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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1994

Cassazione n. 07995/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge è inammissibile per genericità posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova.

Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, limitatamente alla sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare della parte in cui argomenta sulla sussistenza dell'uso non esclusivamente personale, compatibile con l'essere il ricorrente soggetto che usa le sostanze stupefacenti.

Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché il motivo sull'esclusione della recidiva è stato esplicitamente rigettato a pagina 5 della sentenza e con il ricorso non sono indicati gli elementi di fatto per i quali la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]:gig ere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2‘a emeraro [OSCURATO:PERSONA] 1:1.771

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio di violazione di legge è inammissibile per genericità posto che con il ricorso si contesta esclusivamente la valutazione degli elementi di prova. Il motivo con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, limitatamente alla sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare della parte in cui argomenta sulla sussistenza dell'uso non esclusivamente personale, compatibile con l'essere il ricorrente soggetto che usa le sostanze stupefacenti. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, proponendone solo una alternativa rilettura, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. La tesi alternativa della difesa risulta essere stata valutata ed esclusa con motivazione immune da vizi logici. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché il motivo sull'esclusione della recidiva è stato esplicitamente rigettato a pagina 5 della sentenza e con il ricorso non sono indicati gli elementi di fatto per i quali la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]:gig ere estensore [OSCURATO:PERSONA] 2‘a emeraro [OSCURATO:PERSONA] 1:1.771
Sentenza Cassazione n. 07995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris