CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore DELLA CARDIA che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° febbraio 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siena del 3 febbraio 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., per essersi impossessato, previa introduzione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con soggetto rimasto ignoto, di orologi e gioielli per un valore complessivo pari a circa 10.000,00 eunD. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza. Con il primo è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., sotto il profilo dell'avvenuta integrazione del reato ascrittogli, per non essere mai stato presente sul luogo di consumazione del delitto. Lamenta il ricorrente che la sua condanna sarebbe stata pronunciata in carenza di adeguati riscontri probatori, non essendo mai stato riconosciuto da nessun testimone presente sui luoghi, bensì solo all'esito di una ricognizione fotografica avvenuta con modalità particolarmente suggestive. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo aver affermato di aver potuto vedere gli autori del reato solo per una minima frazione di tempo, aveva riconosciuto nella persona dell'imputato uno dei malviventi dopo l'esame di un album fotografico in cui solo dell'Hudorovic erano state inserite due immagini con differenti pose (di profilo e davanti) - a differenza degli altri cinque soggetti, invece effigiati in un'unica posa (davanti) -. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva descritto la persona da lui fugacemente vista in una maniera assai diversa dalle fattezze fisiche, somatiche, e perfino anagrafiche invece avute dall'imputato, peraltro non corrispondendo al vero neanche che tale ultimo sarebbe stato controllato il giorno del fatto a bordo di un'autovettura, di cui era stata rilevata la targa da parte del denunciante, intestata alla di lui compagna. Con il secondo motivo è stata eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo dell'avvenuto utilizzo di prove e di un book fotografico irregolarmente formato. A dire del ricorrente, infatti, la condanna sarebbe stata pronunciata con un evidente travisamento della prova, essendo stata fondata su una prova decisiva che, invece, non poteva essere assunta con le formalità seguite, essendo avvenuto il riconoscimento dell'imputato unicamente sulla scorta di un book fotografico che, come detto, era stato predisposto con modalità irregolari e suggestive. Con la terza censura è stata eccepita, infine, manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo dell'entità del trattamento sanzionatorio applicato, lamentandosene la sua eccessività rispetto alla natura dei fatti contestati ed al comportamento processuale mantenuto dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza altro non siano che la ripetizione delle medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze eccepit:e con i primi due motivi di ricorso - trattabili congiuntamente stante l'evidente similitudine delle censure dedotte, nonché la riconducibilità di entrambi, pur a fronte di una denunziata violazione di legge, a vizi motivazionali di rilievo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - necessariamente implichino una nuova valutazione del compendio probatorio, in questa sede preclusa, essendo ben noto il principio per cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). Il ricorrente ha, infatti, eccepito che la condanna inflittagli sarebbe stata disposta in carenza di riscontri probatori, per non essere stato riconosciuto da nessuno come autore del delitto, e solo in maniera incerta dalla persona offesa all'esito di una ricognizione effettuata su un album di fotografie composto irregolarmente ed in modo suggestivo. A fronte di tale lettura, si pone, invero, la logica, congrua, e giuridicamente corretta ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che ha, del tutto adeguatamente, fatto riferimento alla puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa, alla riferita circostanza che costui aveva potuto vedere bene in volto, seppur per brevi istanti, uno dei malviventi, da luì lungamente inseguito, fino a prendere gli estremi della targa dell'autovettura — poi rivelatasi di proprietà della compagna dell'Hudorovich al cui interno lo stava attendendo un complice. E' stata, altresì, valorizzata la maniera lineare e piana, priva di incertezze o tentennamenti, con cui il Bastrenghi ha saputo indirizzare sin da subito le indagini, descrivendo in modo dettagliato l'autovettura utilizzata per il furto nonché le fattezze di uno dei responsabili, con descrizione di alcune sue significative caratteristiche fisiche, altresì effettuando l'individuazione fotografica dell'imputato nell'immediatezza dei fatti, poi ribadita in udienza, senza la necessità di alcun sollecito della memoria, precisando anche talune differenze di aspetto rilevate sulla sua persona.D'altro canto, per come significativamente evidenziato dalla Corte di merito, la circostanza che il riconoscimento effettuato dalla vittima sia avvenuto con un'approssimazione dell'80% è da ritenersi circostanza «ampiamente giustificata dal contesto all'interno del quale il contatto visivo era avvenuto, senza fare alcun particolare riferimento, all'interno di una deposizione caratterizzata dalla spontaneità e dalla massima credibilità, ad un qualsivoglia condizionamento conseguente al fatto che all'interno del fascicolo rispetto all'imputato erano state inserite due fotografie». Il reiterato riconoscimento da parte della vittima della persona dell'Hudorovich quale autore del furto, unita alla riferibilità e all'uso da parte di costui dell'autovettura utilizzata per la commissione del reato, inducono, pertanto, a ritenere la compiutezza del vaglio del materiale istruttorio effettuato da parte della Corte territoriale e la congruità delle conclusioni da essa rassegnate, rese con motivazione del tutto adeguata e logica, esente dai vizi eccepiti. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo dedotto dal ricorrente, con cui ha lamentato l'eccessiva entità della pena inflittagli. Ha, infatti, esplicato, in maniera adeguata, la Corte di appello come il trattamento sanzionatorio applicato, di poco superiore al limite edittale all'epoca vigente, sia stato determinato dal riconoscimento della recidiva, con richiamo alle circostanze della condotta delittuosa ed al rilevante danno cagionato, e cioè attraverso un apprezzamento del tutto puntuale e logico, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 aprile 2022 DEPOWAir i ,NCAN-"4'il.Efll4 7