CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i più gravi fatti giudicati nella sentenza del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 7 dicembre 2017, è manifestamente infondato: come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il Tribunale ha determinato, in aumento alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa irrogata al ricorrente con la sentenza indicata, la sanzione di quattro mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa per i fatti per cui si procede, con conseguente commisurazione della pena complessiva in anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa, In riferimento alla determinazione della quota di pena in aumento, il Giudice di primo grado ha analiticamente rappresentato il procedimento di computo, individuando; la pena base in un anno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, tenuto conto delle circostanze aggravanti e della recidiva; riducendo la predetta pena per il tentativo della metà; operando sulla pena risultante l'ulteriore diminuente per il rito. Ne consegue che l'aumento disposto, a titolo di continuazione, sulla pena già irrevocabilmente determinata per il fatto reputato più grave, è stato commisurato in misura di un quinto e, pertanto, ben al di sotto del limite del triplo previsto dall'art. 81 cod. pen.. Del tutto inconferente s'appalesa, dunque, il riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione alla pena base che, nel caso in esame, è rimasta quella già determinata per i fatti, ritenuti più gravi, accertati nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in,3mmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il