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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19401/2026

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rale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56-624, 625 nn. 2 e 7 (tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione dei beni alla fede pubblica, di una bicicletta parcheggiata nella pubblica via, di cui ha cercato di tagliare la catena di sicurezza) 1per difetto della condizione di procedibilità, essendo divenuto tale delitto procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, che svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. In primo luogo, denuncia il totale travisamento del fatto, sostenendo che, nella sentenza impugnata, è stata indicata, erroneamente, come persona offesa (con indicazione per la cancelleria di procedere alla citazione diretta) colui che, invece, era il testimone oculare dei fatti, ovvero il passante che aveva sventato il furto, come descritto nel capo di imputazione.

La persona offesa, infatti, ovvero il proprietario del veicolo, non era stato individuato.

Detto travisamento inficia la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione.

2.2. Con altri due motivi viene censurata la sentenza impugnata per non avere ravvisato un contrasto dell'art. 2 lett.

I, del D. L.vo n. 150/2022 con gli articoli 3, 97 e 112 Cost..

Premette il ricorrente che i furti, come i danneggiamenti, a differenza di quasi tutti i reati perseguibili a querela della p.o. si presentino come quelli in cui, con maggiore frequenza, la p.o. è ignota, non identificabile o non immediatamente reperibile, e che il quarto comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità officiosa per il caso in cui la persona offesa sia incapace, per età o infermità, e che, quindi, il legislatore ha preso in considerazione ipotesi per cui vi siano persone offese che si trovino per particolari condizioni soggettive nella impossibilità di tutelarsi e quindi di valutare la eventuale presentazione di querela.

Nel caso in cui, però, la persona offesa risulti ignota, non sarà mai dirimibile il dubbio sulla procedibilità del reato, con conseguente irrazionalità e arbitrarietà della norma, che è sospetta, dunque, di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 co. 2 cost., e di obbligatorietà dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2.Si discute di reato procedibile a querela di parte, commesso prima della riforma 'Cartabia'. 2.1.L'art. 85 d.lgs. 150/2022 stabilisce che "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".

2.2. Nel caso di specie, come segnala il P.G. ricorrente, la querela non poteva essere presentata perché la persona offesa è rimasta ignota, e tale situazione è rimasta invariata fino al termine per la presentazione della querela, non essendo stata identificata dalla polizia giudiziaria( art. 349cod. proc. pen.).

22.3. Ne segue che il giudice del merito ha correttamente accertato il difetto della condizione di procedibilità in relazione al reato de quo divenuto procedibile a querela in seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non potendo assumere alcun rilievo - come invece propone il ricorrente - la mancata identificazione della persona offesa, che è circostanza evidentemente riconducibile a un'inerzia dell'autorità giudiziaria deputata alle indagini , le quali comprendono oltre alla identificazione dell'autore del reato, anche delle altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. in grado di riferire su fatti, e, quindi, della p.o.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M2 8 [OSCURATO:PERSONA] S,brina !monte 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56-624, 625 nn. 2 e 7 (tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione dei beni alla fede pubblica, di una bicicletta parcheggiata nella pubblica via, di cui ha cercato di tagliare la catena di sicurezza) 1per difetto della condizione di procedibilità, essendo divenuto tale delitto procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, che svolge i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. In primo luogo, denuncia il totale travisamento del fatto, sostenendo che, nella sentenza impugnata, è stata indicata, erroneamente, come persona offesa (con indicazione per la cancelleria di procedere alla citazione diretta) colui che, invece, era il testimone oculare dei fatti, ovvero il passante che aveva sventato il furto, come descritto nel capo di imputazione. La persona offesa, infatti, ovvero il proprietario del veicolo, non era stato individuato. Detto travisamento inficia la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione. 2.2. Con altri due motivi viene censurata la sentenza impugnata per non avere ravvisato un contrasto dell'art. 2 lett. I, del D. L.vo n. 150/2022 con gli articoli 3, 97 e 112 Cost.. Premette il ricorrente che i furti, come i danneggiamenti, a differenza di quasi tutti i reati perseguibili a querela della p.o. si presentino come quelli in cui, con maggiore frequenza, la p.o. è ignota, non identificabile o non immediatamente reperibile, e che il quarto comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità officiosa per il caso in cui la persona offesa sia incapace, per età o infermità, e che, quindi, il legislatore ha preso in considerazione ipotesi per cui vi siano persone offese che si trovino per particolari condizioni soggettive nella impossibilità di tutelarsi e quindi di valutare la eventuale presentazione di querela. Nel caso in cui, però, la persona offesa risulti ignota, non sarà mai dirimibile il dubbio sulla procedibilità del reato, con conseguente irrazionalità e arbitrarietà della norma, che è sospetta, dunque, di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 co. 2 cost., e di obbligatorietà dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2.Si discute di reato procedibile a querela di parte, commesso prima della riforma 'Cartabia'. 2.1.L'art. 85 d.lgs. 150/2022 stabilisce che "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". 2.2. Nel caso di specie, come segnala il P.G. ricorrente, la querela non poteva essere presentata perché la persona offesa è rimasta ignota, e tale situazione è rimasta invariata fino al termine per la presentazione della querela, non essendo stata identificata dalla polizia giudiziaria( art. 349cod. proc. pen.). 22.3. Ne segue che il giudice del merito ha correttamente accertato il difetto della condizione di procedibilità in relazione al reato de quo divenuto procedibile a querela in seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non potendo assumere alcun rilievo - come invece propone il ricorrente - la mancata identificazione della persona offesa, che è circostanza evidentemente riconducibile a un'inerzia dell'autorità giudiziaria deputata alle indagini , le quali comprendono oltre alla identificazione dell'autore del reato, anche delle altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. in grado di riferire su fatti, e, quindi, della p.o. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M2 8 [OSCURATO:PERSONA] S,brina !monte 3
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