CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1977
Cassazione n. 18593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1977 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza dell'Il aprile 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Lattanzi, eccependo che la Corte di appello non aveva considerato che con l'atto di appello era stato rappresentato che la vicenda era riconducibile nell'ambito civilistico del mero inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva approfittato del fatto che la persona offesa era in difficoltà in quanto la casa ove viveva era senza riscaldamento, per farsi pagare in anticipo l'installazione di una caldaia, mai effettuata, e che, una volta richiesta la restituzione della somma, aveva prodotto documentazione attestante l'esecuzione di un bonifico, mai disposto. Ciò premesso, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"). Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame; sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ^.1\ k".`- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.