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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07500/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106/RG 25594 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (pagg. 4-5), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo e alla piazza di spaccio in cui l'imputato era stato sorpreso cioè il medesimo luogo in cui era stato arrestato pochi giorni prima, in flagranza della cessione di stupefacenti della medesima tipologia, così da rendere irrilevante l'assenza di strumenti utili alla pesatura o al confezionamento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106/RG 25594 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (pagg. 4-5), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo e alla piazza di spaccio in cui l'imputato era stato sorpreso cioè il medesimo luogo in cui era stato arrestato pochi giorni prima, in flagranza della cessione di stupefacenti della medesima tipologia, così da rendere irrilevante l'assenza di strumenti utili alla pesatura o al confezionamento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01