Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 261/2015
ECLI:EU:T:2015:865
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012TJ0073
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
18 novembre 2015 (
*1
)
«Dumping — Importazioni di determinati compressori originari della Cina — Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati — Determinazione del prezzo all’esportazione — Detrazione dei dazi antidumping — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»
Nella causa T‑73/12,
[OSCURATO:PERSONA] AG
, con sede in Landau an der Isar (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] BV
, con sede in Breda ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Villepinte ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in Vienna (Austria),
rappresentate da R. MacLean, solicitor, e da A. Bochon, avvocato,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale delle decisioni C(2011) 8831 definitivo, C(2011) 8825 definitivo, C(2011) 8828 definitivo e C(2011) 8810 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, in merito a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli dette decisioni, di mantenimento in vigore degli effetti delle suddette decisioni fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Le società [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, insieme considerate: le «ricorrenti») sono quattro società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che, segnatamente, importano compressori ad aria originari della Cina. In particolare, esse importano nell’Unione europea compressori che le medesime acquistano dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o il «produttore‑esportatore»), società avente sede in Cina e facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
2
Con il regolamento (CE) n. 261/2008, del 17 marzo 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 81, pag. 1
). I compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], oggetto del regolamento n. 261/2008 (in prosieguo: il «prodotto in esame»), sono stati assoggettati ad un dazio antidumping del 13,7%.
3
Tra il giugno 2009 e il giugno 2010 le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU 1996, L 56, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU L 343, pag. 51
; in prosieguo: il «regolamento di base»)], diverse domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento n. 261/2008, che le stesse avevano rispettivamente pagato sulle importazioni di compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], per un importo totale pari a EUR 1067158,66. Tali domande sono state presentate presso la [OSCURATO:PERSONA] europea per il tramite delle autorità nazionali competenti situate, rispettivamente, in Germania, nei [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in Austria.
4
Domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state, inoltre, presentate presso la [OSCURATO:PERSONA] da società facenti parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ossia la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. e la Mecafer (in prosieguo, insieme considerate: l’«importatore collegato»).
5
[OSCURATO:PERSONA] ha aperto un’inchiesta relativa alla restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni dei compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo compreso tra il 1
o
settembre 2008 e il 31 dicembre 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di restituzione»).
6
Il 6 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle ricorrenti quattro documenti informativi che riportavano i fatti e le considerazioni fondamentali in base ai quali essa proponeva di fissare all’11,2% il margine di dumping riveduto per la [OSCURATO:PERSONA] e di concedere alle stesse una restituzione parziale.
7
Il 26 aprile 2011, le ricorrenti hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che ritenevano che l’importo del margine di dumping riveduto per la [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore all’11,2% ed hanno rinviato la [OSCURATO:PERSONA] alle osservazioni presentate a tale riguardo dall’importatore collegato.
8
In una lettera del 19 luglio 2011, inviata all’importatore collegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la fondatezza di talune delle osservazioni di quest’ultimo ed ha ridotto il margine di dumping al 10,7%.
9
Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011, l’importatore collegato ha presentato nuove osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle quali ha contestato il metodo di calcolo del margine di dumping applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, esso ha contestato la detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione invocando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Infine, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli i calcoli sui quali la medesima si era fondata per detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tali calcoli sono stati comunicati all’importatore collegato tramite messaggio di posta elettronica dello stesso giorno.
10
Il 28 luglio 2011, l’importatore collegato ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un messaggio di posta elettronica chiedendo chiarimenti circa il modo in cui questa aveva interpretato i risultati dei suddetti calcoli, al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno.
11
Il 17 ottobre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti quattro documenti informativi finali, in cui venivano riportati i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva rivedere il margine di dumping applicabile al prodotto in esame e concedere loro una restituzione parziale dei dazi antidumping pagati.
12
Con messaggi di posta elettronica del 20 e del 21 ottobre 2011, l’importatore collegato ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori chiarimenti circa il metodo da essa impiegato per valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di vendita del prodotto in esame al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di dare seguito a tale richiesta ed ha rinviato l’importatore collegato ai chiarimenti contenuti nel suo precedente messaggio di posta elettronica del 28 luglio 2011.
13
Il 6 dicembre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le decisioni C(2011) 8831 definitivo, C(2011) 8825 definitivo, C(2011) 8828 definitivo e C(2011) 8810 definitivo (in prosieguo, insieme considerate: le «decisioni impugnate»), nelle quali la stessa, da un lato, ha fissato il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA] al 10,7% e, dall’altro, ha concesso alle ricorrenti una restituzione parziale dei dazi antidumping indebitamente pagati in base alla differenza tra il margine di dumping originale (13,7%) e il margine di dumping riveduto (10,7%).
14
Per calcolare il margine di dumping riveduto, il valore normale del prodotto in esame è stato costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
15
Inoltre, per le vendite all’esportazione verso l’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate al di fuori dell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
16
Per quanto riguarda le vendite all’esportazione nell’Unione effettuate tramite società collegate stabilite nell’Unione, che hanno svolto tutte le funzioni relative all’importazione per il prodotto in esame, come l’importatore collegato al produttore‑esportatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente stabilito nell’Unione. Per definire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché dei profitti realizzati.
17
In particolare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi antidumping pagati sono stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito, con la motivazione che l’importatore collegato non aveva dimostrato che questi ultimi fossero stati debitamente traslati in tutti i prezzi di rivendita. Inoltre, l’argomento dell’importatore collegato secondo cui il suo fatturato totale afferente alla rivendita del prodotto in esame avrebbe registrato un aumento superiore all’importo totale dei dazi pagati sulle importazioni di tale prodotto è stato respinto, in quanto non rimetteva in discussione la conclusione secondo cui il dazio antidumping non era stato debitamente traslato nel prezzo di rivendita di un gran numero di tipi del prodotto in esame e, pertanto, la politica in materia di prezzi non era stata modificata in modo tale da riflettere i dazi antidumping pagati.
18
Infine, il margine di dumping del 10,7% è stato calcolato ponendo a confronto la media del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.
19
In conclusione, nella decisione C(2011) 8831 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a EUR 157950,76 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 734777,06; nella decisione C(2011) 8825 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a EUR 21113,52 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 92502,22; nella decisione C(2011) 8828 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della [OSCURATO:SOCIETA] in misura pari a EUR 11517,09 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 41077,62, e, infine, nella decisione C(2011) 8810 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a EUR 1800 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 6420,30.
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2012, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
21
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha sottoposto alle parti alcuni quesiti scritti e le ha invitate a depositare taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento.
22
Con lettera del 27 novembre 2014, le ricorrenti hanno prodotto nuovi elementi di prova. L’insieme di tali documenti è stato versato agli atti con decisione del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 5 dicembre 2014.
23
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 12 dicembre 2014.
24
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
annullare l’articolo 1 delle decisioni impugnate nella parte in cui concede loro una restituzione soltanto parziale dei dazi antidumping da esse pagati;
—
ordinare il mantenimento degli effetti delle decisioni impugnate fino all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
Sulla ricevibilità dei nuovi mezzi di prova proposti dalle ricorrenti il 27 novembre 2014
26
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991:
«Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti».
27
Tale articolo consente di proporre nuovi mezzi di prova al di fuori, in particolare, della situazione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Per analogia, il Tribunale ammette che taluni nuovi mezzi di prova possano essere prodotti successivamente alla controreplica, se colui che li propone non poteva disporre del materiale probatorio in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano che il fascicolo sia integrato in modo tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P,
EU:C:2005:238
, punto 32).
28
Trattandosi di un’eccezione alle regole che disciplinano la produzione dei mezzi di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che al giudice sia riconosciuto il potere di verificare la fondatezza dei motivi del ritardo nella presentazione di tali mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli. Ciò vale a fortiori per i mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica (sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, cit. al punto 27 supra,
EU:C:2005:238
, punto 33).
29
Nel caso di specie le ricorrenti hanno prodotto, in allegato alla lettera del 27 novembre 2014, nove decisioni della [OSCURATO:PERSONA] rese nell’ambito di altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping, delle quali otto sono state adottate prima della fine della fase scritta del procedimento e l’ultima successivamente alla sua chiusura. Per giustificare il ritardo nella presentazione di tali nuovi mezzi di prova, le ricorrenti hanno segnatamente affermato che le decisioni summenzionate non erano pubblicate e che, perciò, le stesse avevano dovuto presentare svariate richieste di accesso a detti documenti presso la [OSCURATO:PERSONA], richieste che quest’ultima ha accolto in data successiva a quella del deposito della replica.
30
[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato obiezioni al riguardo.
31
Ciò premesso, i mezzi di prova proposti dalle ricorrenti in allegato alla lettera del 27 novembre 2014 devono essere dichiarati ricevibili.
Sulla ricevibilità dell’allegato D.5
32
[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto, nell’allegato D.5 della controreplica, un documento che la medesima ha acquisito in qualità di convenuta nelle cause Mecafer/[OSCURATO:PERSONA] (T‑74/12), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑75/12) e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑76/12). Inoltre, al punto 86 della controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] si è richiamata al contenuto dell’allegato D.5 al fine di respingere la fondatezza delle argomentazioni delle ricorrenti.
33
Orbene, il documento oggetto dell’allegato D.5 era stato prodotto da ciascuna delle ricorrenti nelle cause T‑74/12, T‑75/12 e T‑76/12 quale allegato alle loro memorie dinanzi al Tribunale.
34
In risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale all’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non aver chiesto l’autorizzazione delle ricorrenti nelle cause T‑74/12, T‑75/12 e T‑76/12 per avvalersi nell’ambito della presente causa del documento oggetto dell’allegato D.5.
35
All’udienza, le ricorrenti hanno eccepito l’irricevibilità dell’allegato D.5.
36
A questo proposito, da un lato, occorre ricordare che ciascuna causa introdotta dinanzi al Tribunale dispone di un proprio fascicolo, contenente in particolare i documenti e gli atti processuali prodotti dalle parti nella causa di cui trattasi, e che ogni fascicolo è totalmente autonomo. Quest’ultimo aspetto viene chiarito dall’articolo 5, paragrafo 5, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, secondo cui «[u]n documento prodotto in una causa, incluso nel fascicolo di quest’ultima, non può essere preso in considerazione per le esigenze relative all’istruzione di un’altra causa».
37
Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, in virtù delle regole disciplinanti la gestione delle cause dinanzi al Tribunale, le parti godono di tutela contro l’uso improprio dei documenti processuali e, pertanto, le parti di una causa – principali o intervenienti – hanno il diritto di utilizzare gli atti processuali delle altre parti, ai quali esse abbiano potuto avere accesso, soltanto per difendere le proprie ragioni nell’ambito di quella causa (ordinanza del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑459/07, Racc.,
EU:T:2009:403
, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
38
Tuttavia, salvo casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, le parti di un procedimento sono libere di divulgare le proprie memorie a terzi estranei a quest’ultimo (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 37 supra,
EU:T:2009:403
, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, una parte in una causa potrebbe, con la medesima riserva, acconsentire a che una memoria da essa presentata nell’ambito di tale causa venga utilizzata da un’altra parte di quest’ultima in un’altra causa (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 37 supra,
EU:T:2009:403
, punto 14).
39
Nel caso di specie, da una parte, si deve rilevare che il documento oggetto dell’allegato D.5 contiene due tabelle che riproducono i calcoli effettuati dalle ricorrenti nelle cause T‑74/12, T‑75/12 e T‑76/12 allo scopo di dimostrare che il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere inferiore a quello calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA].
40
Dall’altra parte, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata autorizzata a produrre il documento oggetto dell’allegato D.5 nell’ambito della presente causa.
41
Pertanto, l’allegato D.5 deve essere dichiarato irricevibile in applicazione della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 37 e 38.
42
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza.
43
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, prima dell’udienza, le ricorrenti non avevano formulato obiezioni contro l’allegato D.5, sebbene il loro avvocato fosse lo stesso delle ricorrenti nelle cause T‑74/12, T‑75/12 e T‑76/12. Tuttavia, tale circostanza non rimette in discussione il fatto che l’allegato D.5 sia stato prodotto senza l’autorizzazione di queste ultime.
44
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere respinto in quanto inoperante.
45
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, afferma che, nella presente causa, i dati riportati nel documento oggetto dell’allegato D.5 sono stati prodotti dalle ricorrenti, per estratto, negli allegati A.15 e A.16. Orbene, occorre rilevare che i dati contenuti negli allegati A.15 e A.16 non sono gli stessi che figurano nell’allegato D.5.
46
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
47
Alla luce di quanto precede si deve, da un lato, ordinare l’espunzione dell’allegato D.5 dal fascicolo e, dall’altro, la rimozione dal fascicolo di qualunque riferimento a tale allegato nonché al suo contenuto.
Nel merito
48
Le ricorrenti chiedono, da una parte, l’annullamento parziale delle decisioni impugnate sul fondamento dell’articolo 263 TFUE e, dall’altra, il mantenimento provvisorio degli effetti di dette decisioni sul fondamento dell’articolo 264 TFUE.
Sul primo capo di conclusioni, diretto all’annullamento parziale delle decisioni impugnate
49
Nell’ambito del primo capo di conclusioni, le ricorrenti chiedono, in sostanza, l’annullamento parziale delle decisioni impugnate nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto le loro domande di restituzione dei dazi antidumping solo parzialmente e, pertanto, non ha loro concesso la restituzione per l’ammontare superiore agli importi indicati nell’articolo 1 delle decisioni in parola.
50
A sostegno del loro primo capo di conclusioni, le ricorrenti deducono due motivi. Nell’ambito del primo motivo, esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in errori manifesti di valutazione nella scelta del margine di profitto che è stato detratto dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e di aver violato l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell’ambito del secondo motivo, esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo l’importo dei dazi antidumping pagati dall’importatore collegato dal prezzo all’esportazione costruito e, pertanto, di non essere stata in grado di determinare un prezzo all’esportazione ed un margine di dumping attendibili, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
51
Il Tribunale giudica opportuno analizzare anzitutto il secondo motivo, dedotto a sostegno del primo capo di conclusioni, prima del primo motivo.
52
Il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti si suddivide in cinque parti, vertenti, rispettivamente, la prima, su un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto essa ha ritenuto che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovesse essere accertato relativamente a ciascun tipo di compressore ad aria; la seconda, sul carattere pregiudizievole di un simile approccio ai fini della determinazione di un prezzo all’esportazione e di una media ponderata del margine di dumping attendibili; la terza, sulla violazione della giurisprudenza dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della Corte; la quarta, sull’eccessiva rilevanza riservata a tale approccio nell’ambito dell’analisi dei prezzi di vendita, e, infine, la quinta, sul carattere arbitrario di quest’ultima.
53
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, la prima parte del secondo motivo e, successivamente, la terza, la quarta, la quinta e la seconda parte.
– Sulla prima parte del secondo motivo
54
Le ricorrenti affermano sostanzialmente che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione e in errori di diritto in quanto, allo scopo di valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, essa ha applicato un metodo di analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto (in prosieguo: il «metodo NCP per NCP»), il quale non troverebbe fondamento né nel regolamento di base né nella giurisprudenza. Orbene, secondo le ricorrenti, tale metodo sarebbe contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, secondo cui il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovrebbe essere valutato secondo le stesse regole e gli stessi metodi stabiliti all’articolo 2 del regolamento di base, al quale l’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento fa esplicitamente rinvio e, pertanto, in modo globale, vale a dire per il prodotto in esame e non per ciascuno dei numeri di controllo dei prodotti (in prosieguo: gli «NCP») che lo compongono. Esse aggiungono che il metodo NCP per NCP porrebbe in essere un ulteriore ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping al momento del calcolo del prezzo all’esportazione e, conseguentemente, che lo stesso sarebbe contrario all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) (
GU L 336, pag. 103
; in prosieguo: l’«Accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’OMC(JO 1994, L 336, pag. 3), di cui esso costituisce la trasposizione.
55
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti.
56
In via preliminare, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito degli strumenti di difesa commerciale, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, insieme considerati: le «istituzioni») dispongono di un ampio potere discrezionale a motivo della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che essi devono esaminare (sentenze del 17 luglio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑118/96, Racc.,
EU:T:1998:184
, punto 32, e del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T‑190/08, Racc.,
EU:T:2011:618
, punto 38). Ne consegue che il sindacato del giudice dell’Unione su tali valutazioni deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata nonché all’accertamento dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenze del 14 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑156/87, Racc.,
EU:C:1990:116
, punto 63; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit.,
EU:T:1998:184
, punto 33, e del 7 febbraio 2013, EuroChem MCC/Consiglio, T‑84/07, Racc.,
EU:T:2013:64
, punto 32).
57
Dall’altro lato, in primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base prevede che il prezzo all’esportazione sia il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione verso l’Unione. Tuttavia, ai termini dell’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 56 supra,
EU:T:2011:618
, punto 25).
58
Pertanto, dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base emerge che le istituzioni possono ritenere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, oppure di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all’esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 56 supra,
EU:T:2011:618
, punto 26).
59
In secondo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello della frontiera dell’Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti. L’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento di base dispone che i costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 56 supra,
EU:T:2011:618
, punto 27).
60
Si deve aggiungere che gli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base sono applicati d’ufficio dalle istituzioni (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 255/84, Racc.,
EU:C:1987:203
, punto 33; Minebea/Consiglio, 260/84, Racc.,
EU:C:1987:206
, punto 43, e del 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑171/94, Racc.,
EU:T:1995:164
, punto 66).
61
In terzo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che, nell’ambito di una procedura di riesame o di restituzione di dazi antidumping, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] deve calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione.
62
Nel caso di specie occorre ricordare che, in sostanza, le ricorrenti rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di avere valutato il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla base di un metodo NCP per NCP e non in modo complessivo, vale a dire prendendo in considerazione l’aumento del fatturato afferente alle vendite di tutti i modelli del prodotto in esame realizzate dall’importatore collegato, rilevato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione. Ad avviso delle ricorrenti, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a tale analisi, la stessa avrebbe constatato che il fatturato dell’importatore collegato era aumentato di un importo superiore a quello dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di detto prodotto, espresso in percentuale del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto delle importazioni avvenute nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione.
63
È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti addotti dalle ricorrenti a sostegno della prima parte del secondo motivo.
64
In primo luogo, a sostegno del metodo descritto al precedente punto 62 le ricorrenti invocano un argomento testuale secondo il quale, in sostanza, dall’espressione «debitamente traslato», impiegata all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, si evincerebbe che occorre valutare se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita in modo conforme a quanto è necessario o appropriato, vale a dire, a loro parere, applicando le regole e i metodi indicati all’articolo 2 del regolamento di base, che mirano a stabilire un margine di dumping individuale ed unico per ciascun produttore-esportatore, indipendentemente dall’esistenza o meno di diversi modelli del prodotto in esame.
65
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
66
A tale riguardo, da un lato, si deve rilevare che, nonostante il duplice rinvio operato dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base all’articolo 2 dello stesso regolamento, l’avverbio «debitamente» non si riferisce ad un metodo di analisi o ad una regola contemplati dall’articolo 2 del regolamento di base, bensì all’obiettivo del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita praticati dalle società collegate al produttore-esportatore nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, ossia la modifica del comportamento di dette società a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping, ovvero, in definitiva, l’eliminazione del margine di dumping inizialmente constatato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1996, NMB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑162/94, Racc.,
EU:T:1996:71
, punti da 76 a 81).
67
Dall’altro lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce alcun metodo per valutare se gli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la restituzione dei dazi antidumping siano «inoppugnabili» e se il dazio antidumping sia stato «debitamente traslato» nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione.
68
Di conseguenza, si deve ritenere che sussistano non uno, bensì più metodi che consentano di esaminare la presenza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
69
Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la scelta tra diversi metodi di calcolo presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, circostanza che limita in modo proporzionale il controllo esercitato dal giudice dell’Unione su una tale valutazione (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, 240/84, Racc.,
EU:C:1987:202
, punto 19; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 60 supra,
EU:C:1987:203
, punto 21, nonché NMB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 66 supra,
EU:T:1996:71
, punto 72).
70
Alla luce di quanto precede, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del metodo secondo cui occorre verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, cosicché in tale ambito il Tribunale è chiamato ad esercitare soltanto un controllo giurisdizionale circoscritto (precedente punto 56).
71
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dal dettato dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non può evincersi che si debba valutare in maniera globale se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita.
72
L’argomento delle ricorrenti deve, pertanto, essere respinto.
73
In secondo luogo, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il metodo di esame fondato sull’aumento complessivo del fatturato troverebbe giustificazione nel fatto che sussiste un solo prodotto in esame, il quale deve essere considerato come un tutto unico. Infatti, nel caso di specie, nonostante esistano vari modelli di compressori ad aria assoggettati al dazio antidumping in vigore, il considerando 19 del regolamento n. 261/2008 prevede espressamente che questi ultimi siano considerati come un solo prodotto ai fini dell’inchiesta antidumping originale. Il carattere unitario del prodotto in esame sarebbe del resto confermato, a loro parere, dal considerando 20 del regolamento di base nonché dalla sentenza del 21 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑113/06,
EU:T:2012:135
).
74
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
75
In proposito deve rilevarsi, anzitutto, che la valutazione del trasferimento dei dazi antidumping nel prezzo di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP non pregiudica il carattere unitario del prodotto in esame, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito un margine di dumping per NCP, bensì un margine di dumping unico per il prodotto in esame.
76
Poi, è pacifico che, nel caso di specie, il prodotto in esame sia un prodotto complesso, i cui diversi modelli presentano caratteristiche tecniche differenti e prezzi che possono variare sensibilmente. Pertanto, il metodo NCP per NCP, volto a porre a confronto NCP le cui caratteristiche e i cui prezzi di rivendita siano simili, risulta più adeguato ai fini dell’esame dell’evoluzione del prezzo di rivendita del prodotto in esame tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione.
77
Inoltre, si deve rilevare che il metodo d’analisi fondato sull’aumento complessivo del fatturato non consente di verificare se l’importatore collegato abbia effettivamente modificato il proprio comportamento sul mercato o se, al contrario, abbia messo in atto una politica dei prezzi che gli consente di attuare una compensazione tra i modelli meno venduti e quelli più venduti, intervenendo in tal modo sui margini realizzati.
78
D’altra parte, il considerando 20 del regolamento di base dispone, in particolare, che, «qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all’esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l’importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell’[Unione]».
79
Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dall’espressione «prodotti soggetti alle misure», utilizzata al considerando 20 del regolamento di base, non può dedursi che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita debba essere valutato per il prodotto in esame considerato come un tutto unico. Infatti, il considerando 20 del regolamento di base, al pari dell’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento, fa riferimento ai «prezzi di rivendita», ai «successivi prezzi di vendita» ed ai «prezzi dei prodotti soggetti alle misure nel[l’Unione]» al plurale. Pertanto, in base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni citate, occorrerebbe piuttosto esaminare il trasferimento dei dazi antidumping rispetto a ciascun prezzo di vendita e, di conseguenza, secondo un metodo transazione per transazione, se non addirittura, eventualmente, in base a un metodo modello per modello o a un metodo NCP per NCP.
80
Infine, il riferimento compiuto dalle ricorrenti alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata al punto 73 supra (
EU:T:2012:135
), non è rilevante nel caso di specie, in quanto la contestazione di cui era investito il Tribunale nella causa conclusasi con tale sentenza non verteva sulla determinazione del prezzo all’esportazione.
81
Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nel caso di specie, fosse più appropriato procedere ad un esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP e non secondo un metodo complessivo, fondato sull’aumento del fatturato tra l’inchiesta originale e l’inchiesta di restituzione.
82
L’argomento delle ricorrenti deve pertanto essere respinto.
83
In terzo luogo, le ricorrenti affermano in sostanza che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alle finalità dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, quale interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping.
84
In via preliminare, dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo antidumping (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, Racc.,
EU:C:2003:4
, punto 57, e del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, T‑633/11,
EU:T:2014:271
, punto 38).
85
Difatti, l’Unione ha adottato il regolamento di base per adempiere ai suoi obblighi internazionali derivanti dall’Accordo antidumping (sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. al punto 84 supra,
EU:C:2003:4
, punto 56). Inoltre, mediante l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, l’Unione ha inteso dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti dall’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping. Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base deve essere interpretato alla luce di tale disposizione.
86
In proposito va rammentato che l’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping dispone che, «[n]el decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all’esportazione è definito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, [dell’Accordo antidumping,] le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra».
87
Inoltre, l’articolo 2.3 dell’Accordo antidumping dispone che, «[s]e non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni».
88
Infine, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce che, «[n]ei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito (…)».
89
Da quanto precede risulta che, al pari dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce il principio del «dazio equiparato a un costo», secondo cui i dazi e le imposte sostenuti tra il momento dell’importazione e la rivendita, tra cui i dazi antidumping pagati, sono spese che devono essere detratte nella definizione del prezzo all’esportazione (sentenza NMB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 66 supra,
EU:T:1996:71
, punto 104).
90
Ciò premesso, si deve ritenere che la non detrazione dei dazi antidumping in applicazione dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping sia un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta all’articolo 2.4, quarta frase, di detto accordo. Analogamente, la non detrazione dei dazi antidumping, sancita all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta dall’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del medesimo regolamento.
91
Orbene, al pari di qualunque eccezione ad una regola generale, la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] M&E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑299/05, Racc.,
EU:T:2009:72
, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).
92
Nel caso di specie, si deve rilevare che il metodo fondato sull’aumento del fatturato, prospettato dalle ricorrenti, porterebbe a stabilire che i dazi antidumping siano stati complessivamente trasferiti sui clienti dell’importatore collegato. Tuttavia, in applicazione del metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto dimostrare che per più modelli del prodotto in esame ciò non era avvenuto.
93
Pertanto, il metodo NCP per NCP, che, in un caso come quello in esame, porta a valutare in modo più restrittivo il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita, è maggiormente conforme ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base e, quindi, deve essere privilegiato rispetto ad un approccio basato sull’aumento complessivo del fatturato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione.
94
Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti non consentono di inficiare tale conclusione.
95
Innanzitutto, le ricorrenti sostengono che dall’impiego del singolare nell’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita», che figura all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, sarebbe possibile dedurre la necessità di valutare in modo globale il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita.
96
Orbene, l’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita» è seguita immediatamente dall’utilizzo del plurale nell’espressione «che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita». In più, le espressioni «eventuali variazioni» ed «eventuali oscillazioni», impiegate all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, hanno carattere indeterminato per loro natura.
97
Poi, le ricorrenti affermano, in sostanza, che il metodo NCP per NCP sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, che sarebbe quello di limitare gli ostacoli alla non detrazione dei dazi antidumping. Invero, tale metodo rafforzerebbe l’ostacolo del «double jump», in virtù del quale un importatore collegato non può ottenere la restituzione totale dei dazi antidumping pagati a meno che dimostri di aver aumentato i prezzi di rivendita all’interno dell’Unione per un importo pari a due volte il margine di dumping, o conterrebbe il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo, il «triple jump».
98
A questo riguardo, da un lato, dai precedenti punti da 89 a 91 risulta che, per quanto riguarda le vendite effettuate per il tramite di un importatore collegato, il prezzo all’esportazione deve essere calcolato detraendo i dazi antidumping pagati, in virtù della regola del «dazio equiparato a un costo». Inoltre, la non detrazione dei dazi antidumping, di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura una deroga alla summenzionata regola di principio e deve, quindi, essere assoggettata ad un’interpretazione restrittiva (precedente punto 91). In tal modo, l’ostacolo del «double jump», menzionato dalle ricorrenti, è conseguenza inevitabile del fatto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non sono soddisfatti e, pertanto, dell’applicazione della regola del «dazio equiparato ad un costo».
99
Dall’altro lato, va rilevato che il ricorso al metodo NCP per NCP, a condizione che questo sia applicato in modo coerente in tutte le fasi dell’esame della domanda di restituzione, non implica che la restituzione totale dei dazi antidumping pagati venga subordinata ad ulteriori condizioni, ma unicamente che il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base sia verificato a livello degli NCP individuali anziché a livello del prodotto in esame nel suo complesso.
100
Ciò posto, le ricorrenti non hanno ragione di affermare che il metodo NCP per NCP rafforzi l’ostacolo del «double jump», o addirittura che in esso trovi espressione il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping.
101
Di conseguenza, occorre dichiarare che il metodo NCP per NCP non è contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
102
L’argomento delle ricorrenti dev’essere pertanto respinto.
103
Alla luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore, da un lato, nel ritenere che, nel caso di specie, il metodo fondato sull’aumento complessivo del fatturato, perorato dalle ricorrenti, non consentisse di stabilire in modo inoppugnabile che l’importatore collegato avesse debitamente traslato i suoi dazi antidumping sui propri clienti stabiliti nell’Unione e, dall’altro, nel ritenere che il metodo NCP per NCP fosse il più appropriato in considerazione delle circostanze del caso specifico e, in particolare, della natura complessa del prodotto in esame.
104
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.
– Sulla terza parte del secondo motivo
105
Le ricorrenti sostengono che l’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP sarebbe molto simile alla pratica dell’«azzeramento» e, quindi, sarebbe contrario alla relazione dell’organo di appello dell’OMC «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria dell’India» (WT/DS141/AB/R), adottata il 1
o
marzo 2001, e alla sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C‑351/04, Racc.,
EU:C:2007:547
).
106
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti.
107
In via preliminare, va ricordato che la pratica dell’«azzeramento», sanzionata dall’organo di appello dell’OMC e dalla Corte, era applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente ai fini del calcolo del margine di dumping globale. In sostanze, in un caso in cui il prodotto in esame presentava vari modelli, tale pratica consisteva, da una parte, nel sommare unicamente l’importo del dumping relativamente a tutti i modelli rispetto ai quali era stata accertata l’esistenza di un margine di dumping positivo e, dall’altra, nell’azzerare tutti i margini di dumping negativi. L’importo globale del dumping così calcolato veniva, poi, espresso in percentuale del valore cumulato di tutte le transazioni all’esportazione di tutti i modelli, a prescindere dal fatto che essi fossero stati o meno oggetto di dumping.
108
Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che, nel caso di specie, le ricorrenti non contestano il metodo di calcolo del margine di dumping, ma quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per verificare se i requisiti per la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fossero soddisfatti. Orbene, il metodo NCP per NCP, censurato dalle ricorrenti, interviene in una fase posta a monte rispetto al calcolo del margine di dumping ed ha una diversa finalità.
109
Dall’altro lato, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento di prova a sostegno della loro asserzione concernente l’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP.
110
Di conseguenza, esse non hanno dimostrato che sia ravvisabile un’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP.
111
Infine, in risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale all’udienza, le ricorrenti hanno precisato la loro linea argomentativa indicando, in sostanza, che, a loro avviso, è l’effetto della pratica dell’«azzeramento», vale a dire la modifica del prezzo all’esportazione e, quindi, del margine di dumping, ad essere assimilabile a quello del metodo NCP per NCP.
112
Orbene, si è prima chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel valutare il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP, che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, era quello che consentiva di verificare con più precisione la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (precedenti punti 76, 92 e 93).
113
Di conseguenza, le ricorrenti non possono sostenere che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l’effetto di falsare i prezzi all’esportazione e, in definitiva, il margine di dumping riveduto.
114
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta.
– Sulla quarta parte del secondo motivo
115
Le ricorrenti sostengono che il ricorso ad un’analisi NCP per NCP sia privo di qualunque fondamento normativo.
116
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
117
Orbene, il fatto che l’approccio NCP per NCP non sia menzionato in alcuna parte del regolamento di base non significa che esso sia illegittimo o manifestamente errato.
118
Al riguardo occorre osservare che, nell’atto introduttivo del ricorso, le stesse ricorrenti hanno ammesso che l’analisi NCP per NCP sia una tecnica amministrativa che trova giustificazione nell’ambito del calcolo della media ponderata del margine di dumping in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, in quanto consente di assicurare un equo confronto tra i differenti modelli o tipi di merci oggetto di un’inchiesta che presentino caratteristiche differenti.
119
Tuttavia, esse omettono di spiegare per quale motivo l’approccio NCP per NCP o modello per modello possa considerarsi appropriato nell’ambito del calcolo del margine di dumping, ma non ai fini dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di vendita.
120
In ogni caso, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, in pratica l’impiego del metodo summenzionato da parte delle istituzioni non è limitato al calcolo del margine di dumping. In particolare, la Corte ha approvato il metodo modello per modello ai fini del calcolo della soglia d’irrilevanza delle vendite del prodotto simile destinato al consumo nel mercato interno del paese esportatore (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, Racc.,
EU:C:1988:467
, punto 14).
121
Tenuto conto di quanto precede, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta.
– Sulla quinta parte del secondo motivo
122
Le ricorrenti affermano, in sostanza, che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe arbitrario, dal momento che, in altri procedimenti, quest’ultima avrebbe ritenuto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base fossero soddisfatti accettando di tener conto della media ponderata dei prezzi di rivendita nell’Unione, o persino ammettendo un livello di prova inferiore rispetto a quello richiesto nel caso di specie.
123
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento.
124
In primo luogo, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di restituzione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esaminare se le condizioni della non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito siano soddisfatte (precedente punto 70). Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso in funzione di tutte le circostanze pertinenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:1990:116
, punto 43).
125
In secondo luogo, i presupposti per la non detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione devono essere valutati alla luce, da un lato, degli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la non detrazione dei dazi antidumping e, dall’altro, delle circostanze di fatto di ciascun caso.
126
Di conseguenza, l’argomento delle ricorrenti vertente sul carattere arbitrario dell’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni impugnate rispetto alla sua prassi anteriore o posteriore non può essere accolto (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, Racc.,
EU:C:1991:186
, punto 119; del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑369/08, Racc.,
EU:T:2010:549
, punto 93, nonché del 10 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑150/09,
EU:T:2012:529
, punti 119 e 120).
127
In ogni caso, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che le circostanze di cui trattasi nella presente causa fossero rigorosamente identiche a quelle in esame negli altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping o di riesame che le medesime hanno richiamato a sostegno della loro linea argomentativa vertente sul carattere arbitrario del metodo NCP per NCP.
128
In particolare, occorre rilevare che le circostanze di cui trattasi nella presente causa differiscono da quelle in esame nei procedimenti che hanno condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (
GU L 22, pag. 1
), prodotto dalle ricorrenti in allegato all’atto introduttivo del ricorso, e delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 2012, concernenti talune domande di restituzione di dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, prodotte dalle ricorrenti in allegato alla lettera del 24 novembre 2014 (in prosieguo: i «casi detti “del ferrosilicio originario della Russia”»). Difatti, nella controreplica e in sede d’udienza, da una parte la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia», essa aveva raggruppato il prodotto in esame in quattro NCP e, pertanto, aveva verificato la ricorrenza delle condizioni poste dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base rispetto a ciascun NCP. Dall’altra, essa aveva constatato che i dazi antidumping erano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita per quanto riguardava uno dei quattro NCP, il quale rappresentava oltre l’80% delle transazioni interessate, il che, a suo avviso, era sufficiente per accogliere la domanda di non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
129
Viceversa, nel caso di specie è pacifico che per cinque dei dieci NCP più venduti non sia stato dimostrato che i dazi antidumping siano stati trasferiti sui clienti dell’importatore collegato.
130
In tali condizioni, le ricorrenti non possono rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato, in ogni caso, la stessa soluzione applicata nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia».
131
Pertanto, la quinta parte del secondo motivo deve essere respinta.
– Sulla seconda parte del secondo motivo
132
Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la detrazione integrale dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione sarebbe sproporzionata, dal momento che essa comprende dazi, pagati sui modelli o NCP, che sono stati traslati nei successivi prezzi di rivendita. Procedendo in tal modo, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di stabilire un prezzo all’esportazione ed una media ponderata del margine di dumping attendibili.
133
[OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti.
134
In via preliminare, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base configura un’eccezione alla regola del «dazio equiparato ad un costo», posta all’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, dello stesso regolamento. La possibilità di non detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve dunque essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (precedenti punti 90 e 91).
135
Dall’altro lato, al termine dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei prezzi di vendita nell’Unione secondo un metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, per un gran numero di NCP, non era stato dimostrato che tale trasferimento avesse avuto luogo.
136
Tuttavia, l’analisi NCP per NCP condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti rivelato che, per cinque dei dieci NCP più venduti, i prezzi di rivendita praticati dall’importatore collegato ai clienti indipendenti stabiliti nell’Unione riflettevano i dazi antidumping pagati. Orbene, come risulta dal foglio di calcolo stilato dalla [OSCURATO:PERSONA], allegato al suo messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011 e prodotto dalle ricorrenti nell’allegato A. 15 dell’atto di ricorso, i suddetti cinque NCP corrispondono, da una parte, ad un volume di 119523 compressori ad aria venduti rispetto ad un volume totale di 229239 compressori ad aria venduti nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione dalle società importatrici collegate al produttore-esportatore stabilite nell’Unione e, dall’altra, ad oltre il 50% del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto totale di tali vendite.
137
È alla luce di tali riferimenti e precisazioni che occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione e se, quindi, abbia violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base detraendo i dazi antidumping pagati dall’importatore collegato dal prezzo all’esportazione costruito, nonostante per taluni NCP i dazi antidumping siano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita.
138
In via preliminare, come sostengono correttamente le ricorrenti, si deve rilevare che sussiste un nesso innegabile tra l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
139
Infatti, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base opera espressamente un duplice rinvio all’articolo 2 e all’articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento.
140
Dall’altro lato, nell’ambito di un procedimento di riesame o di restituzione di dazi antidumping, l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping sui clienti di un importatore collegato, prevista dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, costituisce una fase del calcolo del prezzo all’esportazione costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento. Difatti, in funzione del risultato ottenuto in esito a tale analisi, i dazi antidumping sono detratti dal prezzo all’esportazione costruito e, di conseguenza, incidono direttamente sull’importo di quest’ultimo, nel senso che tale prezzo è necessariamente inferiore rispetto a quello che risulterebbe qualora i dazi antidumping non ne fossero detratti.
141
Oltretutto, si deve osservare che, quanto più basso è il prezzo all’esportazione, tanto più significativa sarà la differenza con il valore normale e tanto più elevato sarà il margine di dumping riveduto.
142
L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base contribuisce quindi alla costruzione del prezzo all’esportazione e, indirettamente, al calcolo del margine di dumping riveduto.
143
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare metodi coerenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
144
A tale proposito occorre ricordare che, ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione, allorché il prodotto in esame è stato venduto nell’Unione per il tramite dell’importatore collegato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto più appropriato, segnatamente in considerazione della natura del prodotto in esame, verificare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita relativamente a ciascun NCP.
145
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a tale analisi NCP per NCP, da una parte, calcolando una media ponderata unica del prezzo all’esportazione e una media ponderata unica del valore normale per ciascun NCP e, dall’altra, calcolando un margine di dumping per ciascun NCP prima di calcolare il margine di dumping unico per il prodotto in esame.
146
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tratto tutte le conseguenze dal metodo NCP per NCP che essa stessa aveva deciso di applicare, in quanto ha negato la non detrazione dei dazi antidumping dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali, peraltro, i dazi antidumping erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Di conseguenza, essa ha detratto la totalità dei dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in tal modo diminuendo in modo artificioso la media ponderata unica del prezzo all’esportazione per NCP e, conseguentemente, aumentando l’aliquota del margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA].
147
Alla luce di tale constatazione, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione atto ad incidere sull’aliquota del margine di dumping riveduto e, pertanto, sull’importo dei dazi antidumping che devono essere restituiti alle ricorrenti, tenendo a mente che quest’ultimo risulta dalla differenza tra il margine di dumping originale e il margine di dumping riveduto (precedente punto 13).
148
Gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono inficiare la conclusione che precede.
149
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, afferma che, conformemente ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, non sarebbe possibile detrarre i dazi antidumping pagati solo relativamente a determinate transazioni, modelli o NCP e non ad altri, in quanto ciò non consentirebbe di evitare il rischio di un’elusione del dazio e di una manipolazione dei prezzi e, quindi, sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che è quello di escludere qualunque possibilità di distorsione dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita in conseguenza di una pratica di dumping. Infatti, qualora fosse ammessa la parziale non detrazione dei dazi antidumping, l’importatore collegato potrebbe porre in essere dei meccanismi compensatori interni, ad esempio traslando i dazi antidumping nel prezzo degli NCP per i quali la domanda è poco elastica, ma non in quello di altri NCP per i quali la domanda è molto elastica.
150
A questo riguardo, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce un metodo per valutare se i dazi antidumping siano stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e che, pertanto, in tale ambito la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità (precedenti punti da 67 a 70). Allo stesso modo, contrariamente a quanto in sostanza afferma la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non impone a quest’ultima di detrarre sistematicamente la totalità dei dazi antidumping pagati in un’ipotesi come quella del caso di specie, in cui l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP ha consentito di concludere che tale trasferimento aveva avuto luogo non per tutti gli NCP, ma soltanto per taluni di essi.
151
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nel caso di specie, l’importatore collegato avesse eluso il dazio, ponendo in essere dei meccanismi compensatori tra gli NCP più venduti e gli NCP meno venduti, o tra gli NCP per i quali la domanda era poco elastica e quelli per i quali la domanda era fortemente elastica.
152
Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
153
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la parziale non detrazione dei dazi antidumping dovrebbe escludersi in quanto, in pratica, essa sarebbe inapplicabile relativamente a nuovi prodotti. Infatti, in mancanza di prodotti comparabili venduti nel periodo dell’inchiesta originale, sarebbe impossibile verificare se i loro prezzi di rivendita siano aumentati in misura tale da riflettere i dazi antidumping pagati.
154
Tuttavia, l’unica condizione posta dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base è che l’importatore collegato fornisca elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping sia stato traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione.
155
In tali circostanze, a condizione che essa sia «inoppugnabile», la prova del fatto che i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione può essere fornita in qualunque modo e non unicamente mediante il confronto tra i prezzi di vendita praticati prima dell’imposizione dei dazi antidumping e quelli praticati successivamente.
156
Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
157
Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo i dazi antidumping in modo globale e non soltanto dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali essa aveva accertato, a seguito di un’analisi NCP per NCP, che i dazi non erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e, pertanto, ha violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
158
Orbene, è pacifico che, se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in tale errore, l’importo dei dazi antidumping che doveva essere restituito alle ricorrenti sarebbe stato superiore a quello indicato dall’articolo 1 delle decisioni impugnate.
159
Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del secondo motivo e, quindi, il primo capo di conclusioni, annullando parzialmente le decisioni impugnate, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha concesso alle ricorrenti una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore alle somme indicate all’articolo 1 di dette decisioni, senza che sia necessario esaminare il primo motivo invocato a sostegno del primo capo di conclusioni.
Sul secondo capo di conclusioni, diretto al mantenimento provvisorio degli effetti delle decisioni impugnate, sul fondamento dell’articolo 264 TFUE
160
In sostanza, le ricorrenti chiedono al Tribunale, nell’ipotesi in cui questo accolga il primo capo di conclusioni, di avvalersi dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 264 TFUE e, quindi, di ordinare il mantenimento degli effetti delle decisioni impugnate fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per conformarsi all’emananda sentenza del Tribunale. In proposito, anzitutto, le ricorrenti sostengono che, qualora le decisioni impugnate fossero annullate, ciò le obbligherebbe a versare nuovamente alle autorità competenti la totalità delle somme che sono state loro restituite sul fondamento di dette decisioni. Poi, le stesse precisano che la loro domanda riguarda unicamente la rettifica delle decisioni impugnate e non già il loro annullamento sotto tutti i profili, dal momento che queste accolgono in parte le loro pretese.
161
[OSCURATO:PERSONA] non formula obiezioni nei confronti del secondo capo di conclusioni.
162
A questo riguardo occorre ricordare che le decisioni impugnate devono essere annullate nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente rifiutato di accogliere le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalle ricorrenti e, pertanto, non ha loro concesso restituzioni al di sopra delle somme indicate all’articolo 1 di tali decisioni, il cui importo esatto dovrà essere calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA].
163
In tali condizioni, l’annullamento parziale delle decisioni impugnate non implica che le ricorrenti siano tenute a restituire alle autorità competenti le somme che sono state loro rimborsate sul fondamento delle decisioni in parola.
164
Alla luce di quanto precede, l’argomento delle ricorrenti deve essere dichiarato inoperante e, quindi, occorre respingere il secondo capo di conclusioni.
Sulle spese
165
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’articolo 1 delle decisioni C(2011) 8831 definitivo, C(2011) 8825 definitivo, C(2011) 8828 definitivo e C(2011) 8810 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, relative a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alle società [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] GmbH una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi indicati nel medesimo articolo.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.