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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 09719/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]NS Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4286/2025depositata il 07/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il lodo reso dal Collegioarbitrale di Roma in data 7 gennaio 2020 a definizione della controversiainsorta con la società NS Costruzioni in relazione ad un contratto diNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026subappalto, lamentando la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, n. 11)c.p.c., in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie ed aglieffetti di cui all’art. 829, n. 12) c.p.c., a fronte dell’omessa pronuncia sualcune domande ed eccezioni proposte dalle parti.La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione ritenendo lecensure formulate dall’attrice non idonee ad integrare le postulate ipotesidi nullità del lodo, osservando:a) che la decisione arbitrale non conteneva alcuna contraddizione tra lediverse componenti del dispositivo, con le quali è stata respinta ladomanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da [OSCURATO:PERSONA]ostruzioni, sono state accolte le domande risarcitorie dalla stessaformulate ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di TecnoProver; né era ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione ed imenzionati capi del dispositivo del lodo, del tutto congruenti con quantoargomentato dal Collegio arbitrale nella motivazione; invero gli arbitriavevano ritenuto: (i) insussistenti i presupposti atti a giustificarel’invocata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento -considerata per un verso la natura non essenziale dei termini previsti peril completamento dei lavori e per altro l’acquiescenza prestata dallasubcommittente al loro superamento - con conseguente venir meno deldedotto effetto risolutorio cui il rigetto della domanda di risoluzione era deltutto conseguente; (ii) fondate, di contro, le domande risarcitorie proposteda NS Costruzioni, sia con riguardo alle penali pattuite per il caso diritardo, che in relazione ai costi sostenuti per le opere eseguite dallacommittente “in danno” dell’appaltatrice, accertamento cui era consona lastatuizione di accoglimento delle domande suddette contenuta neldispositivo; (iii) del tutto assente la prova dei crediti vantati da TecnoProver nei confronti della subcommittente, cui è logicamente conseguito ilrigetto della corrispondente domanda riconvenzionale.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026b) né v’era, comunque, alcun contrasto – così evidentementeintendendo parte appellante declinare la nullità per contraddittorietà dellodo - tra le diverse componenti della motivazione, che conteneva unacompiuta esposizioni delle ragioni che avevano condotto il Collegioarbitrale ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, nonostanteil rigetto di quella di risoluzione, ravvisate dagli arbitri nella considerazioneche: (i) «per costante e pacifica giurisprudenza la domanda dirisarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui lacondanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora siarigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n.10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»; (ii) «la penale è dovuta per il fattostesso del ritardo senza necessità di messa in mora ed anche se non siastata pronunciata la risoluzione del contratto.

Secondo il costante indirizzodella dottrina e della giurisprudenza, l’applicazione della clausola penalenon presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impeditadall’indicazione nel contratto di un termine non essenziale perl’adempimento della prestazione.

Ciò a causa della diversità dellerispettive funzioni.

Mentre la clausola penale, consistendo in unapreventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime ilcreditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolocontrattuale e incide sul piano degli effetti dell’eventuale inadempimento odel ritardo, il termine per l’adempimento riguarda la precedente fase disvolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deveessere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n.1183\2007)»; argomentazioni che, quand’anche non condivise nel meritoda [OSCURATO:PERSONA], non si prestavano ad alcuna censura motivazionale,dando compiutamente conto delle ragioni che avevano indotto il Collegioarbitrale ad accogliere la domanda risarcitoria pur a fronte del rigetto diquella di risoluzione, con un iter logico del tutto lineare e tale daconsentire di desumere la ratio della decisione;Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026c) con riguardo, poi, al preteso contrasto tra il rigetto della domanda dirisoluzione e l’accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi perl’esecuzione delle “opere in danno”, era da escludere la postulataesistenza di un contrasto tra i due capi di pronuncia, considerato per unverso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, ladomanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispettodei termini essenziali, e in ogni caso che i costi sposti dallasubcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l’esecuzione delleopere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare adeventuali difetti dell’opera;d) ogni considerazione relativa all’omessa valutazione dell’eccezione diinadempimento di NS Costruzioni formulata da [OSCURATO:PERSONA] al fine diparalizzare l’avversa deduzione dell’inadempimento funzionale alla chiestadomanda di risoluzione del contratto, era assorbita dalla dirimenteconsiderazione che il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda dirisoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], di modo che il Collegio arbitralenon aveva alcun motivo per pronunciarsi sulla predetta eccezioneformulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1460 c.c;e) in ogni caso, per mera completezza, l’esclusione del fondamentodell’eccezione di inadempimento di NS Costruzioni era insita nel rigettodella corrispondente domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], che sifondava (quantomeno in parte) sullo stesso fatto costitutivo sotteso allaformulazione dell’eccezione, ovvero l’omesso pagamento, da parte di NSCostruzioni, della somma di euro 71.103,80, pari al valore delle opereeseguite e non contestate; sul punto il Collegio arbitrale aveva, del resto,ampiamente argomentato, rilevando l’assoluto difetto di prova del creditovantato dalla subappaltatrice, oggetto della domanda riconvenzionale edella corrispondente eccezione di inadempimento (qualora non ritenutaassorbita).Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026f) con riguardo all’omessa disamina delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] ordine al mancato rispetto da parte di NS Costruzioni delle procedurenegoziali di cui all’art. 17 del contratto di subappalto - che costituivanoadempimenti prodromici alla declaratoria della “risoluzione perinadempimento dell’appaltatore” - fermo anche sotto questo profilo ildifetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domandadi risoluzione, per completezza evidenziava come tali eccezioni fosserostate irritualmente formulate da [OSCURATO:PERSONA] per la prima in sede discritti conclusivi (nella memoria di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] non era,invero, contenuto alcun riferimento alla violazione delle procedurecontrattuali di contestazione dell’inadempimento); correttamente, dunque,il Collegio arbitrale si era astenuto dal pronunciarsi sul punto.3.- Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso NSCostruzioni s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art 829 n. 11 c.p.c. nella parte in cui la Corted’appello di Roma ha negato la nullità del lodo impugnato contenentedisposizioni contraddittorie relativamente all’applicazione della clausolapenale ed all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno pur afronte della valutazione della non essenzialità dei termini contrattualmenteprevisti.Sostiene la ricorrente che - diversamente da quanto statuito dalla Corted’Appello di Roma – il lodo avrebbe dovuto essere ritenuto nullo in quanto,pur non essendoci una formale contraddizione tra la motivazione ed imenzionati capi del dispositivo, sarebbe palese il contrasto interno dellamotivazione tale da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logicoseguito nella decisione, perché, pur avendo il Collegio arbitrale ritenuto itermini per il completamento dei lavori «non essenziali» per il fatto cheNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026NCS aveva più volte avanzato contestazioni relative a ritardi nellosvolgimento dei lavori, senza però mai manifestare una volontà risolutiva(con ciò dimostrando che l’interesse alla realizzazione dell’opera non erainderogabilmente collegata all’osservanza dei termini originariamenteconvenuti), tuttavia, aveva ritenuto operante la clausola penale ed accoltola relativa domanda di risarcimento del danno.

In altre parole – a diredella ricorrente - se il termine non era essenziale e non sussisteva ungrave inadempimento, allora non avrebbe potuto applicarsi la clausolapenale: «È chiaro- afferma - che, se come risulta documentalmente, lospostamento dei termini per l’esecuzione dei lavori è stato concordato trale parti, ed anzi sul punto NSC avrebbe, a detta del Collegio “prestatoacquiescenza”, non si comprende in che modo lo stesso fatto possarisultare “foriero” di somme liquidate a titolo di “penali nel ritardo”».Risulterebbe, poi, evidente anche la contraddizione nell’accertamentoche il Collegio aveva fatto del ritardo nell’esecuzione dei lavori, laddoveaveva fatto riferimento a comunicazioni intervenute tra il 04 giugno ed il17 settembre 2018, mentre le parti avevano concordato, come data di finelavori, almeno quella del 20 settembre 2018 (a partire dalla quale eraconvenuto dovesse essere pagata la penale).Infine, analoga contraddittorietà andava ravvisata nella parte in cui, afronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata daNS Costruzioni, il lodo accoglieva la domanda di risarcimento per le operein danno, perché detto accoglimento postula una valutazione di “gravità”dell’inadempimento che, tuttavia, veniva esclusa in sede di azione dirisoluzione del contratto.In conclusione, la ricorrente afferma che la motivazione adottata dellaCorte d’Appello sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 per nonavere il Giudice a quo accertato la contraddittorietà del lodo impugnato econseguentemente dichiarato la sua nullità a fronte di circostanze tra loroincompatibili.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/20261.1- Il motivo è inammissibile.In disparte il fatto che la ricorrente nella rubrica invoca la violazione dilegge e segnatamente dell’art. 829 n. 11 c.p.c. e in via conclusiva laviolazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. –senza neppure illustrare leragioni dell’invocato diverso vizio motivazionale – il motivo non siconfronta con la ratio decidendi della decisione gravata ma costituisce lamera riproposizione in questa sede delle ragioni poste a fondamentodell’appello.La Corte, infatti, ha ben chiarito (come risulta dalla sintesi poco sopraeffettuata) per quali ragioni il lodo arbitrale impugnato era sorretto da unamotivazione perfettamente comprensibile – oltre che condivisibile –ovvero che: (i) «la domanda di risarcimento danni è autonoma dalladomanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può esserepronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domandadi risoluzione (Cass. n. 10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»; (ii) «lapenale è dovuta per il fatto stesso del ritardo … anche se non sia statapronunciata la risoluzione del contratto» poiché «l’applicazione dellaclausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede néè impedita dall’indicazione nel contratto di un termine non essenziale perl’adempimento della prestazione» in ragione della diversità delle rispettivefunzioni: «Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva,concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dallarelativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale eincide sul piano degli effetti dell’eventuale inadempimento o del ritardo, iltermine per l’adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento delrapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta(cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)».Di queste argomentazioni – idonee a respingere la censura dicontraddittorietà e illogicità della motivazione tali da renderneNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026incomprensibile l’iter logico e la ratio - la ricorrente non tiene alcun contoné, quindi, le smentisce.Parimenti la Corte ha ben spiegato perché il prospettato vizio di nullitàdella motivazione non era ravvisabile neppure con riguardo al rigetto delladomanda di risoluzione, da un lato, e l’accoglimento di quella risarcitoriaafferente ai costi per l’esecuzione delle “opere in danno”, dall’altro,(«considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizidelle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sulmancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi spostidalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l’esecuzionedelle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare adeventuali difetti dell’opera»).

Ed anche con questa motivazione laricorrente non si confronta minimamente, e non ne tiene alcun conto, oneil motivo è inidoneo ad aggredirne la stabilità.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 816 bis c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c.per avere la Corte d’appello di Roma ritenuto irritualmente propostal’eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione nel corso delprocedimento arbitrale per violazione degli articoli 8 e 17 del contratto inquanto irritualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto, osserva,a) il procedimento arbitrale è regolato da norme sue proprie chedisciplinano lo scambio di memorie difensive nel rispetto del diritto didifesa e del contraddittorio come previsto dall’art. 816 bis c.p.c.; b) acausa dell’esistenza di un corpo di norme applicabile espressamenteall’arbitrato non si applica l’art. 190 c.p.c., in punto di scritti difensiviconclusivi, ed in particolare al procedimento arbitrale non si applica ilregime delle decadenze; c) l’eccezione avente ad oggetto l’inammissibilitàdella domanda di risoluzione del contratto per violazione degli articoli 8 e17 del contratto stipulato inter partes, evidenziata in sede di scrittidifensivi conclusionali nel procedimento arbitrale, non costituiva domandaNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026nuova ma, al contrario, espressione della emendatio libelli consentita alleparti nel corso del processo ordinario ed in ogni caso nel corso delprocedimento arbitrale.La motivazione adottata della Corte d’Appello sarebbe, quindi, viziata aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 per avere il Giudice a quo violato lenorme applicabili in caso di procedimento arbitrale ritenendo contra legemapplicabili il regime di preclusioni e decadenze proprie del processo civile.2.1- Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha respinto il motivo d’appello relativo alla nullità dellodo per omessa pronuncia da parte del Collegio arbitrale, osservandoanzitutto che «ogni considerazione relativa all’omessa valutazionedell’eccezione di inadempimento di NS Costruzioni formulata da TecnoProver al fine di paralizzare l’avversa deduzione dell’inadempimentofunzionale alla chiesta domanda di risoluzione del contratto», era«assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale avevarigettato la domanda di risoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di modoche il Collegio arbitrale non aveva alcun motivo per pronunciarsi sullapredetta eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1460 c.c(…)»; con riguardo, poi, all’omessa disamina delle difese svolte da TecnoProver in ordine al mancato rispetto delle procedure negoziali di cui all’art.17 del contratto di subappalto, ha osservato: «fermo anche sotto questoprofilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto delladomanda di risoluzione, giova per completezza evidenziare come talieccezioni fossero state irritualmente formulate da [OSCURATO:PERSONA], in quantoper la prima volta introdotte nel thema decidendum in sede di scritticonclusivi (si rimanda alla memoria di costituzione di [OSCURATO:PERSONA],prodotta sub 3 nel relativo fascicolo di parte, nella quale non è contenutoalcun riferimento alla violazione delle procedure contrattuali dicontestazione dell’inadempimento)»Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026Evidentemente la ratio decidendi della decisione di rigetto del motivo diappello nullità che denunciava omessa pronuncia è costituita dallaconsiderazione che, una volta respinta la domanda di risoluzione delcontratto formulata da NS Costruzioni, non c’erano ragioni perché fosseroesaminate le diverse eccezione con cui la controparte contestava lasussistenza dei presupposti della domanda già altrimenti respinta,all’esame delle quali questa aveva perso interesse processuale.

Mentre lamotivazione aggiunta «per completezza», non è idonea a sorreggere ladecisione, ma contiene un’affermazione eccedente la necessità logicogiuridica della decisione.

Perciò deve darsi continuità al consolidatoprincipio di legittimità per cui è inammissibile il motivo di ricorso checensuri un'argomentazione siffatta, che non ha spiegato influenza suldispositivo della decisione, ma ha solo aggiunto considerazioni c.d. adabundantiam, poiché, essendo improduttiva di effetti giuridici (già prodottidalla argomentazione principale e assorbente: «fermo che…») non èidoneo a sostenere un interesse alla sua cassazione onde evitare ilformarsi del giudicato (ex multis, cfr. Cass. 2018 n. 8755; Cass. 2010 n.23635 da ultimo Cass. n.1770/2025 preceduta da innumerevoli conformi);invero «il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione delbene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari eindispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come lapremessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende leenunciazioni puramente incidentali e, in genere, le considerazioni estraneealla controversia e prive di relazione causale col deciso» ( v.

Cass. n.3793/2019).3.- Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art.829 comma 1 n. 12 e dell’art. 112.c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso dirilevare la nullità del lodo impugnato per violazione dell’art. 829 comma 1n. 11 per non essersi il [OSCURATO:PERSONA] espresso in ordine allaNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026inammissibilità della domanda di risoluzione per violazione degli articoli 8e 17 del contratto e conseguentemente per non avere esaminato un fattodecisivo del giudizio, e che, perciò, la sentenza sarebbe meritevole dicensure ex art. 360 comma 1 n. 5: «ed infatti, la Corte d’Appello diRoma, sull’errato presupposto in base al quale l’eccezione diinammissibilità della domanda di risoluzione del contratto stipulato interpartes per violazione degli articoli 8 e 17 fosse stata irritualmenteproposta, (…) riteneva che “Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale siè astenuto dal pronunciarsi sul punto”, con ciò configurandosi il vizio diomesso esame di un fatto decisivo del giudizio».

La ricorrente si soffermasul contenuto delle clausola di cui agli artt. 17 e 8 del contratto e sul fattoche non sarebbe mai stata introitata la procedura da queste previstagiacché le c.d.

“diffide” su cui il Collegio arbitrale aveva fondato lalegittimità della domanda risarcitoria per inadempimento della ricorrente atal fine inidonee, e sulla procedura di verifica dello stato avanzamento deilavori (SAL) e della formulazione delle «riserve» per concludere che ladomanda risarcitoria meritava di essere respinta, avendo [OSCURATO:PERSONA] che la NS Costruzioni aveva violato le disposizioni contrattuali.Sotto altro profilo la Corte di merito, pur avendo pronunciato sullaviolazione dell’art. 17 ritenendo il motivo inammissibile, avrebbe omessola pronuncia in punto violazione dell’art. 8 del contratto, in violazionedell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: «unavolta accertato, come si domandava al Collegio, che mai NSC avrebbepotuto fondare la domanda risarcitoria su lavori eseguiti “in danno”, inspregio alle previsioni contrattuali, la domanda risarcitoria avrebbe dovutoessere respinta, soprattutto ed a fronte dell’insussistenza di qualsivoglia“ritardo” imputabile alla odierna Tecnoprover.

Per l’effetto, in presenza difatture e di SAL emessi ed autorizzati mai disconosciuti da controparte, èevidente come, da un lato fosse provato il credito in capo a Tecnoproveper€ 71.103,80 per SAL emessi e autorizzati e fatture elettroniche certificateNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026già emesse e, dall’altro lato, fosse inammissibile la domanda risarcitoriaintroitata da NS Costruzioni».3.1- Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.Quanto al vizio motivazionale di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. lacensura è evidentemente inammissibile perché l’omissione contestata nonsi riferisce ad un fatto storico naturalistico, bensì al mancato rilievo delladedotta nullità del lodo impugnato, mancato rilievo che sarebbeconseguenza del fatto che erroneamente la Corte di merito avrebberitenuto inammissibilità, per difetto d’interesse, l’esame della relativaeccezione.Quanto all’omessa pronuncia la censura è altrettanto inammissibilepoiché dedotta con riferimento alla assunta erroneità della pronuncia diinammissibilità della doglianza che ne era oggetto e quindi attraverso laconseguente inammissibile riproposizione in questa sede di legittimitàdelle argomentazioni svolte nel merito davanti agli arbitri, con ciòevidentemente intendendo riproporre attraverso la denuncia del vizio diviolazione di legge, una nuova valutazione delle risultanze probatorieesaminate in primo grado e già sottoposte alla Corte d’Appello che sulpunto, non ha omesso di pronunciare bensì ha ritenuto inammissibile ladoglianza.4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1460 c.c. (ex art. 360 comma 1 n.3 e n. 5 ) per avere la Corte d’appelloritenuto erroneamente “assorbita” l’eccezione di inadempimento posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] nel rigetto della domanda di risoluzione delcontratto e, conseguentemente, per non avere valutato un fatto decisivodella controversia: secondo la ricorrente tale decisione integrerebbe unaviolazione di legge nella misura in cui confonde due rimedi giuridici che,pur riferendosi entrambi all’inadempimento contrattuale, sonoontologicamente e funzionalmente diversi poiché l’eccezione diinadempimento, disciplinata dall’art. 1460 c.c., ha natura puramenteNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026difensiva ed è finalizzata a sospendere l’adempimento della propriaprestazione in presenza dell’inadempimento della controparte e nonpresuppone la gravità dell’inadempimento; mentre la domanda dirisoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. è un rimedio attivo ecostitutivo, volto a ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, epresuppone un inadempimento grave e una chiara volontà di risolvere ilcontratto; quindi l’eccezione di inadempimento non poteva ritenersiassorbita perché non era volta a paralizzare la domanda di risoluzione delcontratto, bensì a dimostrare che alcun inadempimento, tanto più grave,era ravvisabile in capo a [OSCURATO:PERSONA].4.1- Il motivo è inammissibile.Da un lato il vizio motivazionale è invocato in modo del tutto impropriopoiché la pretesa omessa valutazione di un «fatto decisivo» si riferisce, inrealtà, alla valutazione che la Corte di merito ha compiuto laddove haritenuto assorbito dal rigetto della domanda di risoluzione del contrattoproposta dalla sub-committente NS Costruzioni, l’eccezione diinadempimento svolta dalla controparte [OSCURATO:PERSONA], che - a dire dellaricorrente, almeno per quel che si comprende dall’inutilmente prolissomotivo - non avrebbe considerato la diversa natura dei due rimedigiuridici, il che non integra certamente un vizio motivazionale secondo ilparadigma normativo invocato, bensì, semmai, un vizio di violazione dilegge.Sotto questo profilo il motivo è, tuttavia , inammissibile, poiché ancorauna volta la ricorrente -non soddisfatta della pronuncia - non si confrontacon la sua chiara ratio che, come detto poco sopra attiene alla carenza diinteresse a coltivare un’eccezione e a dolersi del suo mancato esamenonostante la domanda che la stessa era diretta a contrastare è stata.Anche in questo caso la pretesa della ricorrente è quella di riproporre insede di legittimità la discussione nel merito della controversia già definitadai due gradi di giudizio a ciò deputati.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/20264.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono lasoccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite in favore della controricorrente liquidate ineuro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 10.4.2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]NS Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4286/2025depositata il 07/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il lodo reso dal Collegioarbitrale di Roma in data 7 gennaio 2020 a definizione della controversiainsorta con la società NS Costruzioni in relazione ad un contratto diNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026subappalto, lamentando la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, n. 11)c.p.c., in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie ed aglieffetti di cui all’art. 829, n. 12) c.p.c., a fronte dell’omessa pronuncia sualcune domande ed eccezioni proposte dalle parti.La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione ritenendo lecensure formulate dall’attrice non idonee ad integrare le postulate ipotesidi nullità del lodo, osservando:a) che la decisione arbitrale non conteneva alcuna contraddizione tra lediverse componenti del dispositivo, con le quali è stata respinta ladomanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da [OSCURATO:PERSONA]ostruzioni, sono state accolte le domande risarcitorie dalla stessaformulate ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale di TecnoProver; né era ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione ed imenzionati capi del dispositivo del lodo, del tutto congruenti con quantoargomentato dal Collegio arbitrale nella motivazione; invero gli arbitriavevano ritenuto: (i) insussistenti i presupposti atti a giustificarel’invocata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento -considerata per un verso la natura non essenziale dei termini previsti peril completamento dei lavori e per altro l’acquiescenza prestata dallasubcommittente al loro superamento - con conseguente venir meno deldedotto effetto risolutorio cui il rigetto della domanda di risoluzione era deltutto conseguente; (ii) fondate, di contro, le domande risarcitorie proposteda NS Costruzioni, sia con riguardo alle penali pattuite per il caso diritardo, che in relazione ai costi sostenuti per le opere eseguite dallacommittente “in danno” dell’appaltatrice, accertamento cui era consona lastatuizione di accoglimento delle domande suddette contenuta neldispositivo; (iii) del tutto assente la prova dei crediti vantati da TecnoProver nei confronti della subcommittente, cui è logicamente conseguito ilrigetto della corrispondente domanda riconvenzionale.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026b) né v’era, comunque, alcun contrasto – così evidentementeintendendo parte appellante declinare la nullità per contraddittorietà dellodo - tra le diverse componenti della motivazione, che conteneva unacompiuta esposizioni delle ragioni che avevano condotto il Collegioarbitrale ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, nonostanteil rigetto di quella di risoluzione, ravvisate dagli arbitri nella considerazioneche: (i) «per costante e pacifica giurisprudenza la domanda dirisarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui lacondanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora siarigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n.10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»; (ii) «la penale è dovuta per il fattostesso del ritardo senza necessità di messa in mora ed anche se non siastata pronunciata la risoluzione del contratto. Secondo il costante indirizzodella dottrina e della giurisprudenza, l’applicazione della clausola penalenon presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impeditadall’indicazione nel contratto di un termine non essenziale perl’adempimento della prestazione. Ciò a causa della diversità dellerispettive funzioni. Mentre la clausola penale, consistendo in unapreventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime ilcreditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolocontrattuale e incide sul piano degli effetti dell’eventuale inadempimento odel ritardo, il termine per l’adempimento riguarda la precedente fase disvolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deveessere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n.1183\2007)»; argomentazioni che, quand’anche non condivise nel meritoda [OSCURATO:PERSONA], non si prestavano ad alcuna censura motivazionale,dando compiutamente conto delle ragioni che avevano indotto il Collegioarbitrale ad accogliere la domanda risarcitoria pur a fronte del rigetto diquella di risoluzione, con un iter logico del tutto lineare e tale daconsentire di desumere la ratio della decisione;Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026c) con riguardo, poi, al preteso contrasto tra il rigetto della domanda dirisoluzione e l’accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi perl’esecuzione delle “opere in danno”, era da escludere la postulataesistenza di un contrasto tra i due capi di pronuncia, considerato per unverso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, ladomanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispettodei termini essenziali, e in ogni caso che i costi sposti dallasubcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l’esecuzione delleopere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare adeventuali difetti dell’opera;d) ogni considerazione relativa all’omessa valutazione dell’eccezione diinadempimento di NS Costruzioni formulata da [OSCURATO:PERSONA] al fine diparalizzare l’avversa deduzione dell’inadempimento funzionale alla chiestadomanda di risoluzione del contratto, era assorbita dalla dirimenteconsiderazione che il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda dirisoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], di modo che il Collegio arbitralenon aveva alcun motivo per pronunciarsi sulla predetta eccezioneformulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1460 c.c;e) in ogni caso, per mera completezza, l’esclusione del fondamentodell’eccezione di inadempimento di NS Costruzioni era insita nel rigettodella corrispondente domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], che sifondava (quantomeno in parte) sullo stesso fatto costitutivo sotteso allaformulazione dell’eccezione, ovvero l’omesso pagamento, da parte di NSCostruzioni, della somma di euro 71.103,80, pari al valore delle opereeseguite e non contestate; sul punto il Collegio arbitrale aveva, del resto,ampiamente argomentato, rilevando l’assoluto difetto di prova del creditovantato dalla subappaltatrice, oggetto della domanda riconvenzionale edella corrispondente eccezione di inadempimento (qualora non ritenutaassorbita).Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026f) con riguardo all’omessa disamina delle difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] ordine al mancato rispetto da parte di NS Costruzioni delle procedurenegoziali di cui all’art. 17 del contratto di subappalto - che costituivanoadempimenti prodromici alla declaratoria della “risoluzione perinadempimento dell’appaltatore” - fermo anche sotto questo profilo ildifetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domandadi risoluzione, per completezza evidenziava come tali eccezioni fosserostate irritualmente formulate da [OSCURATO:PERSONA] per la prima in sede discritti conclusivi (nella memoria di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] non era,invero, contenuto alcun riferimento alla violazione delle procedurecontrattuali di contestazione dell’inadempimento); correttamente, dunque,il Collegio arbitrale si era astenuto dal pronunciarsi sul punto.3.- Contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso NSCostruzioni s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art 829 n. 11 c.p.c. nella parte in cui la Corted’appello di Roma ha negato la nullità del lodo impugnato contenentedisposizioni contraddittorie relativamente all’applicazione della clausolapenale ed all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno pur afronte della valutazione della non essenzialità dei termini contrattualmenteprevisti.Sostiene la ricorrente che - diversamente da quanto statuito dalla Corted’Appello di Roma – il lodo avrebbe dovuto essere ritenuto nullo in quanto,pur non essendoci una formale contraddizione tra la motivazione ed imenzionati capi del dispositivo, sarebbe palese il contrasto interno dellamotivazione tale da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logicoseguito nella decisione, perché, pur avendo il Collegio arbitrale ritenuto itermini per il completamento dei lavori «non essenziali» per il fatto cheNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026NCS aveva più volte avanzato contestazioni relative a ritardi nellosvolgimento dei lavori, senza però mai manifestare una volontà risolutiva(con ciò dimostrando che l’interesse alla realizzazione dell’opera non erainderogabilmente collegata all’osservanza dei termini originariamenteconvenuti), tuttavia, aveva ritenuto operante la clausola penale ed accoltola relativa domanda di risarcimento del danno. In altre parole – a diredella ricorrente - se il termine non era essenziale e non sussisteva ungrave inadempimento, allora non avrebbe potuto applicarsi la clausolapenale: «È chiaro- afferma - che, se come risulta documentalmente, lospostamento dei termini per l’esecuzione dei lavori è stato concordato trale parti, ed anzi sul punto NSC avrebbe, a detta del Collegio “prestatoacquiescenza”, non si comprende in che modo lo stesso fatto possarisultare “foriero” di somme liquidate a titolo di “penali nel ritardo”».Risulterebbe, poi, evidente anche la contraddizione nell’accertamentoche il Collegio aveva fatto del ritardo nell’esecuzione dei lavori, laddoveaveva fatto riferimento a comunicazioni intervenute tra il 04 giugno ed il17 settembre 2018, mentre le parti avevano concordato, come data di finelavori, almeno quella del 20 settembre 2018 (a partire dalla quale eraconvenuto dovesse essere pagata la penale).Infine, analoga contraddittorietà andava ravvisata nella parte in cui, afronte del rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata daNS Costruzioni, il lodo accoglieva la domanda di risarcimento per le operein danno, perché detto accoglimento postula una valutazione di “gravità”dell’inadempimento che, tuttavia, veniva esclusa in sede di azione dirisoluzione del contratto.In conclusione, la ricorrente afferma che la motivazione adottata dellaCorte d’Appello sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 per nonavere il Giudice a quo accertato la contraddittorietà del lodo impugnato econseguentemente dichiarato la sua nullità a fronte di circostanze tra loroincompatibili.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/20261.1- Il motivo è inammissibile.In disparte il fatto che la ricorrente nella rubrica invoca la violazione dilegge e segnatamente dell’art. 829 n. 11 c.p.c. e in via conclusiva laviolazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. –senza neppure illustrare leragioni dell’invocato diverso vizio motivazionale – il motivo non siconfronta con la ratio decidendi della decisione gravata ma costituisce lamera riproposizione in questa sede delle ragioni poste a fondamentodell’appello.La Corte, infatti, ha ben chiarito (come risulta dalla sintesi poco sopraeffettuata) per quali ragioni il lodo arbitrale impugnato era sorretto da unamotivazione perfettamente comprensibile – oltre che condivisibile –ovvero che: (i) «la domanda di risarcimento danni è autonoma dalladomanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può esserepronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domandadi risoluzione (Cass. n. 10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)»; (ii) «lapenale è dovuta per il fatto stesso del ritardo … anche se non sia statapronunciata la risoluzione del contratto» poiché «l’applicazione dellaclausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede néè impedita dall’indicazione nel contratto di un termine non essenziale perl’adempimento della prestazione» in ragione della diversità delle rispettivefunzioni: «Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva,concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dallarelativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale eincide sul piano degli effetti dell’eventuale inadempimento o del ritardo, iltermine per l’adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento delrapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta(cass. n.16561\2017; cass. n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)».Di queste argomentazioni – idonee a respingere la censura dicontraddittorietà e illogicità della motivazione tali da renderneNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026incomprensibile l’iter logico e la ratio - la ricorrente non tiene alcun contoné, quindi, le smentisce.Parimenti la Corte ha ben spiegato perché il prospettato vizio di nullitàdella motivazione non era ravvisabile neppure con riguardo al rigetto delladomanda di risoluzione, da un lato, e l’accoglimento di quella risarcitoriaafferente ai costi per l’esecuzione delle “opere in danno”, dall’altro,(«considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizidelle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sulmancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi spostidalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l’esecuzionedelle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare adeventuali difetti dell’opera»). Ed anche con questa motivazione laricorrente non si confronta minimamente, e non ne tiene alcun conto, oneil motivo è inidoneo ad aggredirne la stabilità.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art. 816 bis c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c.per avere la Corte d’appello di Roma ritenuto irritualmente propostal’eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione nel corso delprocedimento arbitrale per violazione degli articoli 8 e 17 del contratto inquanto irritualmente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto, osserva,a) il procedimento arbitrale è regolato da norme sue proprie chedisciplinano lo scambio di memorie difensive nel rispetto del diritto didifesa e del contraddittorio come previsto dall’art. 816 bis c.p.c.; b) acausa dell’esistenza di un corpo di norme applicabile espressamenteall’arbitrato non si applica l’art. 190 c.p.c., in punto di scritti difensiviconclusivi, ed in particolare al procedimento arbitrale non si applica ilregime delle decadenze; c) l’eccezione avente ad oggetto l’inammissibilitàdella domanda di risoluzione del contratto per violazione degli articoli 8 e17 del contratto stipulato inter partes, evidenziata in sede di scrittidifensivi conclusionali nel procedimento arbitrale, non costituiva domandaNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026nuova ma, al contrario, espressione della emendatio libelli consentita alleparti nel corso del processo ordinario ed in ogni caso nel corso delprocedimento arbitrale.La motivazione adottata della Corte d’Appello sarebbe, quindi, viziata aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 per avere il Giudice a quo violato lenorme applicabili in caso di procedimento arbitrale ritenendo contra legemapplicabili il regime di preclusioni e decadenze proprie del processo civile.2.1- Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha respinto il motivo d’appello relativo alla nullità dellodo per omessa pronuncia da parte del Collegio arbitrale, osservandoanzitutto che «ogni considerazione relativa all’omessa valutazionedell’eccezione di inadempimento di NS Costruzioni formulata da TecnoProver al fine di paralizzare l’avversa deduzione dell’inadempimentofunzionale alla chiesta domanda di risoluzione del contratto», era«assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale avevarigettato la domanda di risoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di modoche il Collegio arbitrale non aveva alcun motivo per pronunciarsi sullapredetta eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1460 c.c(…)»; con riguardo, poi, all’omessa disamina delle difese svolte da TecnoProver in ordine al mancato rispetto delle procedure negoziali di cui all’art.17 del contratto di subappalto, ha osservato: «fermo anche sotto questoprofilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto delladomanda di risoluzione, giova per completezza evidenziare come talieccezioni fossero state irritualmente formulate da [OSCURATO:PERSONA], in quantoper la prima volta introdotte nel thema decidendum in sede di scritticonclusivi (si rimanda alla memoria di costituzione di [OSCURATO:PERSONA],prodotta sub 3 nel relativo fascicolo di parte, nella quale non è contenutoalcun riferimento alla violazione delle procedure contrattuali dicontestazione dell’inadempimento)»Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026Evidentemente la ratio decidendi della decisione di rigetto del motivo diappello nullità che denunciava omessa pronuncia è costituita dallaconsiderazione che, una volta respinta la domanda di risoluzione delcontratto formulata da NS Costruzioni, non c’erano ragioni perché fosseroesaminate le diverse eccezione con cui la controparte contestava lasussistenza dei presupposti della domanda già altrimenti respinta,all’esame delle quali questa aveva perso interesse processuale. Mentre lamotivazione aggiunta «per completezza», non è idonea a sorreggere ladecisione, ma contiene un’affermazione eccedente la necessità logicogiuridica della decisione. Perciò deve darsi continuità al consolidatoprincipio di legittimità per cui è inammissibile il motivo di ricorso checensuri un'argomentazione siffatta, che non ha spiegato influenza suldispositivo della decisione, ma ha solo aggiunto considerazioni c.d. adabundantiam, poiché, essendo improduttiva di effetti giuridici (già prodottidalla argomentazione principale e assorbente: «fermo che…») non èidoneo a sostenere un interesse alla sua cassazione onde evitare ilformarsi del giudicato (ex multis, cfr. Cass. 2018 n. 8755; Cass. 2010 n.23635 da ultimo Cass. n.1770/2025 preceduta da innumerevoli conformi);invero «il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione delbene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari eindispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come lapremessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende leenunciazioni puramente incidentali e, in genere, le considerazioni estraneealla controversia e prive di relazione causale col deciso» ( v. Cass. n.3793/2019).3.- Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 c.p.c.violazione e falsa applicazione dell’art.829 comma 1 n. 12 e dell’art. 112.c.p.c. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso dirilevare la nullità del lodo impugnato per violazione dell’art. 829 comma 1n. 11 per non essersi il [OSCURATO:PERSONA] espresso in ordine allaNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026inammissibilità della domanda di risoluzione per violazione degli articoli 8e 17 del contratto e conseguentemente per non avere esaminato un fattodecisivo del giudizio, e che, perciò, la sentenza sarebbe meritevole dicensure ex art. 360 comma 1 n. 5: «ed infatti, la Corte d’Appello diRoma, sull’errato presupposto in base al quale l’eccezione diinammissibilità della domanda di risoluzione del contratto stipulato interpartes per violazione degli articoli 8 e 17 fosse stata irritualmenteproposta, (…) riteneva che “Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale siè astenuto dal pronunciarsi sul punto”, con ciò configurandosi il vizio diomesso esame di un fatto decisivo del giudizio». La ricorrente si soffermasul contenuto delle clausola di cui agli artt. 17 e 8 del contratto e sul fattoche non sarebbe mai stata introitata la procedura da queste previstagiacché le c.d. “diffide” su cui il Collegio arbitrale aveva fondato lalegittimità della domanda risarcitoria per inadempimento della ricorrente atal fine inidonee, e sulla procedura di verifica dello stato avanzamento deilavori (SAL) e della formulazione delle «riserve» per concludere che ladomanda risarcitoria meritava di essere respinta, avendo [OSCURATO:PERSONA] che la NS Costruzioni aveva violato le disposizioni contrattuali.Sotto altro profilo la Corte di merito, pur avendo pronunciato sullaviolazione dell’art. 17 ritenendo il motivo inammissibile, avrebbe omessola pronuncia in punto violazione dell’art. 8 del contratto, in violazionedell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: «unavolta accertato, come si domandava al Collegio, che mai NSC avrebbepotuto fondare la domanda risarcitoria su lavori eseguiti “in danno”, inspregio alle previsioni contrattuali, la domanda risarcitoria avrebbe dovutoessere respinta, soprattutto ed a fronte dell’insussistenza di qualsivoglia“ritardo” imputabile alla odierna Tecnoprover. Per l’effetto, in presenza difatture e di SAL emessi ed autorizzati mai disconosciuti da controparte, èevidente come, da un lato fosse provato il credito in capo a Tecnoproveper€ 71.103,80 per SAL emessi e autorizzati e fatture elettroniche certificateNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026già emesse e, dall’altro lato, fosse inammissibile la domanda risarcitoriaintroitata da NS Costruzioni».3.1- Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.Quanto al vizio motivazionale di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. lacensura è evidentemente inammissibile perché l’omissione contestata nonsi riferisce ad un fatto storico naturalistico, bensì al mancato rilievo delladedotta nullità del lodo impugnato, mancato rilievo che sarebbeconseguenza del fatto che erroneamente la Corte di merito avrebberitenuto inammissibilità, per difetto d’interesse, l’esame della relativaeccezione.Quanto all’omessa pronuncia la censura è altrettanto inammissibilepoiché dedotta con riferimento alla assunta erroneità della pronuncia diinammissibilità della doglianza che ne era oggetto e quindi attraverso laconseguente inammissibile riproposizione in questa sede di legittimitàdelle argomentazioni svolte nel merito davanti agli arbitri, con ciòevidentemente intendendo riproporre attraverso la denuncia del vizio diviolazione di legge, una nuova valutazione delle risultanze probatorieesaminate in primo grado e già sottoposte alla Corte d’Appello che sulpunto, non ha omesso di pronunciare bensì ha ritenuto inammissibile ladoglianza.4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1460 c.c. (ex art. 360 comma 1 n.3 e n. 5 ) per avere la Corte d’appelloritenuto erroneamente “assorbita” l’eccezione di inadempimento posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] nel rigetto della domanda di risoluzione delcontratto e, conseguentemente, per non avere valutato un fatto decisivodella controversia: secondo la ricorrente tale decisione integrerebbe unaviolazione di legge nella misura in cui confonde due rimedi giuridici che,pur riferendosi entrambi all’inadempimento contrattuale, sonoontologicamente e funzionalmente diversi poiché l’eccezione diinadempimento, disciplinata dall’art. 1460 c.c., ha natura puramenteNumero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/2026difensiva ed è finalizzata a sospendere l’adempimento della propriaprestazione in presenza dell’inadempimento della controparte e nonpresuppone la gravità dell’inadempimento; mentre la domanda dirisoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. è un rimedio attivo ecostitutivo, volto a ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, epresuppone un inadempimento grave e una chiara volontà di risolvere ilcontratto; quindi l’eccezione di inadempimento non poteva ritenersiassorbita perché non era volta a paralizzare la domanda di risoluzione delcontratto, bensì a dimostrare che alcun inadempimento, tanto più grave,era ravvisabile in capo a [OSCURATO:PERSONA].4.1- Il motivo è inammissibile.Da un lato il vizio motivazionale è invocato in modo del tutto impropriopoiché la pretesa omessa valutazione di un «fatto decisivo» si riferisce, inrealtà, alla valutazione che la Corte di merito ha compiuto laddove haritenuto assorbito dal rigetto della domanda di risoluzione del contrattoproposta dalla sub-committente NS Costruzioni, l’eccezione diinadempimento svolta dalla controparte [OSCURATO:PERSONA], che - a dire dellaricorrente, almeno per quel che si comprende dall’inutilmente prolissomotivo - non avrebbe considerato la diversa natura dei due rimedigiuridici, il che non integra certamente un vizio motivazionale secondo ilparadigma normativo invocato, bensì, semmai, un vizio di violazione dilegge.Sotto questo profilo il motivo è, tuttavia , inammissibile, poiché ancorauna volta la ricorrente -non soddisfatta della pronuncia - non si confrontacon la sua chiara ratio che, come detto poco sopra attiene alla carenza diinteresse a coltivare un’eccezione e a dolersi del suo mancato esamenonostante la domanda che la stessa era diretta a contrastare è stata.Anche in questo caso la pretesa della ricorrente è quella di riproporre insede di legittimità la discussione nel merito della controversia già definitadai due gradi di giudizio a ciò deputati.Numero registro generale 16695/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 9719/2026Data pubblicazione 15/04/20264. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite in favore della controricorrente liquidate ineuro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 10.4.2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 09719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris