784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris