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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 24299/2023

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4609-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] d’Aci dal quale sono rappresentati e difesi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardich, come da procure speciali in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti principali e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 2 - Colonna 355, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura su foglio congiunto, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti principali e ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, -intimato - avverso la sentenza n. 454/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie dei ricorrenti principali e della Regione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza ingiunzione n.

AMB/ORD/11/11/2017 del 19/05/2017 la regione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] inflisse una sanzione amministrativa di Euro 3.500,00, per la violazi one dell’art. 133 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, a E n rico Altranquale responsabile della Direzione di Trieste della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) , società avente in gestione, dal 30 maggio 2000, l’impianto di depurazione comunale di Trieste-Servola (e che fino al 2001 era costituita dal socio unico Comune di Trieste), alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Trieste, quali responsabiliin solido ex art. 6 co. 1 e 3 l egge 689/1981 .

La violazione contestata, consistente nel superamento dei limiti di scarico,nel mare Adriatico, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore in gestione della società, come stabiliti dall’allegato 5, punto 1.1., parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 3 - richiamati dai relativi atti di autorizzazione, era stata accertata con verbale del 21/5/2012 dell’A.R.P.A. del [OSCURATO:PERSONA].

2. C on sentenza n. 77/2020 , il Tribu nale di Trieste, in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di E n rico Altran annullò l’ingiunzione nei loro confront i ; rigettò , invece, l’opposizione del Comune; rilevò infatti che il Comune di Trieste aveva stipulato con la Provincia un accordo di programma per la messa a norma dell’impianto prima che iniziasse lagestione di [OSCURATO:PERSONA] e che nel contratto di gestione concluso fra la società e il Comune non era stato quindi previsto alcun intervento di regolarizzazione; escluse perciò la responsabilità della società e del dirigente perché la violazione sanzionata era stata causata da vizi strutturali dell’impianto verificatisi in epoca precedente al periodo di gestione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso questa sentenza la Regione propose appello , contestando innanzitutto la propria legittimazione passiva perché l’ordinanza ingiunzione era stata adottata dal Direttore del Servizio affari generalie comunque, in merito, la fondatezza dell’opposizion e.

Il Comune di Trieste propose appello incidentale subordinato e condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale, per far dichiarare l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore qualificato dell’impianto. [OSCURATO:PERSONA] e l’ing.

Altran proposero appello incidentale subordinato e condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale, per far dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune, atteso che non vi era stata delega generale e completa da parte dell’ente.

3. Con sentenza n.454/2020, la Corte d’appello di Trieste accogliendo l’appello della Regione e rigett ando e ntrambi gli appelli incidentali, rigettò l’opposizione.

Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 4 - La Corte ritenne che la violazione fosse imputabile anche all’ingegnere e ad [OSCURATO:PERSONA], perché il superamento dei limiti di scarico avrebbe potuto essere evitata con un’adeguata manutenzione; rilevò che, con il passaggio di gestione dell’impianto , ad [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata una nuova autorizzazione che prevedeva il rispetto dei limiti tabellari a cui la società si era così impegnata , anche in assenza di intervento del Comune per regolarizzare l’impianto ; sostenne che la società concessionaria, se avesse ritenuto di non poter rispettare i parametri prefissati per difetti tecnici dell’impianto , avrebbe dovuto chiedere un’autorizzazione in deroga, ex art. 15 della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2008 n. 168 e che in ogni caso u na corretta manutenzione avrebbe consentito di non superare i limiti di scarico, come era accaduto in condizioni normali, mentre il superamento era avvenuto contestualmente ad un ulteriore guasto che avrebbe potuto essere prevenuto o riparato; ritenne quindi che fosse presumibile l’elemento soggettivo della colpa in capo all’ing.

Altran ex art. 3 l. 689/81 ed esclusel’esimente della buona fede.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e l’ing.

Altran hannoproposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.

La Regione si è difesa con controricorso e ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

Il Comune non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e l’ing.

Altran hannoprospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame della natura strutturale deivizi dell’impianto di depurazione quale unica causa del superamento deivalori tabellari di cui all’allegato 5 del d.lgs. 152/2006: la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere ogni loro responsabilità considerandoche, in mancanza di lavori di adeguamento da parte del Comune proprietario, l’impianto non consentiva il rispetto Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 5 - dei limiti tabellari per questi suoi vizi strutturali, indicati nel la autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha considerato, a pag. 7, il fatto che i vizi dell’impianto fossero strutturali, ma l’ha ritenuto rilevante, in concorso con altri elementi soltanto al fine di ridurre il grado della colpa; la censura, pertanto, si risolve nel sollecitare questa Corte, sotto l'apparente deduzione di una incompleta valutazione dei fatti emergenti dagli atti di causa, ad un diverso e nuovo apprezzamento delle medesime circostanze già valutate dal giudice d'appello , seppure con diverso risultato rispetto a quello auspicato in ricorso.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti ha nno sostenuto , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2008 n. 168 e dell’art. 101 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che per gli impianti tecnicamente incapaci di rispettare i limiti imposti dal d.lgs. 152/2006 fosse comunque ammessa una autorizzazione in deroga; secondol’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2008 , invece, in ipotesi di impianto inadeguato, era prevista unicamente la concessione di un’ultima autorizzazione ma condizionata alla presentazione di un progetto esecutivo di adeguamento, completo de l piano economico e finanziario e ciò era oggettivamente «fuori dalle possibilità» (così in ricorso) dei ricorrenti quali concessionari .

2.1. Il motivo è infondato.

L’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2008, nella formulazione in vigore al tempo del verbale, prevedevache, nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 6 - di acque reflue urbane, esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 eper i quali fosse accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006, potesse essere rinnovata, per una sola volta, dalla Provincia, sentita l'Autorità d'ambito, previa domanda di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata del progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto completo del piano economico e finanziario, nonché del cronoprogramma dei lavori che prevedessel'avviamento dell'impianto entro sei anni dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia; la Corte ha perciò correttamente applicato la norma , sottolineando che, chiedendo l’autorizzazione dalla Provincia – poi ottenuta con determina 153 del 30/1/12– senza chiede re la deroga dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’ allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 , [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, il suo Dirigente, non si sono preoccupat i di assicurare una regolare gestionedel servizio.

In sentenza, peraltro, la Corte territoriale ha rimarcato che dagli accertamenti svolti in fattoè risultato che il superamento dei parametri limite è stato conseguenza anche di guasti all’impianto dovuti non a carenze strutturali ma ad una non corretta manutenzione, in particolare a problemi di usura di alcuni elementi del depuratore: gli obblighi di manutenzione dell’impianto sono certamente assunti dal gestore del servizio che lo utilizza.

Sul punto, in diritto, deve rilevarsi che, secondoi commi 1, 2 e 3 dell’art. 151 del d.lgs. 152/2006,le convenzioni che devono regolare i rapporti fra Autoritàd'ambito e gestori del servizio idrico - da integrarsi necessariamente ove preesistenti all’entrata in vigore della norma - dovessero prevedere (lettere d), h) ed l) del comma 2), il livello di Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 7 - efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165, l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi causa o prevedibile causa di irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima.

3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 689/1981 e del principio di buona fede.

I giudici di appello avrebbero errato a non riconoscere l’efficacia scriminante della buona fede e della correttezza dell’ing.

Altran e non avrebbero quindi interpretato correttamente il disposto dell’art. 3 l. 689/1981. 3.1.Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l’assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez.

Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016).

In questo quadro, la pretesa applicazione del principio di «buona fede» in realtà si risolve nell’invocazione di un errore di diritto sulla Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 8 - liceità della condotta, senza considerare che l’errore di diritto può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni) soltantoquando risulti « inevitabile » ; l’ipotesi ricorre quando, da un canto, ricorrano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, quando lo stesso autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.

L'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi grava sull'autore dell'infrazione (Cass., Sez. 6 - 2, n. 19759 del 02/10/2015, Sez.

L, n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, n. 23019 del 30/10/2009; Sez. 2, n. 20866 del 29/09/2009).

L'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass. Sez. 2, n. 33441 del 2019con numerosi richiami).

La Corte territoriale ha correttamente applicato questi principi, evidenziando che l’ing.

Altran non aveva provato di non aver potuto evitare i guasti riscontrati come dovuti ad una inadeguata manutenzione e all’usura di alcuni elementi strutturali, causa degli sforamenti dei limiti tabellari e la sua qualifica e le sue esigibili competenze tecniche escludevano perciò stesso un suo comportamento diligente.

4. Per queste considerazioni, deve escludersi la fondatezza anche del quinto motivo di ricorso, trattato di seguito per continuità di argomentazione: i ricorrenti hanno sostenuto, in riferimento all’art.

Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 9 - 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione del principio di legalità e degli artt. 1 e 3 della l. 689/1981, nonché del «principio eurounitario di tutela del legittimo affidamento e di buona fede oggettiva»: la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’amministrazione «gode di un margine di scelta nell’esercizio del potere sanzionatorio, utile a tutelare specifici interessi pubblici» (così in ricorso) e che , nell’esercizio di questa scelta discrezionale, la Provincia non aveva in precedenza inflitto alcuna sanzione, ingenerando un legittimo affidamento; la Regione, pertanto, avrebbe dovuto comunque giustificare la scelta di applicare sanzioni prima mai irrogate.

4.1. Il primo profilo si fonda su un presupposto erroneo in diritto.

È vero che l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità amministratrice non è incompatibile con la discrezionalità, soprattutto tecnica ed è orientato anche alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito nell’attività di amministrazione propria; lo spazio di scelta, tuttavia, investe soltanto la possibilità di modulare entro limiti prestabiliti la sanzione da applicare in concreto, ma non investe certamente l’esercizio stesso del potere sanzionatorio.

Ilprincipio di legalità, sancito dall’art. 1 della legge 689/1981 in recepimento degli art. 23 e 25 Cost.,infatti, garantisce al cittadino che soltanto il legislatore - statale o regionale – può predeter minarne i presupposti della sanzione ammnistrativa , disegnando la norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, individuando la tipologia e il quantum di questa sanzione, le eventuali cause esimenti; nell’interpretazione della Corte Costituzionale, le garanzie discendenti dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo, seppure la riserva assoluta di legge statale vige per il solo diritto penale stricto sensu.

Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 10 - Così configurato, è il principio di legalità ad assicurare al consociato la tutela contro possibili abusi d a parte della pubblica autorità: l'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio così come l’arbitrario non eserciziocostituiscono senz’altro uno di questi abusi da scongiurare (Corte Cost., Sentenza n. 0005 del 2021, con numerosi richiami; Cass. Sez. 2, n. 19696 del 17/06/2022in motivazione).

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, anche rispetto alle sanzioni amministrative ricorre l'esigenza della prefissione ex legedi rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse, e ciò proprio in riferimento sia al principio di imparzialità(art. 97 della Costituzione) che alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.(Corte Cost.

Sentenza n. 0447 del 1988).

Conseguentemente, deve pure escludersi che, come prospettato in ricorso con il secondo profilo , l’amministrato possa invocare un affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta ; come detto, l’errore escludente la colpa può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive che a bbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità ; la consapevolezza che la propria condotta integrila fattispecie vietata dalla norma , infatti, esclude per sé stessa l’errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011).

Ugualmente, deve perciò escludersi che la Regione fosse tenuta a motivare l’esercizio del potere sanzionatorio che, invece, lederivava e le era impostodirettamente dalla legge.

5. Infine, con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’ing.

Altran hanno prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc.

Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 11 - civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, legge 689/1981.

Secondo le ricostruzioni dei ricorrent i , la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che i rappresentati di [OSCURATO:PERSONA] avevano operato in stato di necessità, essendo costretti a scegliere fra chiudere il depuratore sino alla costruzione di un impianto nuovo (con evidenti gravi danni nei confronti della collettività) oppure mantenerlo attivo nei limiti di operatività migliori possibili.

5.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La Corte d’appello ha affermato, a pag. 9della sentenza, che la buona fede di Altrandoveva escludersi «pur considerando che gli enti preposti avevano scelto di tenere in funzione l’impianto obsoleto per evitare i danni maggiori che avrebbe comportato il suo fermo», spiegando di seguito che l’opponente avrebbe dovuto «almeno provare di non aver potuto evitare il guasto al sistema di grigliatura e alle pompe e di avere fatto tutto il possibile per riparare immediatamente tale guasto».

Così argomentando, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 4 legge 689/1981, perché lo stato di necessità, come ogni esimente, deve essere provato da chi lo invoca : in tal senso il motivo è infondato.

Lo stesso motivo è inammissibile, invece, nella parte in cui si risolve nella sollecitazione di un nuovo e diverso giudizio di fatto, perché la valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi dell’art. 4 l. n. 689 del 1981 costituisce in un giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -2, n. 16715 del 2013 ; Sez. 6 - 2, n. 21266 del 2014 ) .

6. Il ricorso principale è perciò respinto.Conseguentemente, non deve procedersi all’esame del ricorso incidentale concernente la Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 12 - legittimazione della Regione, perché, per principio consolidato, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte soltantoin presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez.

U, n. 7381 del 25/03/2013 , Sez.

L, n. 24750 del 12/08/2022).

7. Dal rigetto del ricorso principale consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore della sanzione, in favore della Regione .

Nulla va statuito sulle spesedel Comune che non ha svolto difese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Regione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 04609 sez.

S2 -ud. 31-01-2023 - 13 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4609-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] d’Aci dal quale sono rappresentati e difesi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardich, come da procure speciali in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti principali e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 2 - Colonna 355, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura su foglio congiunto, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti principali e ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, -intimato - avverso la sentenza n. 454/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie dei ricorrenti principali e della Regione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ingiunzione n. AMB/ORD/11/11/2017 del 19/05/2017 la regione autonoma del [OSCURATO:PERSONA] inflisse una sanzione amministrativa di Euro 3.500,00, per la violazi one dell’art. 133 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, a E n rico Altranquale responsabile della Direzione di Trieste della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) , società avente in gestione, dal 30 maggio 2000, l’impianto di depurazione comunale di Trieste-Servola (e che fino al 2001 era costituita dal socio unico Comune di Trieste), alla stessa [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Trieste, quali responsabiliin solido ex art. 6 co. 1 e 3 l egge 689/1981 . La violazione contestata, consistente nel superamento dei limiti di scarico,nel mare Adriatico, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore in gestione della società, come stabiliti dall’allegato 5, punto 1.1., parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 3 - richiamati dai relativi atti di autorizzazione, era stata accertata con verbale del 21/5/2012 dell’A.R.P.A. del [OSCURATO:PERSONA]. 2. C on sentenza n. 77/2020 , il Tribu nale di Trieste, in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di E n rico Altran annullò l’ingiunzione nei loro confront i ; rigettò , invece, l’opposizione del Comune; rilevò infatti che il Comune di Trieste aveva stipulato con la Provincia un accordo di programma per la messa a norma dell’impianto prima che iniziasse lagestione di [OSCURATO:PERSONA] e che nel contratto di gestione concluso fra la società e il Comune non era stato quindi previsto alcun intervento di regolarizzazione; escluse perciò la responsabilità della società e del dirigente perché la violazione sanzionata era stata causata da vizi strutturali dell’impianto verificatisi in epoca precedente al periodo di gestione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa sentenza la Regione propose appello , contestando innanzitutto la propria legittimazione passiva perché l’ordinanza ingiunzione era stata adottata dal Direttore del Servizio affari generalie comunque, in merito, la fondatezza dell’opposizion e. Il Comune di Trieste propose appello incidentale subordinato e condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale, per far dichiarare l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestore qualificato dell’impianto. [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. Altran proposero appello incidentale subordinato e condizionato all’accoglimento dell’appello incidentale, per far dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune, atteso che non vi era stata delega generale e completa da parte dell’ente. 3. Con sentenza n.454/2020, la Corte d’appello di Trieste accogliendo l’appello della Regione e rigett ando e ntrambi gli appelli incidentali, rigettò l’opposizione. Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 4 - La Corte ritenne che la violazione fosse imputabile anche all’ingegnere e ad [OSCURATO:PERSONA], perché il superamento dei limiti di scarico avrebbe potuto essere evitata con un’adeguata manutenzione; rilevò che, con il passaggio di gestione dell’impianto , ad [OSCURATO:PERSONA] era stata rilasciata una nuova autorizzazione che prevedeva il rispetto dei limiti tabellari a cui la società si era così impegnata , anche in assenza di intervento del Comune per regolarizzare l’impianto ; sostenne che la società concessionaria, se avesse ritenuto di non poter rispettare i parametri prefissati per difetti tecnici dell’impianto , avrebbe dovuto chiedere un’autorizzazione in deroga, ex art. 15 della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2008 n. 168 e che in ogni caso u na corretta manutenzione avrebbe consentito di non superare i limiti di scarico, come era accaduto in condizioni normali, mentre il superamento era avvenuto contestualmente ad un ulteriore guasto che avrebbe potuto essere prevenuto o riparato; ritenne quindi che fosse presumibile l’elemento soggettivo della colpa in capo all’ing. Altran ex art. 3 l. 689/81 ed esclusel’esimente della buona fede. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. Altran hannoproposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. La Regione si è difesa con controricorso e ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. Il Comune non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. Altran hannoprospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame della natura strutturale deivizi dell’impianto di depurazione quale unica causa del superamento deivalori tabellari di cui all’allegato 5 del d.lgs. 152/2006: la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere ogni loro responsabilità considerandoche, in mancanza di lavori di adeguamento da parte del Comune proprietario, l’impianto non consentiva il rispetto Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 5 - dei limiti tabellari per questi suoi vizi strutturali, indicati nel la autorizzazione rilasciata dalla Provincia. 1.1. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha considerato, a pag. 7, il fatto che i vizi dell’impianto fossero strutturali, ma l’ha ritenuto rilevante, in concorso con altri elementi soltanto al fine di ridurre il grado della colpa; la censura, pertanto, si risolve nel sollecitare questa Corte, sotto l'apparente deduzione di una incompleta valutazione dei fatti emergenti dagli atti di causa, ad un diverso e nuovo apprezzamento delle medesime circostanze già valutate dal giudice d'appello , seppure con diverso risultato rispetto a quello auspicato in ricorso. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti ha nno sostenuto , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge regionale Friuli-[OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2008 n. 168 e dell’art. 101 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che per gli impianti tecnicamente incapaci di rispettare i limiti imposti dal d.lgs. 152/2006 fosse comunque ammessa una autorizzazione in deroga; secondol’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2008 , invece, in ipotesi di impianto inadeguato, era prevista unicamente la concessione di un’ultima autorizzazione ma condizionata alla presentazione di un progetto esecutivo di adeguamento, completo de l piano economico e finanziario e ciò era oggettivamente «fuori dalle possibilità» (così in ricorso) dei ricorrenti quali concessionari . 2.1. Il motivo è infondato. L’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16/2008, nella formulazione in vigore al tempo del verbale, prevedevache, nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 6 - di acque reflue urbane, esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 eper i quali fosse accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006, potesse essere rinnovata, per una sola volta, dalla Provincia, sentita l'Autorità d'ambito, previa domanda di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata del progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto completo del piano economico e finanziario, nonché del cronoprogramma dei lavori che prevedessel'avviamento dell'impianto entro sei anni dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Provincia; la Corte ha perciò correttamente applicato la norma , sottolineando che, chiedendo l’autorizzazione dalla Provincia – poi ottenuta con determina 153 del 30/1/12– senza chiede re la deroga dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’ allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 , [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, il suo Dirigente, non si sono preoccupat i di assicurare una regolare gestionedel servizio. In sentenza, peraltro, la Corte territoriale ha rimarcato che dagli accertamenti svolti in fattoè risultato che il superamento dei parametri limite è stato conseguenza anche di guasti all’impianto dovuti non a carenze strutturali ma ad una non corretta manutenzione, in particolare a problemi di usura di alcuni elementi del depuratore: gli obblighi di manutenzione dell’impianto sono certamente assunti dal gestore del servizio che lo utilizza. Sul punto, in diritto, deve rilevarsi che, secondoi commi 1, 2 e 3 dell’art. 151 del d.lgs. 152/2006,le convenzioni che devono regolare i rapporti fra Autoritàd'ambito e gestori del servizio idrico - da integrarsi necessariamente ove preesistenti all’entrata in vigore della norma - dovessero prevedere (lettere d), h) ed l) del comma 2), il livello di Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 7 - efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165, l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi causa o prevedibile causa di irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima. 3. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 689/1981 e del principio di buona fede. I giudici di appello avrebbero errato a non riconoscere l’efficacia scriminante della buona fede e della correttezza dell’ing. Altran e non avrebbero quindi interpretato correttamente il disposto dell’art. 3 l. 689/1981. 3.1.Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l’assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016). In questo quadro, la pretesa applicazione del principio di «buona fede» in realtà si risolve nell’invocazione di un errore di diritto sulla Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 8 - liceità della condotta, senza considerare che l’errore di diritto può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni) soltantoquando risulti « inevitabile » ; l’ipotesi ricorre quando, da un canto, ricorrano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, quando lo stesso autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi grava sull'autore dell'infrazione (Cass., Sez. 6 - 2, n. 19759 del 02/10/2015, Sez. L, n. 16320 del 12/07/2010; Sez. 5, n. 23019 del 30/10/2009; Sez. 2, n. 20866 del 29/09/2009). L'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass. Sez. 2, n. 33441 del 2019con numerosi richiami). La Corte territoriale ha correttamente applicato questi principi, evidenziando che l’ing. Altran non aveva provato di non aver potuto evitare i guasti riscontrati come dovuti ad una inadeguata manutenzione e all’usura di alcuni elementi strutturali, causa degli sforamenti dei limiti tabellari e la sua qualifica e le sue esigibili competenze tecniche escludevano perciò stesso un suo comportamento diligente. 4. Per queste considerazioni, deve escludersi la fondatezza anche del quinto motivo di ricorso, trattato di seguito per continuità di argomentazione: i ricorrenti hanno sostenuto, in riferimento all’art. Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 9 - 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione del principio di legalità e degli artt. 1 e 3 della l. 689/1981, nonché del «principio eurounitario di tutela del legittimo affidamento e di buona fede oggettiva»: la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’amministrazione «gode di un margine di scelta nell’esercizio del potere sanzionatorio, utile a tutelare specifici interessi pubblici» (così in ricorso) e che , nell’esercizio di questa scelta discrezionale, la Provincia non aveva in precedenza inflitto alcuna sanzione, ingenerando un legittimo affidamento; la Regione, pertanto, avrebbe dovuto comunque giustificare la scelta di applicare sanzioni prima mai irrogate. 4.1. Il primo profilo si fonda su un presupposto erroneo in diritto. È vero che l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità amministratrice non è incompatibile con la discrezionalità, soprattutto tecnica ed è orientato anche alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito nell’attività di amministrazione propria; lo spazio di scelta, tuttavia, investe soltanto la possibilità di modulare entro limiti prestabiliti la sanzione da applicare in concreto, ma non investe certamente l’esercizio stesso del potere sanzionatorio. Ilprincipio di legalità, sancito dall’art. 1 della legge 689/1981 in recepimento degli art. 23 e 25 Cost.,infatti, garantisce al cittadino che soltanto il legislatore - statale o regionale – può predeter minarne i presupposti della sanzione ammnistrativa , disegnando la norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, individuando la tipologia e il quantum di questa sanzione, le eventuali cause esimenti; nell’interpretazione della Corte Costituzionale, le garanzie discendenti dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo, seppure la riserva assoluta di legge statale vige per il solo diritto penale stricto sensu. Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 10 - Così configurato, è il principio di legalità ad assicurare al consociato la tutela contro possibili abusi d a parte della pubblica autorità: l'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio così come l’arbitrario non eserciziocostituiscono senz’altro uno di questi abusi da scongiurare (Corte Cost., Sentenza n. 0005 del 2021, con numerosi richiami; Cass. Sez. 2, n. 19696 del 17/06/2022in motivazione). Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, anche rispetto alle sanzioni amministrative ricorre l'esigenza della prefissione ex legedi rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse, e ciò proprio in riferimento sia al principio di imparzialità(art. 97 della Costituzione) che alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.(Corte Cost. Sentenza n. 0447 del 1988). Conseguentemente, deve pure escludersi che, come prospettato in ricorso con il secondo profilo , l’amministrato possa invocare un affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta ; come detto, l’errore escludente la colpa può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive che a bbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità ; la consapevolezza che la propria condotta integrila fattispecie vietata dalla norma , infatti, esclude per sé stessa l’errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011). Ugualmente, deve perciò escludersi che la Regione fosse tenuta a motivare l’esercizio del potere sanzionatorio che, invece, lederivava e le era impostodirettamente dalla legge. 5. Infine, con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. Altran hanno prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 11 - civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, legge 689/1981. Secondo le ricostruzioni dei ricorrent i , la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che i rappresentati di [OSCURATO:PERSONA] avevano operato in stato di necessità, essendo costretti a scegliere fra chiudere il depuratore sino alla costruzione di un impianto nuovo (con evidenti gravi danni nei confronti della collettività) oppure mantenerlo attivo nei limiti di operatività migliori possibili. 5.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte d’appello ha affermato, a pag. 9della sentenza, che la buona fede di Altrandoveva escludersi «pur considerando che gli enti preposti avevano scelto di tenere in funzione l’impianto obsoleto per evitare i danni maggiori che avrebbe comportato il suo fermo», spiegando di seguito che l’opponente avrebbe dovuto «almeno provare di non aver potuto evitare il guasto al sistema di grigliatura e alle pompe e di avere fatto tutto il possibile per riparare immediatamente tale guasto». Così argomentando, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 4 legge 689/1981, perché lo stato di necessità, come ogni esimente, deve essere provato da chi lo invoca : in tal senso il motivo è infondato. Lo stesso motivo è inammissibile, invece, nella parte in cui si risolve nella sollecitazione di un nuovo e diverso giudizio di fatto, perché la valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi dell’art. 4 l. n. 689 del 1981 costituisce in un giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -2, n. 16715 del 2013 ; Sez. 6 - 2, n. 21266 del 2014 ) . 6. Il ricorso principale è perciò respinto.Conseguentemente, non deve procedersi all’esame del ricorso incidentale concernente la Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 12 - legittimazione della Regione, perché, per principio consolidato, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte soltantoin presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U, n. 7381 del 25/03/2013 , Sez. L, n. 24750 del 12/08/2022). 7. Dal rigetto del ricorso principale consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore della sanzione, in favore della Regione . Nulla va statuito sulle spesedel Comune che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Regione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 04609 sez. S2 -ud. 31-01-2023 - 13 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1
Sentenza Cassazione n. 24299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris