CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1963
Cassazione n. 40005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1963 avverso la sentenza del 08/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4414/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo motivo contraddittorietà e illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento delle risultanze istruttorie laddove, contrariamente a quanto è stato ritenuto, emergerebbe dalle risultanze istruttorie che l'odierna ricorrente non ha invaso la corsia opposta ma è stata urtata dalla persona offesa mentre si trovava sulla propria corsia; b. con un secondo motivo violazione degli artt. 4 D.Igs. 274/00 e 178 e 179 cod. proc. pen. in quanto il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per materia e trasmettere gli atti al Tribunale di Tivoli in quanto è noto anche a chi non sia medico che la frattura instabile o scomposta di cui parla l'imputazione determina l'indebolimento permanente dell'organo fratturato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 11/7/2023 risulta pervenuta PEC a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui lo stesso dichiara, anche in nome e per conto della propria assistita, di rinunciare al ricorso per cassazione. 2. In premessa, va rilevato che la proposta rinuncia non spiega alcuna effica- cia non essendo sottoscritta dalla ricorrente, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'inte- ressato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (cfr. Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262276 e Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266244 - 01 che hanno precisato che ciò vale anche se il ricorso -come nel caso in esame- sia stato proposto dal medesimo difensore rinunciante, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefi- gurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiairato inammissibile.N. 4414/2023 R.G. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Il giudice del merito, ha dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della Ferrantini, ed in particolare ha dato atto che la versione dei fatti proposta dalla persona offesa è stata confermata sostanzialmente dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal vigile urbano escusso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Quanto al secondo profilo di doglianza, che afferisce peraltro ad una questione che non pare essere stata posta al giudice del merito, va evidenziato che i fatti di cui al presente processo sono dell'11/5/2015 e questa Corte ha chiarito che, in tema di lesioni personali stradali gravi e gravissime commesse in violazione della normativa stradale, persiste la competenza per materia del giudice di pace per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2016 n. 41, dovendosi attribuire alla nuova norma valore essenzialmente sostanziale, ov- vero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione proces- suale con funzione regolatrice della competenza (Sez. 4, n. 46:394 del 12/6/2018, D'Angelo, Rv. 274273; Sez. 1, n. 48249 del 20/6/2017, Coppa, Rv. 271318). 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, in considerazione della mani- festa infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 3 419iY N. 4414/2023 R.G. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore