CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge all'esito del giudizio abbreviato per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per l'insufficienza del quadro probatorio; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni degli acquirenti di sostanza stupefacente senza, peraltro, che il generico ricorso contesti specificamente le argomentazione spese per le cessioni avvenute nei confronti dei diversi acquirenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre