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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 19981/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 25/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di concorso in tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e concorso in lesioni personali volontarie sempre in danno dello stesso Scadigna (capo 1).

Quanto al reato di lesioni, Scadigna sarebbe stato condotto da Pagnotta al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e percosso- anche con un martello- da questi, sempre alla presenza dell'imputato.Quanto al reato di tentata estorsione, Mollo, dopo la condotta indicata e sempre alla presenza dell'imputato, avrebbe tentato di estorcere a Scadigna la somma di 1000 euro.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 69995 del 2019, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello.

Al fine dell'esatto perimetro del giudizio di rinvio è utile riportare una breve parte della motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione: "Nel caso di specie lo Scadigna denunciava di avere patito ad opera del Mollo (deceduto) con il concorso del Pagnotta le stesse lesioni che risultavano oggetto della denuncia di sinistro che aveva generato il procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

All'evidenza l'accertamento della riconducibilità delle lesioni al sinistro piuttosto che all'aggressione contestata al Pagnotta è una valutazione decisiva per l'accertamento di responsabilità dei reati per cui si procede con processi paralleli, ma collegati".

Secondo la Corte di cassazione, in presenza di un collegamento probatorio tra i due reati, la prova dichiarativa assunta nel corso del dibattimento di primo grado doveva considerarsi inutilizzabile in quanto assunta senza le garanzie previste nel caso di assunzione di un dichiarante "collegato" al fatto per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto effettuare un nuovo giudizio prendendo atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali già rese dallo Scadígna; la Corte di merito avrebbe dovuto inoltre valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso offeso nel corso dell'incidente probatorio, nel corso del quale il dichiarante era stato assunto come testimone "semplice"; la Corte in particolare avrebbe dovuto valutare se il collegamento probatorio esistesse già al tempo in cui era stato effettuato l'incidente probatorio, "dato che da tale valutazione dipenderà l'utilizzabilità del segmento della progressione dichiarativa dello Scadigna riconducibile all'esame incidentale".

La Corte di appello avrebbe dovuto inoltre valutare se procedere alla rinnovazione dell'esame di Scadigna "applicando lo statuto di prova dichiarativa correlato non solo all'emersione del collegamento probatorio, ma anche all'eventuale sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen." (così la Corte di cassazione).

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, "preso atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali già rese da Scadigna e operata la valutazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa nel corso dell'incidente probatorio", ha disposto la rinnovazione della prova dichiarativa assumendo nuove dichiarazioni da Scadigna, assunto nella veste di testimone assistito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla utilizzabilità delle dichiarazioni di Scadigna rese in sede di incidente probatorio.La Corte avrebbe dichiarato dette dichiarazioni inutilizzabili ma poi, di fatto, le avrebbe utilizzate.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Scadigna; la Corte avrebbe, da una parte, affermato che non sarebbero emerse contraddizioni o incongruenze rilevanti ma, dall'altra, avrebbe riconosciuto la lacunosità del racconto.

Né, si aggiunge, sarebbero stati valutati gli assunti difensivi relativi alla falsità delle dichiarazioni rese davanti alla stessa Corte di appello in ordine al fatto che lo stesso, diversamente da quanto riferito, non avrebbe mai abdicato (così il ricorso) alla pretesa risarcitoria nei riguardi della compagnia assicurativa continuando ad affermare in quella sede che le lesioni erano state causate dal falso sinistro, producendo in detta sede anche false dichiarazioni di falsi testimoni oculari.

Dette circostanze, comprovate documentalmente dalla difesa, non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte, che pure non avrebbe valutato: a) la consulenza medico legale, compiuta dalla compagnia assicurativa, che aveva affermato la compatibilità delle lesioni subite dallo Scadigna con il sinistro da questi denunciato; b) la consulenza di parte con cui si spiegava non solo la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente, ma, soprattutto, la incompatibilità di dette lesioni con le modalità di aggressione che, secondo lo stesso Scadigna, sarebbero state causate rispetto ai fatti per cui si procede; 3) la consulenza dello Pubblico Ministero con cui era stata esclusa la presenza di tracce emetiche sugli abiti di Mollo, cioè del soggetto che materialmente avrebbe cagionato le lesioni, e che smentirebbe gli assunti dello Scadigna secondo cui egli, invece, egli perse copiosissimo sangue a seguito della aggressione subita.

Né nella sentenza impugnata sarebbe stata valutata la memoria depositata dalla difesa, sicchè la sentenza sarebbe al riguardo nulla.

2.3. Con il quarto e il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Il tema riguarda la ritenuta compartecipazione dell'imputato al fatto materialmente compiuto da Mollo; la Corte non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dello stesso Scadigna, secondo cui Pagnotta non gli incuteva timore, avrebbe cercato di fermare Mollo dal quale fu anche aggredito, non gli chiese i mille euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' inammissibile per genericità il primo motivo di ricorso.L'intera ricostruzione difensiva muove dall'assunto secondo cui la Corte, che pure ha proceduto al riascolto del teste, avrebbe di fatto utilizzato le dichiarazioni rese da Scadigna nel corso dell'incidente probatorio e che sarebbero state invece inutilizzabili.

Si tratta di un assunto del tutto aspecifico non avendo l'imputato indicato quali sarebbero le circostanze fattuali riferite nel corso dell'incidente probatorio diverse rispetto a quelle riferite dal teste nel giudizio di appello, che la Corte avrebbe irritualmente utilizzate ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato.

Né, pur volendo ragionare con il ricorrente e ipotizzare che la Corte abbia utilizzato fatti riferiti solo nel corso dell'incidente probatorio e non anche in giudizio, è stata chiarita la decisività di dette circostanze rispetto al giudizio di responsabilità.

Sutali decisivi profili, il motivo di ricorso è del tutto silente e, quindi, inammissibile.

3. Sono inammissibili anche il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente.

La Corte di appello, dopo aver riportato in sentenza le dichiarazioni rese da Scadigna in sede di rinnovazione, ha spiegato come, nonostante alcune imprecisioni relative alla causale del pestaggio e alla vicenda risarcitoria intentata davanti alla compagnia assicurativa, il teste non solo abbia ricostruito con precisione e linearità gli accadimenti che portarono all'aggressione nei suoi riguardi, alla richiesta di denaro, al chiaro coinvolgimento dell'imputato, al ruolo da questi ricoperto prima e dopo il pestaggio, ma, soprattutto, come dette dichiarazioni risultino riscontrate da quelle della moglie dello Scadigna e, in particolare, dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche.

Si è chiarito come dal contenuto delle conversazioni emerga chiaramente che: -Mollo avesse ordinato all'imputato di condurre presso la propria abitazione Scadigna; - Pagnotta avesse eseguito l'ordine ricevuto, cercato Scadigna e concordato con questi un incontro presso l'abitazione dello stesso Scadigna; - dopo l'aggressione Pagnotta contattò Scadigna per rimproverarlo per essersi recato in ospedale e per ricordargli personalmente della necessità di pagare.

Si tratta di elementi di prova obiettivamente confermativi, nella ricostruzione compiuta dalla Corte di appello, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla di lui moglie, rispetto ai quali anche le argomentazioni difensive - le stesse portate alla cognizione della Corte e riguardanti la pratica risarcitoria per il supporto sinistro stradale, la compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale, la prova della compartecipazione criminosa - non scalfiscono il quadro accusatorio.

Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con il contenuto delle conversazioni intercettate, di cui si è detto, con la loro valenza confermativa delle dichiarazioni della persona offesa: ciò che non è chiaro è perché, secondo gli assunti difensivi, le dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie sarebbero inattendibili in ordine alla prova dei fatti per cui si procede alla luce delle conversazioni intercettate, di cui si è detto.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 25/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di concorso in tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e concorso in lesioni personali volontarie sempre in danno dello stesso Scadigna (capo 1). Quanto al reato di lesioni, Scadigna sarebbe stato condotto da Pagnotta al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e percosso- anche con un martello- da questi, sempre alla presenza dell'imputato.Quanto al reato di tentata estorsione, Mollo, dopo la condotta indicata e sempre alla presenza dell'imputato, avrebbe tentato di estorcere a Scadigna la somma di 1000 euro. La Corte di cassazione con la sentenza n. 69995 del 2019, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello. Al fine dell'esatto perimetro del giudizio di rinvio è utile riportare una breve parte della motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione: "Nel caso di specie lo Scadigna denunciava di avere patito ad opera del Mollo (deceduto) con il concorso del Pagnotta le stesse lesioni che risultavano oggetto della denuncia di sinistro che aveva generato il procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. All'evidenza l'accertamento della riconducibilità delle lesioni al sinistro piuttosto che all'aggressione contestata al Pagnotta è una valutazione decisiva per l'accertamento di responsabilità dei reati per cui si procede con processi paralleli, ma collegati". Secondo la Corte di cassazione, in presenza di un collegamento probatorio tra i due reati, la prova dichiarativa assunta nel corso del dibattimento di primo grado doveva considerarsi inutilizzabile in quanto assunta senza le garanzie previste nel caso di assunzione di un dichiarante "collegato" al fatto per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto effettuare un nuovo giudizio prendendo atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali già rese dallo Scadígna; la Corte di merito avrebbe dovuto inoltre valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso offeso nel corso dell'incidente probatorio, nel corso del quale il dichiarante era stato assunto come testimone "semplice"; la Corte in particolare avrebbe dovuto valutare se il collegamento probatorio esistesse già al tempo in cui era stato effettuato l'incidente probatorio, "dato che da tale valutazione dipenderà l'utilizzabilità del segmento della progressione dichiarativa dello Scadigna riconducibile all'esame incidentale". La Corte di appello avrebbe dovuto inoltre valutare se procedere alla rinnovazione dell'esame di Scadigna "applicando lo statuto di prova dichiarativa correlato non solo all'emersione del collegamento probatorio, ma anche all'eventuale sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen." (così la Corte di cassazione). La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, "preso atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali già rese da Scadigna e operata la valutazione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa nel corso dell'incidente probatorio", ha disposto la rinnovazione della prova dichiarativa assumendo nuove dichiarazioni da Scadigna, assunto nella veste di testimone assistito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla utilizzabilità delle dichiarazioni di Scadigna rese in sede di incidente probatorio.La Corte avrebbe dichiarato dette dichiarazioni inutilizzabili ma poi, di fatto, le avrebbe utilizzate. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di Scadigna; la Corte avrebbe, da una parte, affermato che non sarebbero emerse contraddizioni o incongruenze rilevanti ma, dall'altra, avrebbe riconosciuto la lacunosità del racconto. Né, si aggiunge, sarebbero stati valutati gli assunti difensivi relativi alla falsità delle dichiarazioni rese davanti alla stessa Corte di appello in ordine al fatto che lo stesso, diversamente da quanto riferito, non avrebbe mai abdicato (così il ricorso) alla pretesa risarcitoria nei riguardi della compagnia assicurativa continuando ad affermare in quella sede che le lesioni erano state causate dal falso sinistro, producendo in detta sede anche false dichiarazioni di falsi testimoni oculari. Dette circostanze, comprovate documentalmente dalla difesa, non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte, che pure non avrebbe valutato: a) la consulenza medico legale, compiuta dalla compagnia assicurativa, che aveva affermato la compatibilità delle lesioni subite dallo Scadigna con il sinistro da questi denunciato; b) la consulenza di parte con cui si spiegava non solo la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente, ma, soprattutto, la incompatibilità di dette lesioni con le modalità di aggressione che, secondo lo stesso Scadigna, sarebbero state causate rispetto ai fatti per cui si procede; 3) la consulenza dello Pubblico Ministero con cui era stata esclusa la presenza di tracce emetiche sugli abiti di Mollo, cioè del soggetto che materialmente avrebbe cagionato le lesioni, e che smentirebbe gli assunti dello Scadigna secondo cui egli, invece, egli perse copiosissimo sangue a seguito della aggressione subita. Né nella sentenza impugnata sarebbe stata valutata la memoria depositata dalla difesa, sicchè la sentenza sarebbe al riguardo nulla. 2.3. Con il quarto e il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema riguarda la ritenuta compartecipazione dell'imputato al fatto materialmente compiuto da Mollo; la Corte non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dello stesso Scadigna, secondo cui Pagnotta non gli incuteva timore, avrebbe cercato di fermare Mollo dal quale fu anche aggredito, non gli chiese i mille euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile per genericità il primo motivo di ricorso.L'intera ricostruzione difensiva muove dall'assunto secondo cui la Corte, che pure ha proceduto al riascolto del teste, avrebbe di fatto utilizzato le dichiarazioni rese da Scadigna nel corso dell'incidente probatorio e che sarebbero state invece inutilizzabili. Si tratta di un assunto del tutto aspecifico non avendo l'imputato indicato quali sarebbero le circostanze fattuali riferite nel corso dell'incidente probatorio diverse rispetto a quelle riferite dal teste nel giudizio di appello, che la Corte avrebbe irritualmente utilizzate ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato. Né, pur volendo ragionare con il ricorrente e ipotizzare che la Corte abbia utilizzato fatti riferiti solo nel corso dell'incidente probatorio e non anche in giudizio, è stata chiarita la decisività di dette circostanze rispetto al giudizio di responsabilità. Sutali decisivi profili, il motivo di ricorso è del tutto silente e, quindi, inammissibile. 3. Sono inammissibili anche il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte di appello, dopo aver riportato in sentenza le dichiarazioni rese da Scadigna in sede di rinnovazione, ha spiegato come, nonostante alcune imprecisioni relative alla causale del pestaggio e alla vicenda risarcitoria intentata davanti alla compagnia assicurativa, il teste non solo abbia ricostruito con precisione e linearità gli accadimenti che portarono all'aggressione nei suoi riguardi, alla richiesta di denaro, al chiaro coinvolgimento dell'imputato, al ruolo da questi ricoperto prima e dopo il pestaggio, ma, soprattutto, come dette dichiarazioni risultino riscontrate da quelle della moglie dello Scadigna e, in particolare, dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche. Si è chiarito come dal contenuto delle conversazioni emerga chiaramente che: -Mollo avesse ordinato all'imputato di condurre presso la propria abitazione Scadigna; - Pagnotta avesse eseguito l'ordine ricevuto, cercato Scadigna e concordato con questi un incontro presso l'abitazione dello stesso Scadigna; - dopo l'aggressione Pagnotta contattò Scadigna per rimproverarlo per essersi recato in ospedale e per ricordargli personalmente della necessità di pagare. Si tratta di elementi di prova obiettivamente confermativi, nella ricostruzione compiuta dalla Corte di appello, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla di lui moglie, rispetto ai quali anche le argomentazioni difensive - le stesse portate alla cognizione della Corte e riguardanti la pratica risarcitoria per il supporto sinistro stradale, la compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale, la prova della compartecipazione criminosa - non scalfiscono il quadro accusatorio. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, con il contenuto delle conversazioni intercettate, di cui si è detto, con la loro valenza confermativa delle dichiarazioni della persona offesa: ciò che non è chiaro è perché, secondo gli assunti difensivi, le dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie sarebbero inattendibili in ordine alla prova dei fatti per cui si procede alla luce delle conversazioni intercettate, di cui si è detto. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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