CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 aprile 1979
Cassazione n. 08903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1979 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo n krz: - iudito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Foggia, in data 9 luglio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., ritenendo la fattispecie del tentativo e rideterminando la pena irrogata, in quella di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 220 di multa, operato il giudizio di bilanciamento delle già concesse circostanze attenuanti generiche, anche con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, erronea applicazione di legge processuale penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 484, 552, 180, 182 cod. proc. pen. in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio tempestivamente proposta dall'imputato Lanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali penali, nonché vizio di motivazione in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e sono state negate le circostanze attenuanti generiche. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, facendo rilevare che i motivi si riferiscono a due persone diverse ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dall'odierno imputato ricorrente e, quindi, non sono pertinenti al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile posto che, ad onta dell'intestazione in cui è indicato il nome e cognome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, nonché gli estremi della sentenza di appello emessa a suo carico, per reato di furto aggravato, commesso con concorrente rimasto non identificato, nel corpo dei motivi si fa riferimento a due coimputati diversi e identificati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e a vizi che non sono afferenti al presente procedimento (primo e secondo motivo, risultando, peraltro, l'identificazione dell'odierno ricorrente certa in quanto arrestato in flagranza di reato), né denunciati in grado di appello (terzo motivo : nella parte che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, risultando, invece, nel presente procedimento, riconosciute le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.). 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP