CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14293/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MEZZOGIORNO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Abrignani;- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore, difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 754/2023 della Corte d’appello di Torino,pubblicata il 26 luglio 2023 e notificata il 27 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3490/2024Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14293/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla C.R.A. – [OSCURATO:PERSONA] AutoS.R.L., il 19 febbraio 2016, un’apertura di credito per € 30 mila, congaranzia del fondo P.M.I. ex l. n. 662/96 per € 18 mila. L’apertura dicredito era assistita da garanzia fideiussoria “omnibus” da parte dei sociGiovanni e [OSCURATO:PERSONA].Sull’apertura suddetta si formava un’esposizione il cui rientro rateale nonveniva rispettato, per cui veniva escussa la garanzia [OSCURATO:PERSONA](MCC), gestore del fondo P.M.I., che in data 4 dicembre 2018 versava aUnicredit € 17.955 e dichiarava di surrogarsi ex artt. 1203 e 1204 cod.civ. verso la debitrice principale ed i fideiussori.In mancanza del pagamento al garante pubblico da parte di questi ultimi,MCC affidava la riscossione all’Agenzia della Riscossione.I debitori si opponevano e il Tribunale di Ivrea accoglieva l’opposizionesulla considerazione che MCC avrebbe dovuto munirsi di un titoloesecutivo per procedere alla riscossione.MCC proponeva dunque gravame e la Corte distrettuale accoglieval’appello, osservando che il rapporto che si instaura con il fondo è dinatura pubblicistica e che, per il recupero nei confronti del beneficiariofinale, lo stesso può procedere all’iscrizione a ruolo, come stabilito dal d.l.n. 3/15 (art. 8-bis).In particolare, il credito avrebbe natura pubblicistica, essendo derivantedall’impiego di denaro pubblico da parte di un ente che svolge unafunzione pubblica.Tanto varrebbe anche nell’ipotesi di esercizio della surroga, in ragione diquanto sempre osservato.Propone allora [OSCURATO:PERSONA] ricorso in cassazione affidato ad ununico motivo, mentre MCC e l’Agenzia della Riscossione resistono a mezzodi distinti controricorsi.Da ultimo MCC ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 3490/2024Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14293/2026Data pubblicazione 14/05/2026La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt.1203 e 1249 c.c., art. 9 e ss. d.lgs. n. 123/1998, artt. 2 e 8-bis d.l. n.3/2015, art. 67 d.P.R. n. 43/88, art. 17 e ss. d.lgs. n. 46/99”.A parere del ricorrente, la statuizione della Corte torinese sarebbeerronea, in quanto, sebbene l’art. 8-bis del d.l. n. 3/2015 richiami leforme della riscossione mediante ruolo, il rinvio, a sua volta ivi contenuto,all’art. 17 del d.lgs. n. 46/99 comporterebbe che, per le entrate statali didiritto privato, l’ente debba munirsi di un titolo esecutivo.Tanto rileva la difesa del Serlenga, secondo cui il diritto azionato da MCCcostituirebbe esercizio della surroga rispetto a quello di Unicredit, relativoal rapporto di apertura di credito, portando a sostegno della propria tesialcune pronunce di merito.1.1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc.civ., in quanto la pronuncia d’appello si è pienamente conformata alcostante orientamento espresso da questa Corte.Questa Corte ha già in plurime occasioni chiarito (da ultimo Cass. n.17652/25) che «in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in formadi concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che hasoddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un dirittorestitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recuperodel credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensìmirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con laconseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattivadei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche neiconfronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3,Numero registro generale 3490/2024Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14293/2026Data pubblicazione 14/05/2026del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n.33, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma,innovativa, ma meramente ripetitiva econfermativa del regime già vigente» (così già Cass. n. 1005/23; Cass. n.9657/24; Cass. n. 32148/24).Il fatto che tali crediti vengano recuperati mediante “surrogazione” nelcredito originario è strumentale a conferire al credito il privilegio. Aseguito della surrogazione, il credito originario muta nella sua natura enelle sue caratteristiche, assumendo, per quanto appena osservato,natura pubblica e divenendo, pertanto, recuperabile attraverso laprocedura di esazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46/99.Tanto, in quanto il credito è volto a recuperare le risorse pubblicheconsumate dal fondo all’atto dell’escussione da parte del soggettofinanziatore.In generale, come già osservato sempre da questa Corte nelle richiamatepronunce, tale regola è applicabile non solo allorché si tratti di recuperoconseguente a revoca del beneficio per assenza dei requisiti, ma altresì inogni ipotesi di recupero di risorse pubbliche consumate a sostegnodell’economia.Da quanto precede emerge, quindi, che, avendo la surrogazione in parolaad oggetto il recupero di risorse pubbliche, il rinvio all’art. 17 del d.lgs. n.46/99 non è in tal caso riferito alle ipotesi in cui gli enti pubblici debbonorecuperare entrate di diritto privato, con conseguente necessità di munirsidi titolo esecutivo e, pertanto, nella specie, l’iniziativa riscossiva di MCC,tramite l’Agenzia della Riscossione, risultava pienamente legittima.L’assetto che precede viene confermato dalla comparazione tra ladisciplina della surrogazione del fideiussore privato e quella dellasurrogazione, che qui ricorre, del garante pubblico.Numero registro generale 3490/2024Numero sezionale 1285/2026Numero di raccolta generale 14293/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nel primo caso, infatti, si avrà un’azione volta a recuperare un credito didiritto comune originato dal primigenio finanziamento.Nel caso del garante pubblico, la surrogazione avviene nell’intento ditutelare il diritto restitutorio pubblicistico per il riacquisto delle risorse(appunto, pubbliche) consumate e, proprio per ciò solo, a quest’ultimoviene accordato, ad esempio, il privilegio previsto dall’art. 9 del d.lgs. n.123/98, cit. (Cass. n. 28620/25).Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che ilrecupero del credito di natura pubblicistica ad opera di M.C.C. puòavvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo,senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale.3. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso, con aggravio dispese in capo al ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di MCC, cheliquida in € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%dell’onorario, IVA e CPA, se dovute, nonché ad € 200,00 per esborsi.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Agenzia dellaRiscossione, che liquida in € 3.300,00, oltre spese eventualmenteprenotate a debito e accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])