CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; :e' mtc che i: ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente - dii-attesi con argomenti puntuali e logici dal giudice di merito nel ricostruire la vicenda fa.clo e in particolare nell'ascrivere al ricorrente la disponibilità della sostanza in contestazione ( si veda il punto 111.2.) H.evai:d che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dea somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso 19 dicembre 2022. —gnsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E pO