Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 40876/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore l'indennizzo di euro 127.484,292 a titolo di riparazione per la privazione della libertà personale patita dal 15 giugno 2016 al 18 ottobre 2017 (custodia in carcere dal 15 giugno 2016 al 31 luglio 2017; arresti domiciliari dal 1 agosto al 18 ottobre 2017).

Dall'ordinanza risulta che Papasergio è stato privato della libertà personale con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di concorso in estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 12 luglio 1991 n. 203) e di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti.

Il 18 ottobre 2017 egli è stato assolto da queste accuse, «per non aver commesso il fatto», con sentenza del Tribunale di Palmi poi divenuta irrevocabile.

La Corte d'Appello ha escluso che Papasergio abbia dato causa alla privazione della libertà personale con una condotta dolosa o colposa e ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

Ne ha determinato la misura partendo da un importo base di C 235,82 per ogni giorno di misura cautelare detentiva e di C 117,91 per ogni giorno di arresti domiciliari, giungendo così alla somma complessiva di C 106.236,91 che ha aumentato del 20% «in considerazione dello stato di incensuratezza dell'istante e delle conseguenze subite dallo stato di detenzione».

Con riferimento alle specifiche voci di danno (patrimoniale e non patrimoniale) indicate nella domanda, la Corte territoriale ha sottolineato la natura non risarcitoria, ma indennitaria, della riparazione e il fatto che la liquidazione debba avvenire in via equitativa; ha affermato poi che «il riconosciuto aumento del 20% tiene in debita considerazione i danni patiti dall'istante».

2. Tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione dell'entità dell'indennizzo.

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe omesso di valutare compiutamente le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla perdita del lavoro e dall'aggravamento delle condizioni di salute conseguenti alla ingiusta privazione della libertà personale, danni debitamente documentati con due consulenze depositate unitamente all'istanza.

Il difensore si duole della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della percentuale dell'aumento dell'indennizzo nella misura del 20%.

Sostiene, inoltre che, nell'operare questo aumento, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla «incensuratezza» e al «pregiudizio subito» escludendo la rilevanza di voci di danno documentate senza motivare sul punto.

Il ricorrente sottolinea che l'ordinanza impugnata non sembra aver considerato tali componenti del danno nell'aumentare l'indennizzo del 20%.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 30 settembre 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Si deve ricordare preliminarmente che l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. non è uno strumento risarcitorio, bensì uno strumento indennitario da atto lecito volto a dare ristoro a un pregiudizio determinato da una legittima attività dell'autorità giudiziaria.

L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'emergere di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (cfr. Sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Petriccione, Rv. 196974; Sez. 4, n. 1911 del 22/11/1994, Vaghime, Rv. 2C0002).

Nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta si deve far riferimento ad alcuni principi fondamentali, enucleati da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035 e Sez.

U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975).

Come puntualizzato da queste sentenze: - la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà; - la liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, 3 rud comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.

Ne consegue che - ferma restando la cifra massima, stabilita dalla legge in C 516.456,90 - il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare medio giornaliero di C 235,82 (C 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, dep. 2012, Amato, Rv. 252026).

Lo scostamento tuttavia «deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica» (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072).

Invero, come è stato efficacemente sottolineato, «affinché l'equità non 1:racimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di discredito sociale» (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237).

2.1. Non v'è dubbio che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzi dal risarcimento del danno da illecito.

La previsione di un limite massimo di indennizzo comporta, infatti, la non necessaria integralità del ristoro r,Sez. 4, n. 39815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 237837).

La giurisprudenza, tuttavia, è costante nel ritenere che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo - per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti (tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova) - sia temperato dai poteri istruttori del giudice di merito che, «ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (fra le tante: Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460; Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura e i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale (in tal senso: Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334, pag. 4 della motivazione; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072, pag. 5 della motivazione).

Va precisato che il controllo sulla congruità della somma hiquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, cui spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento.

Salvo il caso in cui, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, il giudice abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta, la Corte di cassazione non è chiamata a sindacare se l'indennità liquidata sia sufficiente o non lo sia (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardo, Rv. 263721; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513).

Nondimeno - come è stato opportunamente sottolineato - nel giudizio di legittimità si deve verificare se, nell'aumentare o ridurre l'entità dell'indennizzo, il giudice di merito abbia compiuto la necessaria puntuale valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, P.v. 276259; nello stesso senso: Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).

3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto di aumentare l'entità dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, nella misura del 20% in ragione della «incensuratezza dell'istante e delle conseguenze subite dallo stato di detenzione», non ha specificato, tuttavia, di quali conseguenze si tratti e, contraddittoriamente, ha affermato che delle «ulteriori voci di danno (patrimoniale, non patrimoniale)» non si dovesse tenere conto per la genericità della relativa richiesta.

La stringata motivazione del provvedimento impugnato non consente di apprezzare se i danni patrimoniali e non patrimoniali allegati dal ricorrente (dei quali egli ha fornito principio di prova attraverso una consulenza tecnica contabile e una consulenza tecnica medico legale) siano stati ritenuti non provati; ovvero non eccedenti la misura "fisiologica" del danno conseguente a privazione della libertà personale; oppure siano stati presi in considerazione nel ritenere più gravi «le conseguenze subite dello stato di detenzione» (maggior gravità che, invece, appare motivata esclusivamente dallo «stato di incensuratezza»).

Tale carenza motivazionale è censurabile in questa sede, ancorché la determinazione dell'indennizzo sia fondata per legge su una scelta equitativa, perché l'equità contiene profili di discrezionalità, ma non può sconfinare in una mera enunciazione.

4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore l'indennizzo di euro 127.484,292 a titolo di riparazione per la privazione della libertà personale patita dal 15 giugno 2016 al 18 ottobre 2017 (custodia in carcere dal 15 giugno 2016 al 31 luglio 2017; arresti domiciliari dal 1 agosto al 18 ottobre 2017). Dall'ordinanza risulta che Papasergio è stato privato della libertà personale con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di concorso in estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 12 luglio 1991 n. 203) e di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti. Il 18 ottobre 2017 egli è stato assolto da queste accuse, «per non aver commesso il fatto», con sentenza del Tribunale di Palmi poi divenuta irrevocabile. La Corte d'Appello ha escluso che Papasergio abbia dato causa alla privazione della libertà personale con una condotta dolosa o colposa e ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Ne ha determinato la misura partendo da un importo base di C 235,82 per ogni giorno di misura cautelare detentiva e di C 117,91 per ogni giorno di arresti domiciliari, giungendo così alla somma complessiva di C 106.236,91 che ha aumentato del 20% «in considerazione dello stato di incensuratezza dell'istante e delle conseguenze subite dallo stato di detenzione». Con riferimento alle specifiche voci di danno (patrimoniale e non patrimoniale) indicate nella domanda, la Corte territoriale ha sottolineato la natura non risarcitoria, ma indennitaria, della riparazione e il fatto che la liquidazione debba avvenire in via equitativa; ha affermato poi che «il riconosciuto aumento del 20% tiene in debita considerazione i danni patiti dall'istante». 2. Tramite il difensore di fiducia, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione dell'entità dell'indennizzo. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe omesso di valutare compiutamente le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla perdita del lavoro e dall'aggravamento delle condizioni di salute conseguenti alla ingiusta privazione della libertà personale, danni debitamente documentati con due consulenze depositate unitamente all'istanza. Il difensore si duole della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della percentuale dell'aumento dell'indennizzo nella misura del 20%. Sostiene, inoltre che, nell'operare questo aumento, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla «incensuratezza» e al «pregiudizio subito» escludendo la rilevanza di voci di danno documentate senza motivare sul punto. Il ricorrente sottolinea che l'ordinanza impugnata non sembra aver considerato tali componenti del danno nell'aumentare l'indennizzo del 20%. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria in data 30 settembre 2022 il difensore ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Si deve ricordare preliminarmente che l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. non è uno strumento risarcitorio, bensì uno strumento indennitario da atto lecito volto a dare ristoro a un pregiudizio determinato da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'emergere di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (cfr. Sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Petriccione, Rv. 196974; Sez. 4, n. 1911 del 22/11/1994, Vaghime, Rv. 2C0002). Nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta si deve far riferimento ad alcuni principi fondamentali, enucleati da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035 e Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, Rv. 218975). Come puntualizzato da queste sentenze: - la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà; - la liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, 3 rud comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. Ne consegue che - ferma restando la cifra massima, stabilita dalla legge in C 516.456,90 - il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare medio giornaliero di C 235,82 (C 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, dep. 2012, Amato, Rv. 252026). Lo scostamento tuttavia «deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica» (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072). Invero, come è stato efficacemente sottolineato, «affinché l'equità non 1:racimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di discredito sociale» (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237). 2.1. Non v'è dubbio che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzi dal risarcimento del danno da illecito. La previsione di un limite massimo di indennizzo comporta, infatti, la non necessaria integralità del ristoro r,Sez. 4, n. 39815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 237837). La giurisprudenza, tuttavia, è costante nel ritenere che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo - per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti (tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova) - sia temperato dai poteri istruttori del giudice di merito che, «ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (fra le tante: Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555; Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460; Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242). Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura e i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale (in tal senso: Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334, pag. 4 della motivazione; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072, pag. 5 della motivazione). Va precisato che il controllo sulla congruità della somma hiquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, cui spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento. Salvo il caso in cui, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, il giudice abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta, la Corte di cassazione non è chiamata a sindacare se l'indennità liquidata sia sufficiente o non lo sia (Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardo, Rv. 263721; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513). Nondimeno - come è stato opportunamente sottolineato - nel giudizio di legittimità si deve verificare se, nell'aumentare o ridurre l'entità dell'indennizzo, il giudice di merito abbia compiuto la necessaria puntuale valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, P.v. 276259; nello stesso senso: Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429). 3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto di aumentare l'entità dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, nella misura del 20% in ragione della «incensuratezza dell'istante e delle conseguenze subite dallo stato di detenzione», non ha specificato, tuttavia, di quali conseguenze si tratti e, contraddittoriamente, ha affermato che delle «ulteriori voci di danno (patrimoniale, non patrimoniale)» non si dovesse tenere conto per la genericità della relativa richiesta. La stringata motivazione del provvedimento impugnato non consente di apprezzare se i danni patrimoniali e non patrimoniali allegati dal ricorrente (dei quali egli ha fornito principio di prova attraverso una consulenza tecnica contabile e una consulenza tecnica medico legale) siano stati ritenuti non provati; ovvero non eccedenti la misura "fisiologica" del danno conseguente a privazione della libertà personale; oppure siano stati presi in considerazione nel ritenere più gravi «le conseguenze subite dello stato di detenzione» (maggior gravità che, invece, appare motivata esclusivamente dallo «stato di incensuratezza»). Tale carenza motivazionale è censurabile in questa sede, ancorché la determinazione dell'indennizzo sia fondata per legge su una scelta equitativa, perché l'equità contiene profili di discrezionalità, ma non può sconfinare in una mera enunciazione. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per
Sentenza Cassazione n. 40876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris