CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 luglio 2025
Cassazione n. 20073/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoMICHELE MARRA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2940/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/09/2022 R.G.N. 557/2021;Numero registro generale 22193/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2801/2025Numero di raccolta generale 20073/202503/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 18/07/20251. Con ricorso depositato in data 11.08.2010 innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudicedel lavoro, [OSCURATO:PERSONA]Alessio, [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGiaquinto assumevano di essere dal 2000 infermieri dipendentidell’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] diCaserta, dichiaravano di prestare la propria attività lavorativacon un orario di lavoro articolato in trentasei ore settimanali,con prestazioni lavorative rese anche nei giorni festiviinfrasettimanali. I ricorrenti deducevano che l’AziendaOspedaliera non aveva loro riconosciuto né il riposocompensativo, né il compenso per lavoro straordinario per leprestazioni rese nei giorni festivi e chiedevano l’accertamentodel diritto al compenso (straordinario festivo) previsto dall’art.9 dell’[OSCURATO:PERSONA] del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’attività prestata in giorni festiviinfrasettimanali, e la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraSant’Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta al pagamento delledifferenze retributive. L’[OSCURATO:PERSONA]Anna e SanSebastiano di Caserta, si costituiva chiedendo il rigetto delladomanda. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezionelavoro, con la sentenza n. 1573/2012 accoglieva il ricorso deilavoratori riconoscendo il diritto alla percezione delle differenzeretributive, salvo quelle richieste per le festività non godute sinoal 30/06/2004, trattandosi di crediti estinti per intervenutaprescrizione quinquennale.2. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in appelloavverso la sentenza. I lavoratori si costituivano chiedendo ilrigetto dell’impugnazione. Con sentenza n. 6072 delNumero registro generale 22193/2022Numero sezionale 2801/202526.09.2014 la Corte di Appello di Napoli, Sezione NLumaevroo dri ora ccolta generale 20073/2025Data pubblicazione 18/07/2025accoglieva l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoGiaquinto proponevano ricorso per cassazione. L’AziendaOspedaliera si costituiva con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione. La Corte di cassazione con ordinanza25/01/2021, n. 1505, accoglieva il ricorso, cassava la sentenzaimpugnata ed enunciava, rinviando la causa alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, il seguente principio di diritto:«l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta acompensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondoil sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui ilturno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto,riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], digodere del riposo compensativo per il lavoro prestato nellafestività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere ilcompenso per il lavoro straordinario con la maggiorazioneprevista per il lavoro straordinario festivo».4. [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso e [OSCURATO:PERSONA]Alessio eseparatamente i rispettivi giudizi innanzi alla Corte di Appello diNapoli. In entrambi i giudizi l’[OSCURATO:PERSONA] si costituivachiedendo il rigetto dell’impugnazione. Di seguito la Corte diAppello riuniva i giudizi e, con la sentenza n. 2940/2022depositata il 05/09/2022, respingendo l’appello spiegato dallaAzienda Ospedaliera, confermava la sentenza favorevole ailavoratori adottata in primo grado dal Tribunale di Santa MariaCapua Vetere.5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso percassazione l’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 22193/2022Numero sezionale 2801/2025Caserta. [OSCURATO:PERSONA] con un controricorso Neu meLruo digi rai ccolta generale 20073/2025Data pubblicazione 18/07/2025D’Alessio e [OSCURATO:PERSONA] con altro controricorso si sonocostituiti chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. Le parti controricorrenti hanno depositato memorie aisensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 3 giugno 2025.Ragioni della decisione:1. Con il ricorso si deduce sotto un primo profilo«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44, comma 3 c.c.n.l.1994-1997 per i dipendenti del comparto sanità in relazione agliartt. 1362 e 1363 c.c., con richiamo all’art. 18, all’art. 19,commi 2, 3, 4 e art. 20 dello stesso contratto» e sotto unsecondo profilo «violazione dell’art. 9 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, con richiamo alla L. 23dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 1, al D.Lgs. 8 aprile2003, n. 66».1.1. La parte ricorrente deduce letteralmente «omessa,illogica contraddittoria e travisata motivazione per iltravisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversiain relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c – erronea e scorrettaapplicazione ed interpretazione delle disposizioni di legge di cuiagli artt. 44, comma 3 c.c.n.l. 1994-1997 per i dipendenti delcomparto sanità in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., conrichiamo all’art. 18, all’art. 19, commi 2, 3, 4 e art. 20 dellostesso contratto – falsa applicazione e violazione dell’art. 9 delc.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, con richiamoalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 1, al d.lgs. 8aprile 2003, n. 66 – mancata individuazione della norma diriconoscimento e l’eventuale restituzione della somma –Numero registro generale 22193/2022Numero sezionale 2801/2025genericità dei fatti storici – limitatezza operativa e motivaNzuimoenroa dli era ccolta generale 20073/2025Data pubblicazione 18/07/2025del decisum della richiamata ordinanza della corte suprema dicassazione».2. Il ricorso è inammissibile, atteso che la critica allasentenza impugnata non si confronta in alcun modo con ilgiudicato formato dalla pronuncia rescindente all’origine delgiudizio di rinvio. Il ricorso, al contrario, si limita a contestare ilprincipio di diritto già affermato dalla Corte nell’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1505. Detto principio fa stato, tuttavia, tra leparti.2.1. Si consideri, in proposito, che: a norma dell'art. 384,primo comma, c.p.c., l'enunciazionedel principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad essodeve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, sianointervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicchéanche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorsoavverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito,deve giudicare sulla basedel principio di diritto precedentemente enunciato, e applicatodal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppuresulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale dellastessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazioneal principio di diritto enunciato risulti successivamenteabrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens,comprensivo sia dell'emanazione di una norma diinterpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimitàcostituzionale (Cass. 15/11/2017, n. 27155).2.2. La riassunzione della causa - a seguito di cassazionedella sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura unprocesso chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ognipossibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonchéNumero registro generale 22193/2022Numero sezionale 2801/2025conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio sNeunmesroo d di rai ccolta generale 20073/2025Data pubblicazione 18/07/2025qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarieda statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essereproposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi diimpugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nelgiudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e checontinuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dellostesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno(Cass. 21/02/2019, n. 5137).2.3. La parte ricorrente assume, poi, che il principio di dirittoall’origine del giudizio di rinvio sarebbe contraddetto da altrepronunce della Corte e, per questa via, ripropone leargomentazioni già spese nel precedente giudizio di legittimità.2.4. Non sussiste, tuttavia, il dedotto contrasto di principinella giurisprudenza della Corte perché quello affermato dallacitata ordinanza è espressione di indirizzo del tutto prevalentee confermato in termini anche da Cass. 10/03/2021, n. 6716 eda Cass. 10/11/2021, n. 33126, come peraltro già osservato dalprovvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte che, in data26.10.2022, ha respinto istanza di assegnazione alle SezioniUnite.5. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso,condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 (quattromila),oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nellamisura del 15% e accessori come per legge;Numero registro generale 22193/2022Numero sezionale 2801/2025ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.PN.uRme.r o dni r.a ccolta generale 20073/2025Data pubblicazione 18/07/2025115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte Suprema di cassazione, del 3 giugno 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 21677/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 23546/2026Data pubblicazione 20/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] g g e t t o : c o r r e z io n e errore materialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. -R.G.N. 21677/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 21677-2025 proposto da:- [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ANNA E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- intimata in correzione -Numero registro generale 21677/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 23546/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso l’ordinanza n. 20073/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/07/2025 R.G.N. 22193/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e FrancescoTamburro, ha presentato istanza di correzione di errore materialedell’ordinanza di questa Corte n. 20073/2025 con la quale, decidendo sulricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] diCaserta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e [OSCURATO:PERSONA] nonché dicondannata parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessoricome per legge, per non essere stata prevista l’attribuzione delle spese “infavore del difensore costituito, per dichiarazione di anticipo resa”.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], haaderito alla richiesta di correzione ma ha precisato che la stessa dovevariguardare anche la ripartizione delle somme di cui alla liquidazione, el’attribuzione degli onorari, pro quota, in suo favore.L’[OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA] di Caserta non hasvolto attività difensiva.Successivamente, il difensore ha presentato istanza di non luogo aprocedere sul ricorso per correzione proposto nell’interesse di LuigiD’Alessio e [OSCURATO:PERSONA] in quanto nelle more “veniva realizzato ilpagamento degli onorari e spese come da pronuncia”.RAGIONI DELLA DECISIONELa richiesta di non luogo a provvedere deve essere accolta essendocon essa venuto meno l’interesse alla pronuncia sulla correzione.Numero registro generale 21677/2025Numero sezionale 2974/2026Numero di raccolta generale 23546/2026Data pubblicazione 20/07/2026Quanto alla posizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito allaistanza di correzione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e non haformulato alcun rilievo in ordine alla successiva richiesta dell’avvocataMichela Izzo, rileva il Collegio che, ove risultasse un suo interesse residuo,la parte potrà attivare autonomo procedimento di correzione.P.Q.M.La Corte dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione;nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.