CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 23810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 8834- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l’ATTRAZIONE degli INVESTIMENTI e lo SVILUPPO d’IMPRESA – INVITALIA s. p . a . – c.f. 0 5052031001 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, allavia di [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. – p . i . v.a. 01425670559 – in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama, n. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 475dei 8/23.1.2018 della Corte d’Appello di R o m a , udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Co n atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’ “ Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a . Esponeva che con nota del 4.5.2010 era stata ammessa alla fruizione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185/2000 per il complessivo importo di euro 112.385,87 e che le era stato corrisposto l’anticipo di euro 20.077,17. Esponeva che con nota del 30.11.2012 la convenuta le aveva comunicato la revoca delle agevolazioni a motivo dell’asserita realizzazione del piano degli investimenti in data antecedente alla delibera di ammissione e le aveva domandato in restituzione la sommadi euro 21.823,01. Esponeva che nondimeno qualsiasi attività era stata intrapresa in epoca successiva alla delibera di ammissione al contributo e che, in ogni caso, “l’anticipata realizzazione del piano di investimenti non era prevista come causa di revoca delle agevolazioni” (così controricorso, pag. 9). Chiedeva, previa disapplicazione della nota datata 30.11.2012, condannarsi “Invitalia”al pagamento dell ’importo di euro 92 .308,70, oltre interessi, a titolo di agevolazioni di autoimpiego ex d. lgs . n. 185 /2000 , nonché accertarsi e dichiararsi che nonera tenuta alla resti tuzione della somma di euro 21.823,01. 2. L’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.3.Con sentenza n. 20429 /20 16 i l Tribunale di Rom a accoglieva la domanda , condannava“Invitalia” a pagare all’attrice la somma di euro 92. 308 ,70, oltre interessilegali, e dichiarava non dovuta la somma di euro 21.823,01 chiesta in restituzione(cfr. controricorso, pag. 9) . 4. L’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. proponeva appello. Resisteva la “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”. 5.Con sentenza n. 475 /20 18 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d’appello,con cui “Invitalia” aveva addotto il difetto di giurisdizione del G.O., che , in materia di incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego exd.lgs. n. 185/2000, a seguito della conclusione del contratto avente ad oggetto l’ammissione alle agevolazioni, si configurava in capo al beneficiario una posizione di dirittosoggettivo, sicché la revoca, incidendo su una posizione sostanziale siffatta , comportava la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario (cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 –5). Evidenziavala corte, in ordine al secondo ed al terzo motivo d’appello, che il tribunale aveva dato atto non solo che “Invitalia”, rimasta contumace in prime cure, nonaveva dimostratol’anticipata realizzazione del piano degli investimenti ma altresì che ladocumentazione contabile allegata dava ragione del contrario. Evidenziava, poi, a fronte della deduzione dell’appellata di aver iniziato l’attività di impresa in epoca successiva all’ammissione al beneficio, deliberata il 4.5.2010, che soltanto in data 29.7.2010 l’accomandita aveva acquistato il mobilio e le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di “bar”, s icché era da escludere che l’attività avesse avuto inizio antecedentemente (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5– 6 ) . Evidenziavainfine, la corte , in ordine al quarto motivo di gravame, che non risultava che gli stati di avanzamento non fossero maturati , sicché si giustificavano l’integrale erogazione del finanziamento e la condann a di “Invitalia” al pagamento del residuo importo –euro 92.308,70 – del contributo (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 6. Avverso tale sentenza l’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La“[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il prim o motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione del G.O., la violazione e fals a applicazione dell’art. 37 cod. proc. civ. nonché degli artt. 7 e 133 c.p.a. Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare sussistente la giurisdizione delG.O. (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che nella specie la revocadelle agevolazioni disposta con la nota del 30.11.2012 non scaturisce dall’accertamento di un grave inadempimento agli obblighi assunti dall’accomandita con il contratto di finanziamento, bensì trae origine da l riesame , an corché successivo alla stipula del contratto, della legittimità e dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione de l contributo(cfr. ricorso, pagg. 10 - 11 ) . Deduce inveroche la disposta revoca è ancorata al riscontro, seppur ex post, per cui la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” ha dato inizio alla sua attività d’impresa nel 2009, ben prima che fosse deliberata, nel maggio del 2010, la concessione delle agevolazioni, il che senz’altro, per difetto del necessario prerequisito, le precludeva l’accesso aicontributi (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce dunque che nella specie si configura una situazione di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del G.A. 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la Corte di Roma, allorché ha reputato che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” ha iniziato l’attività d’impresa in epoca successiva alla delibera in data 4.5.2010 di concessione delle agevolazioni, “ha posto in essere una errata ricognizione della fattispecie concreta attraverso una valutazione parziale e inesatta delle risultanze di causa” (cosìricorso, pag. 14). Deduce segnatamente che la corte di merito ha erroneamente ritenuto che il piano degli investimenti fosse successivo alla delibera del 4.5.2010 e ha ingiustificatamente trascurato l’ulteriore documentazione prodotta dalla medesima iniziale attrice, idonea a dimostrare, viceversa, che l’attività aveva avuto inizio sin dall’agosto del 2009 (cfr. ricorso, pag. 14).10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 2° co., lett. c), e 8, 2° co., lett. c), del d.lgs. n. 185/2000 e dell’art. 2, 3° co., del d.m. n. 295/2001. Deduce che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” ha acquistato i beni strumentali con l’escamotagecontabile del “conto visione” (cfr. ricorso, pag. 19) . Deduce dunque che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” era “attiva da ben prima (…) dell’ammissione alle agevolazioni di cui alla delibera del4.5.2010” (c osì ricorso, pag. 20), sicchéla fattispecie concreta non è ascrivibile alle astratte previsioni del d.lgs. n. 185/2000. 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 185/2000, del d.m. n. 295/2001 e degli artt. 8 e ss. del contratto. Deduce che ha errato la Corte di Roma a confermare la sua condanna alla restituzione dell’intero importo di euro 92.308,70. Deduce, per un verso, che la corte di merito non ha tenuto conto, alla stregua delle risultanze degli atti di causa, della distinzione tra importo agevolato a fondo perduto e mutuo, mutuo che “[OSCURATO:SOCIETA]” è tenuta a restituire con gli interessi(cfr. ricorso, pagg. 21 e 22). Deduce, per altro verso, che la corte di merito non ha tenuto conto che l’intero importo oggetto dell’agevolazione “può essere elargito solo sulla base di stati di avanzamento mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto (…), all’esito positivo della verifica di cui all’articolo 11 del d.m. citato” (così ricorso, pag. 22).Deduce quindi che la corte distrettuale non ha al riguardo considerato tutti gli atti di causa (cfr. ricorso, pag. 22). 12.Va ribadito che “Invitalia”, pur contumace in primo grado, aveva con il primo motivo d’appello contestato la giurisdizione del G.O. (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Ne deriva, in ordine al rilievo della controricorrente circa la tardiva proposizione della questione di giurisdizione (cfr. controricorso, pagg. 10 –11), che è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cuiil giudicato intern o sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice(cfr. Cass. sez. un.27.4.2018, n. 10265). 13.Evidentemente il primo motivo diricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod.proc. civ., veicola una questione di giurisdizione. Viene dunque in rilievo la previsione della prima parte del 1° co. dell’art. 374 cod. proc. civ.: “la Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’art. 360 (…)”.In pari tempo, non risulta che su questioni di giurisdizione involte dalla materia delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 21.4. 2000 (intitolato “incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)le sezioni unite di questa Corte si siano già pronunciate ( in materia si ha riscontro unicamente della pronuncia del T.A.R. del Lazio, sezione III ter, del 15.10.2020, n. 10529, secondo cui la controversia avente ad oggetto il provvedimento di ripetizione delle agevolazioni concesse ai sensi del D. Lgs. n. 185 del 2000 conseguente ad un inadempimento del beneficiario alle condizioni previste nel contratto, verte su un diritto soggettivo perfetto del destinatario del provvedimento, in quanto attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, e come tale rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario). D’altraparte, il “precedente” n. 15867 del 23.7.2011 delle sezioni unite di questa Corte (ove in motivazione si legge testualmente: “ è costante orientamento di questa Corte che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale (…) la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’ “an”, il “quid”ed il “quomodo”dell’erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, cometale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione”)- richiamato dall ’impugnato dictum del l a Corte d’Appello di Roma -ha affrontato il tema del riparto di giurisdizione con specifico riferimento alla “decadenza dal finanziamento concesso (…) dal ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ai sensi della L. n. 44 del 1986, per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno”. 14.Vanno dunque rime ssi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite in ordine alla questione di giurisdizione prospettata con il primo motivo. P.Q.M. La Corte dispone rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché voglia valutare l’assegnazione del ricorso alle s