Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:693
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Commissione (causa C‑52/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Lettera indirizzata al Parlamento e alla Commissione – Risposta – Decisione di archiviazione – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e manifestamente irricevibile»

1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 20)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Omesso esame da parte del Parlamento e della Commissione di una petizione del ricorrente – Incoerenza tra le conclusioni e il corpo del ricorso presentato dinanzi al Tribunale – Insussistenza di errore (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE) (v. punti 21-23)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 30)

4. Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Art. 265 TFUE) (v. punto 38) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T‑61/10, [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare un’omissione del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda di ingiunzione nonché domanda di misure di protezione.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 26 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Commissione (causa C‑52/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Lettera indirizzata al Parlamento e alla Commissione – Risposta – Decisione di archiviazione – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondata e manifestamente irricevibile» 1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 20) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Omesso esame da parte del Parlamento e della Commissione di una petizione del ricorrente – Incoerenza tra le conclusioni e il corpo del ricorso presentato dinanzi al Tribunale – Insussistenza di errore (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE) (v. punti 21-23) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 30) 4. Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Art. 265 TFUE) (v. punto 38) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T‑61/10, [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento e Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare un’omissione del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda di ingiunzione nonché domanda di misure di protezione. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.