CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 32906/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], BPM w, - intimato - nonchè da BCC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di mandataria con rappresentanza ICCREA [OSCURATO:PERSONA] spa che agisce in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4708/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-ICCREA e la [OSCURATO:PERSONA] spa hanno costituito un'associazione nominando capofila la prima delle due, al fine di stipulare con la società [OSCURATO:PERSONA] un leasing di un immobile. Contestualmente a tale leasing hanno affidato a [OSCURATO:PERSONA] la ristrutturazione dell'immobile, dietro compenso. Il contratto era però sottoposto a condizione risolutiva che entro il 31.5.2008 sarebbe stata rilasciata la concessione in sanatoria. 2.-Poiché il permesso di costruire non è stato rilasciato, [OSCURATO:PERSONA] e Icrrea hanno agito con ricorso ex articolo 702 c.p.c. per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto prestato sulla base di esso. Il ricorso è stato depositato il 9.10 2014. 3.-[OSCURATO:PERSONA] si è costituta telematicamente ed ha poi rinnovato la costituzione in cartaceo il 2.3.2015. Le società ricorrenti hanno posto al Tribunale di Roma la questione della tardività di tale costituzione cartacea, u 2 essendo invalida quella telematica, questione che però è stata rigettata: ha osservato il Tribunale che comunque era stato raggiunto lo scopo, e la costituzione telematica non aveva impedito alle controparti di contraddire. Nel merito il Tribunale ha dichiarato il contratto inefficace per via del mancato avveramento della condizione, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire l'immobile e le due banche a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le somme da quest'ultima versate a titolo di locazione finanziaria e di maxi canone. Avverso tale decisione hanno proposto appello le due banche, ma ha anche proposto appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], che assumeva la natura usuraria degli interessi che ha dovuto pagare sui canoni di leasing. La Corte di Appello di Roma ha ritenuto tardiva la costituzione effettuata in cartaceo, essendo quella telematica irrituale, e comunque ha escluso che quest'ultima possa aver raggiunto lo scopo non essendovi prova della conoscenza da parte dei ricorrenti. Ha dunque ritenuto che la eccezione di inefficacia del contratto per avveramento della condizione non andasse presa in considerazione, in quanto eccezione riservata alla parte, che ha l'onere di svolgerla tempestivamente: mentre quella era contenuta in una costituzione tardiva, quella cartacea, ossia l'unica ammessa. Ha di conseguenza preso in esame la domanda principale di risoluzione di diritto, accertandola come fondata, e di conseguenza condannando solo la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'immobile ma non le banche alla restituzione dei canoni corrisposti. Ha altresì rigettato l'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] che postulava un tasso usurario frutto della somma tra interessi moratori e interessi compensativi. 4.-Avverso tale sentenza propone~ principale la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, ed incidentale condizionato le due banche. [OSCURATO:PERSONA] e Banca BBC hanno depositato memoria/. Considerato che 5.- lyprimo motivo70nuncia violaone degli articoli 156, 166 e 167 c.p.c.. Secondo la ricorrente i giudici di appello hanno errato nel ritenere che la costituzione telematica fosse nulla e comunque nel ritenere che non potesse sanarsi per raggiungimento dello scopo. • CA.n. 5.1-. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 1456 c.c. La ricorrente ritiene che, poiché la condizione risolutiva si era avverata (mancato rilascio della sanatoria entro il termine), il contratto and&M-dichiarato inefficace piuttosto che risolto di diritto, g.) tale inefficacia stata espressamente domandata nell'atto di costituzione. A fronte di questi due motivi, che pongono una questione comune, v'è il ricorso incidentale condizionato delle due banche, ossia subordinato al loro accoglimento. 5.2.- EssaLdenuncia violazione degli articoli 99,112, 342 c.p.c. Sostengono le banche che mai la ricorrente ha mO domanda di accertamento del mancato avveramento della condizione, e con essa, di inefficacia definitiva del contratto. Piuttosto la società [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto domanda di risoluzione per l'inadempimento delle banche alle loro obbligazioni, con la conseguenza che, ove si ritenesse valida la costituzione in giudizio, il giudice non dovrebbe prendere in considerazione la questione del mancato avveramento della condizione, in quanto questione mai posta dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di questioni connesse, che vanno considerate insieme. La prima attiene alla sorte della costituzione telematica. Va considerato che la causa è stata introdotta il 9.10.2014. E' principio di diritto che "Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della I. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti." (Cass. 1717/ 2019).Ovviamente ciò che vale per l'atto introduttivo vale per la costituzione in giudizio, in quanto atti che l'articolo 16 bis I. 179 del 2012 ha equiparato: quella norma come è noto ha previsto l'obbligo del deposito telematico degli atti delle parti costituite, ossia degli atti endoprocessuali: né l'atto introduttivo né la costituzione in giudizio lo sono. Per entrambi si pone dunque un identico problema: la validità dell'atto se depositato in telematico. Cosi che il principio di diritto sopra richiamato, sebbene espresso con riferimento all'atto introduttivo, vale allo stesso modo per la costituzione in giudizio. Dunque, è errata la tesi, prospettata dalle banche ed accolta dal giudice di merito, circa la inammissibilità della costituzione telematica, ma soprattutto è errata in principio l'affermazione che non v'è dimostrazione della conoscenza avutane dalle banche, necessaria al raggiungimento dello scopo, essendo l'atto depositato telematicamente per ciò stesso disponibile dalle parti. La sola generazione della ricevuta di consegna costituisce prova della ricezione dell'atto e dunque della sua conoscenza. 6.- 11 terzo motivoi,denuncia viola one della legge 108 del 1996 e dell'articolo 1419 c.c. Secondo la ricorrente il giudice di merito ha errato nel ritenere illegittima la somma degli interessi moratori e di quelli compensativi ai fini del calcolo del loro ammontare e dunque del superamento della soglia. Il motivo è infondato. E' principio di diritto che "in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto" (Cass. 14214/ 2022; Cass. 7352/ 2022; Cass. 31615/ 2021;).7.- Quanto al ricorso incidentale, esso è condizionato all'accoglimento nel merito del principale, che invece viene qui deciso solo sulla questione preliminare della regolarità della costituzione in giudizio. Dunque la questione posta con il ricorso incidentale può dirsi assorbita, e rimessa al giudice di merito. j 7 Vanno dunque accolti i primi due motivi del ricorso principale/ 1-/,"7— .1.K-uv; 7V/wie P.Q. M . La Corte accoglie primo e secondo motivo del ricorso principale/Aigetta il terzo. L k DichiaraAl ricorso incidentale. Cas97I