CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 13467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica e l'annullamento con rinvio della ordinanza; / uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica e l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 7 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, ha annullato la ordinanza limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 2 (artt. 81 cpv., 110, 512-bis, 416-6/5.1 cod. pen.) in relazione alla interposizione fittizia di [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di gestione del punto vendita "Yamamay" sito nel centro commerciale Conca d'oro, confermando la medesima ordinanza in relazione al reato di cui al capo 1 (artt. 110, 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen.) in relazione al concorso esterno dato a Cosa nostra nelle sue articolazione territoriali facenti capo alle famiglie mafiose del mandamento di Pagliarelli. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed i difensori dell'indagato. 3. Con l'atto di ricorso del Procuratore della Repubblica si deduce: 3.1. Con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ragionamento indiziario essendosi travisato il fatto ipotizzato in relazione al reato di cui al capo 2. Il Tribunale muove da una interpretazione della conversazione captata il 24.6.2017 - segnatamente con riguardo alla affermazione fatta da [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'indagato presunto reggente del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], "il titolare è lo stesso, poi questo siamo in società insieme al proprietario e a mio fratello" - secondo la quale detta affermazione sarebbe riferita ad una diversa attività commerciale, ovvero ad un negozio ad insegna "Wycon". A tal riguardo il ricorrente richiama il contenuto della captazione del precedente 20.6.2017 e il suo riferimento alla realizzazione della unità commerciale destinata alla "Yamamay", documentandosi da altra captazione del 28.5.2021 il risalente allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla "Wycon". Inoltre, spiega l'intervento del patron di "Wycon" [OSCURATO:PERSONA], rispetto al progetto "Yamamay", per la sua conoscenza della vicenda imprenditoriale del Ciulla e Calvaruso presso il centro commerciale Conca d'oro, emergente da una captazione del 31.5.2021, così trovando conferma la ipotesi di accusa secondo la quale il terzo soggetto coinvolto nella intrapresa era proprio [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale essendo stata applicata alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. la ratio che sorregge il sistema delle misure di prevenzione, laddove è stato ritenuto che non fosse stata data la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate da parte di colui che riveste la qualifica di gestore di fatto, tutelando la fattispecie la fiducia del mercato vietando la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. A tal riguardo si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 28300 del 16 aprile 2019 secondo la quale non rilieva per l'integrazione del reato l'accertamento della illecita provenienza della provvista, cosicchè non rileva che i fondi messi a disposizione per il punto vendita "Yamamay" del Conca d'oro fossero stati forniti dal Ciulla o dal Calvaruso, rilevando - invece - che ad un certo punto i beni costituiti dalle quote e dall'azienda del punto "Yamamay" fossero entrati nella disponibilità della Calva ruso e del fratello come ribadito dallo stesso Ciulla al Calvaruso. Di tal chè, secondo il ricorrente, è stata fornita la prova logica della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati all'interposto. 4. Con l'atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo violazione ed errata applicazione degli artt. 110- 416-bis cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale ha omesso di illustrare gli aspetti sotto i quali si sarebbe estrinsecato il consapevole e volontario contributo causalmente rilevante fornito dal ricorrente alla vita associativa, peraltro espressamente escludendo la sussistenza di un sinallagma nella necessariamente reciproca intelazione che avrebbe dovuto legare il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle condotte contestate, non può ritenersi contributo rilevante alla vita associativa il mero appalto di lavori di esigua entità ad una società riconducibile a sodale mafioso, all'epoca non di vertice. Né assume rilievo la asserita irregolarità delle fatture emesse da tale società in favore delle società del Ciulla, non essendo contestate la veridicità e la congruità degli esborsi rispetto ai lavori effettivamente svolti. Manifestamente insussistente è l'accusa di sostentamento di affiliati detenuti, giustificata sulla base di un travisamento del contenuto della captazione riportata a pg. 17 della ordinanza, invece riferita alla paga degli operai. Del resto il Tribunale assume che la società del Calvaruso era destinata a convogliare i fondi verso i familiari dei detenuti già nel 2014 per poi affermare che solo dall'arresto del Mineo (ovvero dal 4.12.2018) il Calvaruso sarebbe stato nuovo ed unico referente a riguardo. Nessuna motivazione è poi destinata a giustificare l'intenzionalità del contributo alla associazione e l'effettività dello stesso. 4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto è stata considerata la sola presunzione cautelare nonostante sia stata esclusa quella assoluta da Corte cost. n. 57/2013 e, trattandosi di reato contestato nel 2014- 2015, non è stata spiegata la attualità delle esigenze in presenza del lasso temporale trascorso nonostante l'allontanamento del ricorrente dalle logiche maflose con lo svolgimento di attività lavorativa lecita e l'interruzione delle commesse in favore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." per suoi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile. 1.1. Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., negando che egli potesse essere individuato quale "intermediatore" che abbia fraudolentemente agevolato l'intestazione fittizia della "[OSCURATO:SOCIETA]." a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, oltre che sulla base di una diversa interpretazione delle captazioni del 20 e 24 giugno 2017 secondo la quale queste facevano riferimento ad altra unità commerciale, sull'assunto secondo il quale non vi è alcuna dimostrazione dell'apporto fornito dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nella fase genetica dell'attribuzione fittizia dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." a [OSCURATO:PERSONA], potendosi piuttosto ipotizzare che lo stesso ricorrente volesse assicurare al futuro marito di sua figlia Noemi una occupazione, lavorando sino a quel momento in un bar. 1.2. Ebbene, quanto al primo motivo volto a censurare la interpretazione delle predette captazioni, scevra da illogicità, la relativa censura - volta sostanzialmente a reinterpretare il dato captativo - non può trovare accesso in questa sede secondo il costante orientamento di legittimità secondo il quale costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (v., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 1.3. Quanto al secondo motivo, va detto quanto segue. 1.3.1. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la rado dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216) precisandosi in motivazione che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità; ancora, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C.,Rv. 274024); infine, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423). 1.3.2. Ritiene questo Collegio che il Tribunale si è posto nell'alveo dei principi richiamati esprimendo l'assunto non illogico per il quale - al di là delle parole di [OSCURATO:PERSONA] - non risulta provato il contributo da parte del ricorrente alla attribuzione fittizia della società a [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.3. Le censure mosse dal ricorrente si palesano quindi generiche - rispetto alla focale questione posta dal provvedimento impugnato - in quanto si incentrano - da un lato - sul non pertinente profilo della provenienza illecita della provvista impiegata nell'intrapresa e - dall'altro - sul non decisivo profilo della disponibilità in capo all'interponente dei beni formalmente intestati all'interposto. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla complessiva motivazione che si fonda - oltre che sulle sintomatiche condanne a carico del ricorrente che lo ricollegano al fratello Diego in relazione al "pizzo" riscosso in danno di commercianti per il perseguimento di finalità mafiose ed alla riscossione di somme per l'acquisto di droga - sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non considerate in alcun modo dal ricorso, che individuano la prossimità se non l'intraneità del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e valorizza gli stretti rapporti tra lo stesso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di Pagliarelli già dal 2014, attraverso la nascita della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", voluta dallo stesso ricorrente, in capo al Calvaruso e gestita dal suo socio occulto [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano affidati numerosi appalti riguardanti negozi del Ciulla. Contribuisce al quadro indiziario l'anomalia della documentazione contabile rilasciata da detta società - non rinvenendosi documentazione giustificativa delle fatture - e la paradossale circostanza secondo la quale erano affidati lavori ad una società appena costituita in totale assenza di dipendenti, così giustificandosi l'assunto che la stessa società fungeva da drenaggio di denaro destinato al reggente del mandamento di Pagliarelli. Ancora, sono valorizzati il rafforzamento e l'ampliamento della rete commerciale del Calvaruso (v. pg. 14 e ss. della ordinanza impugnata), i rapporti con il factotum di questi, Caruso, ed il sostentamento dei detenuti (v. pg. 16 e ss., ibidem - segnatamente in relazione ad una captazione che cripticamente fa riferimento a inesistenti dipendenti della società); la assoluta disponibilità offerta alla famiglia Calvaruso ed a [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 19 e ss., ibidem). Generica è la dedotta mancanza di sinallagmaticità nel rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], posto che essa non si confronta con la circostanza secondo la quale le società del ricorrente, in ragione della contiguità mafiosa, erano esenti dal pagamento del pizzo, beneficio logicamente considerato attuale negli anni successivi al 2014 in ragione della proseguita vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Costituisce jus receptum che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ma può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo conto dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Mancini, Rv. 250360 - 01). Ebbene, la contestazione mossa dal ricorrente risulta genericamente proposta rispetto ad una condotta ritenuta permanente in conformità alla accertata perdurante disponibilità del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 18 e ss. della ordinanza impugnata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del Ciulla consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della som