CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 gennaio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto a tal [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di hashish idoneo a ricavarne 98 dosi medie singole ed averne detenuto un'ulteriore quantità, pari a 399 di tali dosi. In distinti motivi, il ricorso denuncia: 1) la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è•Tstato escluso il c.d. "consumo di gruppo", quale invece si desumerebbe dal fatto che sia stato l'imputato a chiamare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] ed a presentarsi all'appuntamento con la precisa quantità cedutagli, a riprova di un loro previo e preciso accordo; irrilevante, in senso contrario, sarebbe la circostanza - invece valorizzata dalla sentenza - per cui [OSCURATO:PERSONA], nelle sue informazioni testimoniali, non abbia fatto alcun riferimento ad un mandato all'acquisto, spiegandosi tale sua reticenza con il timore di essere indagato in concorso col Bartoletti; 2) la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309, cit.: la sentenza ha escluso l'ipotesi lieve in ragione del complessivo dato ponderale della sostanza e della disponibilità, da parte dell'imputato, di un bilancino; ma - obietta il ricorso - tale oggetto è di per sé irrilevante, mentre il dato quantitativo dev'essere depurato della porzione di sostanza sicuramente destinata all'uso personale di costui. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi. 3.1. Il primo, oltre ad essere manifestamente infondato, è puramente reiterativo di doglianza già rassegnata con l'atto d'appello, alla quale la sentenza ha risposto in modo ampiamente esauriente e perciò qui non censurabile. Con logica stringente, infatti, la Corte d'appello ha evidenziato come le circostanze di fatto valorizzate dal ricorrente (telefonata da lui effettuata all'acquirente e disponibilità della precisa quantità oggetto della vendita) siano perfettamente compatibili con una semplice cessione concordata tra spacciatore ed acquirente, non essendo affatto univocamente indicative di un c.d. "acquisto di gruppo": il quale - giova precisare - deve riguardare l'intero quantitativo acquistato e l'assunzione del medesimo, pro quota, da parte del gruppo dei finanziatori, e non genericamente il consumo di simili sostanze. Nello specifico, allora, è inconferente l'argomentazione difensiva per cui Bartoletti fosse, in generale, un consumatore di tali sostanze; mentre è pertinente l'osservazione della Corte d'appello per cui il quantitativo da lui detenuto ed il rapido decadimento organico di tal specie di sostanza depongono logicamente per la destinazione di essa alla cessione a terzi e non al suo consumo personale: osservazione con la quale il ricorso elude ogni confronto critico. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi la lamentata violazione di legge. La Corte d'appello, infatti, ha operato la valutazione complessiva degli indicatori previsti dall'art. 73, comma 5, cit., così come richiesto da Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, ed ha ragionevolmente ritenuto qualificante il dato quantitativo, ulteriormente lumeggiato dal vissuto dell'imputato, senza eventualmente trascurare significativi elementi di segno avverso: che, infatti, nemmeno il ricorso adduce. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de