CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 36418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio n.r.g. 5894/2023, riguardo all’ordinanza di questa Sezione n. 4084 del 9 febbraio 2023, emessa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la PEC; -ricorrente - contro Comune di Arpaise, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la PEC; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la PEC; -resistente - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che: 1. Con ordinanza n. 4084 del 9 febbraio 202 3 questa Corte ha provveduto sul ricorso iscritto al n.r.g. 5487 del 202 2, vertente fra le parti indicate in epigrafe; 2. Con “istanza di correzione di errore materiale” [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del medesimo difensore che la rappresentava nel detto procedimento, ha segnalato la presenza di un errore materiale che la citata ordinanza avrebbe commesso omettendo di disporre la distrazione delle spese a favore del suo difensore antistatario; 2. [OSCURATO:PERSONA] di questa Sezione ha disposto l’iscrizione di ufficio di un procedimento di correzione di errore materiale; 3. E’ stata disposta la trattazione del ricorso per correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. previa comunicazione di cancelleria del procedimento di correzione d’ufficio ai difensori delle parti del ricorso n. 5487del 2022; 4. Non sono state depositate memorie ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sussistono i presupposti per disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 4084 del 2023. Essi si ravvisano nella circostanza che l’ordinanza, per evidente errore materiale, ha omesso di disporre la distrazione delle spese liquidate a favore della Olivieri a beneficio del suo difensore, il quale nel controricorso si era dichiarato anticipatario. 2. Deve, in conseguenza(vedi Cass., Sez. Un., n. 16037 del 2010) , disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza nel senso di aggiungere nel suo dispositivo la chiesta distrazione. P. Q. M. La Corte dispone d’ufficio correggersi l’errore materiale nell’ordinanza n. 4084 del 2023di questa Sezione, in modo che, nel dispositivo, dopo la parola “legge” e prima della congiunzione “e”, figuranti nel quinto rigo, si intendano aggiunte le parole “con distrazione a f a vore dell’[OSCURATO:PERSONA],”. Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 4084 del 2023. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella