CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 37816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2085-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 615/2021 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 03/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso il decr eto del Tribunale di Palermo, depositato il 3 dicembre 20 21 , di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -dall’esame del decreto impugnat o emerge che la domanda originaria aveva a oggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, dell’importo di euro 105.464,33 e si fondava: i) per euro 25.193,45, oltre interessi e rivalutazioni, su un decreto ingiuntivonon opposto emesso per retribuzioni non corrisposte e spese del procedimento monitorio; ii) per euro 37.060,65, su somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto; iii) per e u ro 41.152,60, su retribuzione non corrisposte relative al periodo novembre 2015 – giugno 2017; iv) per euro 2.057,63, su retribuzione non corrisposta relativa al mese di luglio 2017; - il Tribunale ha riferito che il giudice delegato aveva accolto la domanda solo per il minor credito di euro 1.959,33, con il grado privilegiato exart. 2751 bis, primo comma, n. 1, cod. civ.; - ha dato atto che con l’opposizione , ferma restando la somma creditoria fondata sul decreto ingiuntivo, l’importo richiesto con l’istanza originaria era stato ridotto, quanto alle altre ragioni di credito, a: euro 5.433,61, quale q uota del trattamento di fine rapporto non versato dalla società(pari all’importo maturato successivamente al 1° gennaio 2007); euro 26.108,21, relativamente a retribuzione non corrisposte per il periodo settembre 2016 –giugno 2017; euro 98,30, quale differenza con l’ammontare ammesso allo stato passivo relativamente alla retribuzione richiesta per il mese di luglio 2017; - il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato per retribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente al quantum, ai periodi di riferimento e alle causali e, quanto al periodo settembre 2016 – giugno 2017, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzione di accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato credito per trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice di lavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza al Fondo di Tesoreria INPS; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; - resiste con controricorso il Fallimento della A.N.F.E. – [OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati; -quest’ultimo deposita memoria ex art. 380 bis , secondo c omma , c od . proc.civ. ; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità del provvedimento impugnato - I nsanabile contraddittorietà della motivazione -M otivazione apparente - V iolazione de ll’ art . 111 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - V iolazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - O messo esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c. - F alsa errata applicazione degli artt. 2730 e 2795 c.c. e violazione mancata applicazione dell’art. 2704 c.c., i n relazione all’art. 360 n . 3 c.p.c. » , nella parte in cui ilTribunale ha negato valore di prova piena – quale ricognizione di debito – alla autocertificazione del credito proveniente dalla società in bonis; - con il secondo motivo deduce la « nullità del provvedimento impugnato – Assenza di motivazione - Motivazione apparente - Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.», per aver il decreto impugnato escluso che la busta paga relativa al mese di gennaio 2015 fosse idonea a dimostrare l’importo del credito retributivo vantato per il mese di luglio 2017; - con il terzo motivo si duole della « N ullità del provvedimento impugnato – Irriducibile contraddittorietà della motivazione – Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - Violazione dell’art. 2 09 4 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per aver il Tribunale negato il diritto alle retribuzioni relative al periodo settembre 2016 – giugno 2017 in ragione del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, benché questa fosse stata sospesa in esecuzione di accordi sindacali, come riconosciuto dallo stesso organo giudicante; -con l’ultimo motivo lamenta la « Nullità del provvedimento impugnato –Omessa pronuncia – Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.», per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda per l’ammissione del credito vantato per trattamento di fine rapporto, ridotto nel suo ammontare a euro 5.433,61, rispetto al maggiore importo richiesto con la domanda iniziale; -il primo motivo è fondato; -va rammentato che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determina la cosiddetta astrazione processuale della causa debendie produce la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, così presunto fino aprova contraria (cfr. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 13 giugno 2014, n. 13506); - essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficaciavincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che talerapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero cheesiste una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che p uò comunque incidere sull'obbligazioneoggetto del riconoscimento; -questa Corte ha affermato che « non v'è alcuna ragione per ritenere che in caso di fallimento dell'autore della ricognizionel'effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purché ovviamente fornito di data certa, sia inopponibile al curatore fa llimentare dalla medesima; al contrario, l'esistenza del rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova, di cui è onerato il curatore, dell'inesistenza o dell'invalidità dello stesso» ( così, Cass. 9 dicembre 2021, n. 39123 ; vedi anche, Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431; Cass. 20 aprile 2018, n. 9929); -in adesione a tale recente orientamento, deve ritenersi che, a fronte della dedotta certezza della data, desuntadal fatto che la dichiarazione era stata acclusaa un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi ad un tribunale in epoca antecedente al fallimento(pag. 7 del decreto), il Tribunale avrebbe dovuto verificare la verità dell’assunto della parte e, in caso di esito positivo, ritenere che fosseonere del curatore, terzo ai fini dell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito, ma successore ex legedel medesimo nella gestione di tutti i suoi pregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invalidità del rapporto fondamentale, in modo da superare la ridetta presunzionediscendente dall'art. 1988 cod.civ.; -il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in quanto, da un lato, ha escluso che a tale documento potesse annettersi l’efficacia probatoria propria della ricognizione di debito in ragione della sua non opponibilità alla curatela e, dall’altro, pur non negandone la valenza probatoria, ha ritenuto che fosse onere della parte opponente offrire ulteriori elementi di riscontro probatorio dei fatti ivi rappresentati; -il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;- il Tribunale non ha riconosciuto il credito vantat o dal ricorrente per retribuzioni maturate nel gennaio 2015 sul fondamento dell’inidoneità, in quanto non concludente attesa il diverso periodo temporale di riferimento, della relativa prova offerta, consistente nella busta paga relativa al mese di luglio 2017; - ciò posto, si osserva che tale motivazione consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, per cui il decreto si sottrae alla censura di assenza o apparenza di motivazione; -quanto all’asserita violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si osserva che la violazione della prima disposizione codicistica presuppone l’allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la seconda richiede l’allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); -pertanto, laddove, come nel caso in esame , si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura non è ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non prospettata, tuttavia, dai ricorrenti (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); - sotto tale ultimo profilo, la censura è , del pari, inammissibile in quanto la parte omette di indicare con sufficiente puntualità il fatto storico, decisivo e controverso, asseritamente non esaminato dal giudice di merito; -il terzo motivo è inammissibile; - con riferimento al motivo di opposizione relativo al credito vantato per retribuzione dell’attività lavorativa nel periodo in cui la stessa è stata sospesa, il Tribunale ha accertato che tale sospensione fu disposta in esecuzione di accordisindacali di categoria cui il lavoratore ha prestato il suo consenso e in relazione alla quale ha percepito le relative integrazioni salariali, a titolo di ammortizzatori sociali, dai medesimi previsti; - orbene, quanto al prospettato error in procedendo per vizi attinenti alla motivazione, va rammentato che , a seguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc . c iv . , risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame , i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non è più ammissibil e nel ricorso per cassazione l a censur a di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi anche, ex multis, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass.25 settembre 2018, n. 22598);- nel caso in esame, nessuna di tali circostanze è puntualmente dedotta; -quanto alla formulata violazione di legge, si rileva che, sul punto, la doglianzamira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede, contestando – peraltro, genericamente – l’accertamento da questi operato in ordine al consenso prestato dal lavoratore agli accordi sindacali in esecuzione dei quali è stata disposta la sospensione e alla percezione da parte di questi delle relative integrazioni salariali (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - anche l’ultimo motivo è infondato , in quanto, come rilevato in precedenza, il Tribunale ha esaminato la ragione di opposizione vertente sul diritto vantato dal lavoratore per trattamento di fine rapporto escludendo la (maggiore) pretesa da questi avanzata; - il decreto impugnat o va, dunque, cassat o con riferimento al solo motivo accolto e rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo , dichiara inammissibile il terzo e rigetta i restanti ; c