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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 1965

Cassazione n. 04219/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1965 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza limitatamente all'aggravante dell'art. 476, secondo comma, cod. pen, e il rigetto del ricorso nel resto; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Auria, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 22 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione, per la durata di dodici mesi, dall'esercizio del pubblico ufficio e servizio di ispettore superiore e assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in relazione ai reati di peculato (capi d'imputazione provvisoria 1), falso ideologico in atto fidefacente (capi 2, 3, 6 e 12), truffa tentata e consumata aggravata (capi 7 e 13), rifiuto di atti di ufficio (capo 15) e accesso abusivo in sistema informatico e rilevazione di segreti di ufficio (capi 17 e 18).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Lolli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà, apparenza e travisamento delle prova, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, senza considerare una serie di doglianze che erano state formulate con l'impugnazione; senza evidenziare concreti elementi di prova a carico in relazione a tre dei quattro episodi di peculato d'uso addebitati e al peculato di un personal computer; valorizzando dati di significato equivoco o non riscontrati (come quello concernente la distanza media percorsa con i veicoli di servizio dai colleghi dell'indagato) e sminuendo il significato delle giustificazioni date dall'indagato in ordine ai suoi spostamenti con l'auto di servizio a Cassino; giustificando in maniera indeterminata la configurabilità dei due episodi di truffa contestati; omettendo di rispondere alla specifica doglianza difensiva relativa all'assenza del carattere fidefacente dei moduli compilati per documentare l'uso di veicolo di servizio e all'erroneo computo dell'orario in cui sarebbe stato rifiutato il compimento di un controllo antiterrorismo nei confronti di due stranieri, che pure era stato attestato come effettuato in un verbale di servizio; ed ancora, trascurando di considerare che il Lollo aveva fornito informazioni, acquisite dalla banca dati della questura, a un consigliere del comune di Sant'Angelo a Cupolo con delega alla sicurezza pubblica, che si stava occupando del fenomeno dei furti commessi nel territorio di quel comune.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli contraddittoriamente confermato il provvedimento genetico della misura anche con riferimento alla esistenza della esigenza connessa al rischio di recidiva, senza formulare una concreta e attuale prognosi circa la commissione in futuro di altri reati; nonché ingiustificatamente considerando un'asserita mancanza di resipiscenza da parte dell'indagato, benché fosse risultato dimostrato che al Lollo erano stati contestati fatti episodici, che questi era stato assegnato ad un ufficio della questura di Benevento diverso da quello in precedenza ricoperto e ad un servizio che gli inibiva l'accesso al sistema informatico della stessa questura; e che per la coindagata Cantone la circostanza di un analogo trasferimento ad altro ufficio fosse stata valorizzata per revocare la misura cautelare alla medesima pure applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati denunciati vizi di motivazione, è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge.

In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare tanto la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato con riferimento alle ipotesi di reato addebitategli, quanto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che lo stesso possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.

È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, in particolare chiarendo: - come l'impiego di una vettura di servizio per recarsi in più occasioni a Cassino, che l'indagato aveva cercato di giustificare facendo riferimento all'esigenza di portarsi in quel comune per acquisire informazioni da una "confidente", tale Laudo, fosse stato smentito dal fatto che la predetta era risultata la moglie di un pregiudicato per reati di criminalità organizzata, materia diversa da quella di competenza dell'ufficio dell'indagato, che si occupava di reati politici; e che il Lollo non era stato mai autorizzato dai suoi superiori né altrimenti aveva mai riferito loro di quel contatto confidenziale che avrebbe giustificato una trasferita con l'auto di servizio in altra regione rispetto a quella del luogo di servizio; - come la falsificazione della documentazione relativa alla entità di quei suoi spostamenti con la vettura di servizio fosse stata determinata proprio dalla necessità di celare i trasferimenti compiuti per ragioni personali in località poste fuori dalla propria competenza territoriale provinciale: falsificazione che era avvenuta 'spalmando' i chilometri effettuati in maniera ingiustificata sugli altri spostamenti quotidianamente effettuati per ragioni dell'ufficio, sommando così risultati finali di distanze molto superiori a quelli medi riferiti dagli uffici di questura per altri colleghi del Lollo aventi analoghe mansioni; - come la falsificazione degli orari di rientro in ufficio, in maniera da lucrare importi di indennità supplementari per lavoro straordinario in realtà non effettuato, fosse risultata comprovata dal contenuto di due conversazioni intercettate in ambientale, di cui il Lollo era stato protagonista; - come il peculato del notebook dell'ufficio trovato nella materiale disponibilità del Lollo fosse stato dimostrato a livello indiziario dal rinvenimento nel computer di materiale personale e dall'assenza di autorizzazione allo spostamento dell'apparecchio dai locali dell'ufficio dove era stato inventariato; - e come il rifiuto del compimento di atti di ufficio con i connessi falsi fossero stati comprovati a livello indiziario dall'esame incrociato degli elementi di conoscenza acquisiti tramite i messaggi scambiati dal Lollo con altri colleghi, dal confronto con un ulteriore episodio delittuoso contestato ad altri funzionari e dall'esame di documentazione comprovante la presenza dell'odierno ricorrente in un luogo diverso da quello in cui sarebbero stati formalmente effettuati i controlli di stranieri segnalati dalla centrale.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato in più parti i termini generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, autore dei delitti così come addebitatigli.3.

Le doglianze formulate, con il primo punto del ricorso, in termini di violazione di legge sono infondate, perché le censure riguardanti l'asserita inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. rifluiscono nelle già esaminate doglianze afferenti ai vizi motivazionali; mentre le ulteriori censure concernenti le norme di diritto penale sostanziale sono state formulate in maniera indeterminata, soprattutto con riferimento alla gravità indiziaria per i reati di accesso abusivo in un sistema informatico e della connessa rivelazione di segreti di ufficio ad un consigliere comunale, i cui compiti amministrati latamente riferibili alla sicurezza pubblica giammai avrebbe legittimato - come hanno chiarito i giudici di merito - la raccolta e la divulgazione da parte del Lollo di dati concernenti specifiche notizie di reato.

4. Per l'unica, più puntuale doglianza relativa alla assenza di dati idonei a giustificare la configurabilità dell'aggravante dell'atto fidefacente, contestata con riferimento alle imputazioni provvisorie di falso ideologico, è sufficiente rilevare l'assenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione in quanto la eventuale esclusione di quella circostanza non avrebbe, comunque, impedito l'applicazione della misura interdittiva né avrebbe inciso sulla sua durata.

Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate rivolto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508).

5. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire come il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, reiterando i rilievi già esposti con l'atto di appello e senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati indicati gli elementi fattuali dai quali poter desumere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il prevenuto possa tornare a commettere gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede; esigenza cautelare fronteggiabile con l'applicazione della misura interdittiva, avendo il Lollo manifestato una abituale propensione alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di fede pubblica, essendo stata dimostrata la concreta esistenza di una fitta rete di relazioni tra il prevenuto e altri colleghi appartenenti allo stesso ufficio, tale da permettergli di continuare a gestire vicende e situazioni analoghe a quelle in cui erano maturati i numerosi episodi di reato accertati; ed essendo stato lo stesso trasferito ad altro ufficio, peraltro con compiti di coordinamento, appartenente alla medesima questura di Benevento, nel cui contesto quei delitti era stati consumati.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1965 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza limitatamente all'aggravante dell'art. 476, secondo comma, cod. pen, e il rigetto del ricorso nel resto; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Auria, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 22 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione, per la durata di dodici mesi, dall'esercizio del pubblico ufficio e servizio di ispettore superiore e assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in relazione ai reati di peculato (capi d'imputazione provvisoria 1), falso ideologico in atto fidefacente (capi 2, 3, 6 e 12), truffa tentata e consumata aggravata (capi 7 e 13), rifiuto di atti di ufficio (capo 15) e accesso abusivo in sistema informatico e rilevazione di segreti di ufficio (capi 17 e 18). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Lolli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contraddittorietà, apparenza e travisamento delle prova, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, senza considerare una serie di doglianze che erano state formulate con l'impugnazione; senza evidenziare concreti elementi di prova a carico in relazione a tre dei quattro episodi di peculato d'uso addebitati e al peculato di un personal computer; valorizzando dati di significato equivoco o non riscontrati (come quello concernente la distanza media percorsa con i veicoli di servizio dai colleghi dell'indagato) e sminuendo il significato delle giustificazioni date dall'indagato in ordine ai suoi spostamenti con l'auto di servizio a Cassino; giustificando in maniera indeterminata la configurabilità dei due episodi di truffa contestati; omettendo di rispondere alla specifica doglianza difensiva relativa all'assenza del carattere fidefacente dei moduli compilati per documentare l'uso di veicolo di servizio e all'erroneo computo dell'orario in cui sarebbe stato rifiutato il compimento di un controllo antiterrorismo nei confronti di due stranieri, che pure era stato attestato come effettuato in un verbale di servizio; ed ancora, trascurando di considerare che il Lollo aveva fornito informazioni, acquisite dalla banca dati della questura, a un consigliere del comune di Sant'Angelo a Cupolo con delega alla sicurezza pubblica, che si stava occupando del fenomeno dei furti commessi nel territorio di quel comune. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Napoli contraddittoriamente confermato il provvedimento genetico della misura anche con riferimento alla esistenza della esigenza connessa al rischio di recidiva, senza formulare una concreta e attuale prognosi circa la commissione in futuro di altri reati; nonché ingiustificatamente considerando un'asserita mancanza di resipiscenza da parte dell'indagato, benché fosse risultato dimostrato che al Lollo erano stati contestati fatti episodici, che questi era stato assegnato ad un ufficio della questura di Benevento diverso da quello in precedenza ricoperto e ad un servizio che gli inibiva l'accesso al sistema informatico della stessa questura; e che per la coindagata Cantone la circostanza di un analogo trasferimento ad altro ufficio fosse stata valorizzata per revocare la misura cautelare alla medesima pure applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati denunciati vizi di motivazione, è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle previste dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare tanto la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierno indagato con riferimento alle ipotesi di reato addebitategli, quanto la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che lo stesso possa tornare a commettere in futuro gravi reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, in particolare chiarendo: - come l'impiego di una vettura di servizio per recarsi in più occasioni a Cassino, che l'indagato aveva cercato di giustificare facendo riferimento all'esigenza di portarsi in quel comune per acquisire informazioni da una "confidente", tale Laudo, fosse stato smentito dal fatto che la predetta era risultata la moglie di un pregiudicato per reati di criminalità organizzata, materia diversa da quella di competenza dell'ufficio dell'indagato, che si occupava di reati politici; e che il Lollo non era stato mai autorizzato dai suoi superiori né altrimenti aveva mai riferito loro di quel contatto confidenziale che avrebbe giustificato una trasferita con l'auto di servizio in altra regione rispetto a quella del luogo di servizio; - come la falsificazione della documentazione relativa alla entità di quei suoi spostamenti con la vettura di servizio fosse stata determinata proprio dalla necessità di celare i trasferimenti compiuti per ragioni personali in località poste fuori dalla propria competenza territoriale provinciale: falsificazione che era avvenuta 'spalmando' i chilometri effettuati in maniera ingiustificata sugli altri spostamenti quotidianamente effettuati per ragioni dell'ufficio, sommando così risultati finali di distanze molto superiori a quelli medi riferiti dagli uffici di questura per altri colleghi del Lollo aventi analoghe mansioni; - come la falsificazione degli orari di rientro in ufficio, in maniera da lucrare importi di indennità supplementari per lavoro straordinario in realtà non effettuato, fosse risultata comprovata dal contenuto di due conversazioni intercettate in ambientale, di cui il Lollo era stato protagonista; - come il peculato del notebook dell'ufficio trovato nella materiale disponibilità del Lollo fosse stato dimostrato a livello indiziario dal rinvenimento nel computer di materiale personale e dall'assenza di autorizzazione allo spostamento dell'apparecchio dai locali dell'ufficio dove era stato inventariato; - e come il rifiuto del compimento di atti di ufficio con i connessi falsi fossero stati comprovati a livello indiziario dall'esame incrociato degli elementi di conoscenza acquisiti tramite i messaggi scambiati dal Lollo con altri colleghi, dal confronto con un ulteriore episodio delittuoso contestato ad altri funzionari e dall'esame di documentazione comprovante la presenza dell'odierno ricorrente in un luogo diverso da quello in cui sarebbero stati formalmente effettuati i controlli di stranieri segnalati dalla centrale. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato in più parti i termini generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, autore dei delitti così come addebitatigli.3. Le doglianze formulate, con il primo punto del ricorso, in termini di violazione di legge sono infondate, perché le censure riguardanti l'asserita inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. rifluiscono nelle già esaminate doglianze afferenti ai vizi motivazionali; mentre le ulteriori censure concernenti le norme di diritto penale sostanziale sono state formulate in maniera indeterminata, soprattutto con riferimento alla gravità indiziaria per i reati di accesso abusivo in un sistema informatico e della connessa rivelazione di segreti di ufficio ad un consigliere comunale, i cui compiti amministrati latamente riferibili alla sicurezza pubblica giammai avrebbe legittimato - come hanno chiarito i giudici di merito - la raccolta e la divulgazione da parte del Lollo di dati concernenti specifiche notizie di reato. 4. Per l'unica, più puntuale doglianza relativa alla assenza di dati idonei a giustificare la configurabilità dell'aggravante dell'atto fidefacente, contestata con riferimento alle imputazioni provvisorie di falso ideologico, è sufficiente rilevare l'assenza di interesse dell'indagato a coltivare l'impugnazione in quanto la eventuale esclusione di quella circostanza non avrebbe, comunque, impedito l'applicazione della misura interdittiva né avrebbe inciso sulla sua durata. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate rivolto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 5. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire come il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, reiterando i rilievi già esposti con l'atto di appello e senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati indicati gli elementi fattuali dai quali poter desumere la sussistenza di un concreto e attuale pericolo che il prevenuto possa tornare a commettere gravi reati della stessa natura di quelli per i quali si procede; esigenza cautelare fronteggiabile con l'applicazione della misura interdittiva, avendo il Lollo manifestato una abituale propensione alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e in materia di fede pubblica, essendo stata dimostrata la concreta esistenza di una fitta rete di relazioni tra il prevenuto e altri colleghi appartenenti allo stesso ufficio, tale da permettergli di continuare a gestire vicende e situazioni analoghe a quelle in cui erano maturati i numerosi episodi di reato accertati; ed essendo stato lo stesso trasferito ad altro ufficio, peraltro con compiti di coordinamento, appartenente alla medesima questura di Benevento, nel cui contesto quei delitti era stati consumati. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P
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