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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1972

Cassazione n. 40418/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1972 avverso la sentenza del 26/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di ROGLIANOL:da-W avviso alle par—ii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26.10.2017 il giudice di pace di Rogliano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione dal giudice di secondo grado, il Benincasa, deducendo vizi di motivazione della sentenza innanzi indicata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dall'imputato Benincasa, con dichiarazione da quest'ultimo debitamente sottoscritta, con firma autenticata dal difensore, che rende il suddetto ricorso inammissibile anche ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13.7.2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1972 avverso la sentenza del 26/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di ROGLIANOL:da-W avviso alle par—ii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26.10.2017 il giudice di pace di Rogliano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione dal giudice di secondo grado, il Benincasa, deducendo vizi di motivazione della sentenza innanzi indicata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dall'imputato Benincasa, con dichiarazione da quest'ultimo debitamente sottoscritta, con firma autenticata dal difensore, che rende il suddetto ricorso inammissibile anche ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021 I
Sentenza Cassazione n. 40418/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris