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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21509/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona con sentenza in data27 giugno 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 189, comma 1 e 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. cit. condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione.

2. Il ricorso é manifestamente infondato.

Manifestamente infondato é il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il requisito della recidiva nel biennio con riferimento al reato di cui al capo b).

Ed invero in tema di guida senza patente, ai fini della integrazione della fattispecie di reato, è necessario che sia definitivamente accertato un precedente illecito depenalizzato ma non occorre che tale elemento sia oggetto di specifica contestazione proprio perché la recidiva nel biennio è elemento costitutivo della fattispecie di reato.

Manifestamente infondata é anche la seconda censura con cui si deduce il vizio motivatorio nella parte in cui la sentenza cita la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero la sentenza d'appello con motivazione logica, sulla scorta della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito che il Martelli, cui era stato intimato l'alt, si era dato alla fuga così facendosi largo e quindi urtando i veicoli che si trovavano lungo la sua strada, risultando pertanto inequivocamente che detta condotta fosse dettata dall'intento di sottrarsi alle forze dell'ordine nella consapevolezza di poter attingere altri mezzi.

3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona con sentenza in data27 giugno 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 189, comma 1 e 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. cit. condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione. 2. Il ricorso é manifestamente infondato. Manifestamente infondato é il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il requisito della recidiva nel biennio con riferimento al reato di cui al capo b). Ed invero in tema di guida senza patente, ai fini della integrazione della fattispecie di reato, è necessario che sia definitivamente accertato un precedente illecito depenalizzato ma non occorre che tale elemento sia oggetto di specifica contestazione proprio perché la recidiva nel biennio è elemento costitutivo della fattispecie di reato. Manifestamente infondata é anche la seconda censura con cui si deduce il vizio motivatorio nella parte in cui la sentenza cita la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero la sentenza d'appello con motivazione logica, sulla scorta della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], ha ricostruito che il Martelli, cui era stato intimato l'alt, si era dato alla fuga così facendosi largo e quindi urtando i veicoli che si trovavano lungo la sua strada, risultando pertanto inequivocamente che detta condotta fosse dettata dall'intento di sottrarsi alle forze dell'ordine nella consapevolezza di poter attingere altri mezzi. 3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma,
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