CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 28166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15283/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che ex lege l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DGR VTR77H43D643Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZ.DIST.FOGGIA, n.2586/2014, depositata il 15/12/2014 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, avverso la sentenza con cui è stato rigettato il suo appello per la riforma della decisione di primo grado, che ha accolto il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, richiesta dall’Amministrazione finanziaria in conseguenza della revoca dell’agevolazione di cui alla l. n. 604 del 1954 per la mancata produzione del certificato definitivo rilasciato dall’IPA nel triennio dalla registrazione dell’atto di acquisto. 2. Il contribuente ha resistito con contro-ricorso. 3.La causa, originariamente fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa alla pubblica udienza. 4.In data 28 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto dell’avvenuta definizione dell’avviso di rettifica all’esito della domanda di definizione ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Considerato che: 1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (v. la nota dell’Agenzia delle Entrate), concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio. 2. L’Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (c. 13). Ne consegue che, non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata. 3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente, tra le par