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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 13962/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22161-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.22161/2022 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 398/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3321/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], cui sono succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C orrado V ittorio, E sposito E ugenio, F raioli Giuseppe, cui succedevano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendalematurate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.

Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024 del 20 01) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo.

L’erogazione di quest’ultimo era stata poi esternalizzata mediante istituzione del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, con propria soggettività giuridica.

In base all’art.47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma – secondo la Corte – tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella pensione integrativa.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tremotivi, illustrati da memoria.

I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria, mentre rimanevano intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197, 1292e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230, 1300e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1304 c.c. gli artt.1230, 1300 e 1362 c.c., per non avere la Corte considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva profittato ex art.1304 c.c. della transazione conclusa dai pensionati con il Fondo.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati.

Le questioni poste dal ricorso sono state valutate da questa Corte con varie ordinanze (Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022; Cass. n. 25033 del 20 23, Cass. n. 24910 del 20 23).

In tali precedenti, cui va data continuità, si è chiaritoche dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, lal. n. 218 del 19 90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

All’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli; la delega fu esercitata con ild. lgs. n. 357 del 19 90 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps.

La medesima fonte stabilìla contestuale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990.

Con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore dellal. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] -o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota - incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi.

Non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809 del 19 94 , passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024 del 2001 ), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 […]».

Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO.

Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze sopra richiamatedi questa Corte affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione.

Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti(ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], come si dirà oltre), sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti.

Deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legate all ’ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (la quale non avrebbe incluso nel calcolo le somme dovute in virtù del giudicato), ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione.Senonché, la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito,Cass.n. 25215 del 20 20 , punti 14 e ss., Cass.n.18383 del 20 22); per conseguenza , la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.

Discorso in parte diverso vale per [OSCURATO:PERSONA], poiché costui, a differenza degli altri pensionati,ha esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa (luglio 2008 al giugno 2013). [OSCURATO:PERSONA], dunque, il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo luglio 2008 – 1.11.2009, mentre per il prosieguo anch’egli è soggetto agli effetti della capitalizzazione, potendo perciò vedere inclusa nella somma da porre alla sua base il maggior importorisultante dal giudicato.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22161-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.22161/2022 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 398/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3321/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], cui sono succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C orrado V ittorio, E sposito E ugenio, F raioli Giuseppe, cui succedevano gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendalematurate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013. Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024 del 20 01) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. L’erogazione di quest’ultimo era stata poi esternalizzata mediante istituzione del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, con propria soggettività giuridica. In base all’art.47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma – secondo la Corte – tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella pensione integrativa. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tremotivi, illustrati da memoria. I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria, mentre rimanevano intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197, 1292e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230, 1300e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1304 c.c. gli artt.1230, 1300 e 1362 c.c., per non avere la Corte considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva profittato ex art.1304 c.c. della transazione conclusa dai pensionati con il Fondo. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati. Le questioni poste dal ricorso sono state valutate da questa Corte con varie ordinanze (Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022; Cass. n. 25033 del 20 23, Cass. n. 24910 del 20 23). In tali precedenti, cui va data continuità, si è chiaritoche dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, lal. n. 218 del 19 90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. All’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli; la delega fu esercitata con ild. lgs. n. 357 del 19 90 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps. La medesima fonte stabilìla contestuale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990. Con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore dellal. n. 218 del 1990 (cioè al 21 agosto 1990), si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] -o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota - incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi. Non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809 del 19 94 , passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024 del 2001 ), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996 […]». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO. Sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze sopra richiamatedi questa Corte affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale che va oltre la data di capitalizzazione. Ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti(ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], come si dirà oltre), sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti. Deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legate all ’ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione (la quale non avrebbe incluso nel calcolo le somme dovute in virtù del giudicato), ma pretendono la corresponsione delle maggiori somme dovute in virtù del giudicato come se non vi fosse stata capitalizzazione.Senonché, la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito,Cass.n. 25215 del 20 20 , punti 14 e ss., Cass.n.18383 del 20 22); per conseguenza , la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata. Discorso in parte diverso vale per [OSCURATO:PERSONA], poiché costui, a differenza degli altri pensionati,ha esercitato la richiesta di capitalizzazione in data 1.11.2009, ovvero in epoca successiva al periodo oggetto di causa (luglio 2008 al giugno 2013). [OSCURATO:PERSONA], dunque, il diritto alle differenze maturate spetta limitatamente al periodo luglio 2008 – 1.11.2009, mentre per il prosieguo anch’egli è soggetto agli effetti della capitalizzazione, potendo perciò vedere inclusa nella somma da porre alla sua base il maggior importorisultante dal giudicato. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’a
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