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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17623/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36734-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al controricorso - controricorrenti – avverso la sentenza n. 5196/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 23620/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di successione del de cuius dei contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]; i contribuenti resistono con controricorso; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 346/1990, art. 69, comma 1, lett. c, L. n. 342/1990, art. 2, commi 48 e 52, D.L. n. 262/2006, conv.) per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'istituto del coacervo ai fini dell'imposta di successione manteneva, pur nel vigente ordinamento, funzione antielusiva, riferibile alla franchigia, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione dell'articolo 8 TUS, dovendo, su questa premessa, ritenersi che oggetto di coacervo fossero tutte indistintamente le donazioni anteriori, e quindi anche quelle effettuate, come nel caso di specie, nel periodo in cui l'imposta di successione e donazione era stata soppressa;

1.2. la doglianza è infondata; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

1.3. la ricorrente Agenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione - della permanente vigenza dell’istituto del coacervo;

1.4. ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale;

1.5. si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre);

2. ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in Euro 6.400,00, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36734-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al controricorso - controricorrenti – avverso la sentenza n. 5196/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 23620/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di successione del de cuius dei contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]; i contribuenti resistono con controricorso; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 346/1990, art. 69, comma 1, lett. c, L. n. 342/1990, art. 2, commi 48 e 52, D.L. n. 262/2006, conv.) per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'istituto del coacervo ai fini dell'imposta di successione manteneva, pur nel vigente ordinamento, funzione antielusiva, riferibile alla franchigia, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione dell'articolo 8 TUS, dovendo, su questa premessa, ritenersi che oggetto di coacervo fossero tutte indistintamente le donazioni anteriori, e quindi anche quelle effettuate, come nel caso di specie, nel periodo in cui l'imposta di successione e donazione era stata soppressa; 1.2. la doglianza è infondata; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 36734/2019 Numero sezionale 1990/2022 Numero di raccolta generale 17623/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1.3. la ricorrente Agenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione - ai fini dell’imposta di successione - della permanente vigenza dell’istituto del coacervo; 1.4. ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia, argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale; 1.5. si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 12779/2018; 758/2019; 727/2021; 3989/2021; 38983/2021 ed altre); 2. ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in Euro 6.400,00, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 26.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S