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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 1952

Cassazione n. 24358/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1952, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1954, avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre del 2019 che li aveva condannati alle pene di giustizia in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al .capo A dell'originaria imputazione, aggravato .dall'art. 7 D.L. 152/91 per essere stato finalizzato ad agevolare il clan camorristico "Giuliano".

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., censurando la sentenza impugnata per essere caduta in un errore di fatto decisivo, costituito dall'aver equivocato il contenuto del primo motivo di ricorso in allora proposto ritenendo che i ricorrenti avessero chiesto soltanto la diversa qualificazione giuridica del fatto loro contestato propugnando la riconducibilità delle loro condotte al reato di favoreggiamento reale, mentre con il motivo di ricorso si era sostenuto anche come la condotta ascritta agli imputati dovesse essere qualificata ex art. 110 e 416-bis cod.pen. anziché ex art. 74 D.P.R. 309/90.

Tale errore percettivo avrebbe condizionato in maniera decisiva il ragionamento della Corte di cassazione, che si sarebbe concentrata soltanto ad escludere il reato di favoreggiamento reale fornendo una motivazione, compatibile con la tesi difensiva, dalla quale emergerebbe che le condotte commesse dai ricorrenti potessero essere sussumibili quale concorso esterno all'associazione mafiosa Giuliano invece che ex art. 74 D.P.R. 309/90, in ragione delle circostanze di fatto non contestate durante il processo e riassunte a fg. 4 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Deve essere richiamato il pacifico principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; Sez.

U, n. 16103 del 2002, Basile; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113; Conf.

Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Nel caso in esame, deve premettersi che la Corte di cassazione ha affrontato approfonditamente il segmento principale del primo motivo di ricorso, inerente alla richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di favoreggiamento reale.

L'unico segmento del motivo, residuale e subordinato, non direttamente affrontato, è stato quello relativo alla diversa qualificazione giuridica del fatto come concorso esterno nel reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen..

Tuttavia, l'assunto difensivo risulta giuridicamente incompatibile con tutto il corpo motivazionale della sentenza impugnata inerente alla posizione dei ricorrenti, laddove la Corte di cassazione, a più riprese ed anche trattando delle circostanze aggravanti contestate, ha ritenuto di avallare la pronuncia di secondo grado con riguardo alla sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/90, con particolare riferimento, per quel che interessa in questa sede, a condotte dei ricorrenti rivelative di affectio societatis, quali, in primo luogo, quella di mettere a disposizione - con condotta stabilmente strutturata - il proprio bar per custodire il denaro riveniente dal traffico di droga, consegnato loro dai sodali nel medesimo reato e poi trasferito agli appartenenti al 5 h te.PUM4.-- clan Giuliano, nel cheYanche l'aggravante della finalità di agevolazione della omonima cosca di camorra (fgg. 27-30, 43 e 44 della sentenza impugnata).

La presenza di tale elemento costitutivo del reato contestato, dimostrativo della cosciente e volontaria appartenenza al sodalizio finalizzato al traffico di droga in capo ai ricorrenti, non avrebbe potuto consentire, in punto di diritto, una qualificazione della condotta come concorso esterno nel reato associativo mafioso, che postula, in re ipsa, proprio l'assenza della volontà di rivestire un ruolo associativo all'interno di una associazione per delinquere, peraltro diversa da quella contestata nel procedimento.

Ne consegue che il motivo di ricorso, in allora proposto, anche se non direttamente affrontato, era stato superato dalla motivazione adottata dalla Corte di cassazione e deve ritenersi in essa assorbito in quanto volto a sostenere una ipotesi giuridicamente incompatibile con le statuizioni adottate.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1952, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1954, avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre del 2019 che li aveva condannati alle pene di giustizia in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al .capo A dell'originaria imputazione, aggravato .dall'art. 7 D.L. 152/91 per essere stato finalizzato ad agevolare il clan camorristico "Giuliano". 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., censurando la sentenza impugnata per essere caduta in un errore di fatto decisivo, costituito dall'aver equivocato il contenuto del primo motivo di ricorso in allora proposto ritenendo che i ricorrenti avessero chiesto soltanto la diversa qualificazione giuridica del fatto loro contestato propugnando la riconducibilità delle loro condotte al reato di favoreggiamento reale, mentre con il motivo di ricorso si era sostenuto anche come la condotta ascritta agli imputati dovesse essere qualificata ex art. 110 e 416-bis cod.pen. anziché ex art. 74 D.P.R. 309/90. Tale errore percettivo avrebbe condizionato in maniera decisiva il ragionamento della Corte di cassazione, che si sarebbe concentrata soltanto ad escludere il reato di favoreggiamento reale fornendo una motivazione, compatibile con la tesi difensiva, dalla quale emergerebbe che le condotte commesse dai ricorrenti potessero essere sussumibili quale concorso esterno all'associazione mafiosa Giuliano invece che ex art. 74 D.P.R. 309/90, in ragione delle circostanze di fatto non contestate durante il processo e riassunte a fg. 4 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Deve essere richiamato il pacifico principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113; Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Nel caso in esame, deve premettersi che la Corte di cassazione ha affrontato approfonditamente il segmento principale del primo motivo di ricorso, inerente alla richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di favoreggiamento reale. L'unico segmento del motivo, residuale e subordinato, non direttamente affrontato, è stato quello relativo alla diversa qualificazione giuridica del fatto come concorso esterno nel reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen.. Tuttavia, l'assunto difensivo risulta giuridicamente incompatibile con tutto il corpo motivazionale della sentenza impugnata inerente alla posizione dei ricorrenti, laddove la Corte di cassazione, a più riprese ed anche trattando delle circostanze aggravanti contestate, ha ritenuto di avallare la pronuncia di secondo grado con riguardo alla sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/90, con particolare riferimento, per quel che interessa in questa sede, a condotte dei ricorrenti rivelative di affectio societatis, quali, in primo luogo, quella di mettere a disposizione - con condotta stabilmente strutturata - il proprio bar per custodire il denaro riveniente dal traffico di droga, consegnato loro dai sodali nel medesimo reato e poi trasferito agli appartenenti al 5 h te.PUM4.-- clan Giuliano, nel cheYanche l'aggravante della finalità di agevolazione della omonima cosca di camorra (fgg. 27-30, 43 e 44 della sentenza impugnata). La presenza di tale elemento costitutivo del reato contestato, dimostrativo della cosciente e volontaria appartenenza al sodalizio finalizzato al traffico di droga in capo ai ricorrenti, non avrebbe potuto consentire, in punto di diritto, una qualificazione della condotta come concorso esterno nel reato associativo mafioso, che postula, in re ipsa, proprio l'assenza della volontà di rivestire un ruolo associativo all'interno di una associazione per delinquere, peraltro diversa da quella contestata nel procedimento. Ne consegue che il motivo di ricorso, in allora proposto, anche se non direttamente affrontato, era stato superato dalla motivazione adottata dalla Corte di cassazione e deve ritenersi in essa assorbito in quanto volto a sostenere una ipotesi giuridicamente incompatibile con le statuizioni adottate.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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