Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1969

Cassazione n. 42739/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1969 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Con riferimento alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Nella specie, peraltro, sussiste ampia motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte ad un giudizio negativo sulla personalità del prevenuto in relazione ai precedenti a carico.

Anche la censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità è manifestamente infondata, avendo i giudici di appello motivatamente valutato la non rneritevolezza del beneficio in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza del suo illecito agire.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1969 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 36) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Con riferimento alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tale attenuante è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nella specie, peraltro, sussiste ampia motivazione sulle ragioni del diniego, ricondotte ad un giudizio negativo sulla personalità del prevenuto in relazione ai precedenti a carico. Anche la censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità è manifestamente infondata, avendo i giudici di appello motivatamente valutato la non rneritevolezza del beneficio in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza del suo illecito agire. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris