CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MATTEO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026avverso la sentenza n. 744/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 20/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 23/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANOItaliana Petroli S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche aveva accolto l’appello del Comune diprovinciale di Ancona n. 178/2014 in accoglimento del ricorso propostoavverso avviso di accertamento ICI 2008.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 3/2/2026 questa Corte formulava proposta di definizioneanticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c..Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da partedel Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione deglistessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori delCollegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.1.2. Va inoltre revocata in parte qua l’ordinanza n. 23246/2022, con cuiquesta Corte ha rinviato a nuovo ruolo la controversia per la trattazione inpubblica udienza in relazione alla questione se il «valore contabile» deifabbricati dovesse includere, ai fini della determinazione della base imponibileICI, anche il valore delle turbine.1.3. [OSCURATO:PERSONA], invero, ritiene di prestare adesione all'indirizzo espressodalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il Collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (cfr. Cass.,Sez. Un. n. 14437/2018) e non vertendosi in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8093/2020), come di seguitoillustrato.1.4. Tali conclusioni non trovano, peraltro, smentita nell’ulteriore richiestadi trattazione del ricorso in pubblica udienza, proposta dalla ricorrente nellamemoria difensiva da ultimo depositata.2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504 e dell'art. 7, comma 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, per averela Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che il «valorecontabile» dei fabbricati dovesse includere, ai fini della determinazione dellabase imponibile ICI, anche il valore delle turbine.In prosieguo la contribuente ha poi sostenuto che la vera questione dicausa fosse altra rispetto a quella individuata dalla proposta di definizioneaccelerata: “la questione oggi in discussione, però, non attiene affatto alproblema – ormai pacifico – della inclusione dei c.d. “imbullonati” nellanozione catastale di “fabbricato”, bensì a una questione del tutto diversa,relativa alla corretta determinazione della base imponibile ICI nelle fattispeciedi carattere speciale disciplinate dall’art. 5, comma 3 del d.lgs. 504/1992, ilquale – in deroga all’ordinario criterio di determinazione dell’ICI fondato sullarendita catastale dell’immobile – stabilisce, per i soli “fabbricati classificabilinel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti daimprese e distintamente contabilizzati”, che la base imponibile ICI èdeterminata in relazione all’ “ammontare, al lordo delle quote diammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (c.d. “valore contabile”)”;là dove qui si discuterebbe della “diversa questione della specialità edeterogeneità del “criterio del valore contabile” ex art. 5, comma 3 del d.lgs.504/1992 rispetto al “criterio della rendita catastale” ex art. 5, comma 2 delmedesimo decreto, e della conseguente inapplicabilità – al primo – dellanozione di “fabbricato” rinvenibile dalla normativa catastale”.Al di là queste, non del tutto chiare, deduzioni va osservato come dallostesso ricorso (pag.6, 9 - v. anche sentenza Commissione TributariaRegionale), emerga invece come la vera questione attenga alla estensione delNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026criterio contabile (per distinta contabilizzazione), oltre che ai fabbricati anchealla turbina (rilevante, ratione temporis, ai fini della base imponibile) e quindiall’intera centrale (non accatastata).2.2. Ciò posto, le doglianze vanno disattese.2.3. Occorre premettere che l’avviso di accertamento dedotto nelpresente giudizio ha ad oggetto l’annualità 2008, e non è, quindi, soggettoalla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce chea decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastaledegli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categoriecatastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo contodel suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmenteconnessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinarioapprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima direttamacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo.2.4. Il compendio normativo di riferimento catastale è costituito dall'art.4 del r.d.l. n. 652 del 1939 («Si considerano come immobili urbani i fabbricatie le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricatirurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi ogalleggianti, stabilmente assicurati al suolo»), e dalla disposizioneregolamentare di cui all'art. 2, comma 3, del d.m. 2.1.1998 n. 28 («L'unitàimmobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, oda un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trovae secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovveroporzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite,nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchérisultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Delpari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchésemplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo epresentino autonomia funzionale e reddituale»).2.5. Occorre quindi assegnare rilevanza alla connessione strutturale efunzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, comedesumibile anche dall'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla leggeNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/202688 del 2005, così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed imacchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttavia strutturalmentee funzionalmente connessi con la centrale al punto da caratterizzarne edcentrali elettriche non possono escludere le «turbine» e tutti gli altri impiantimobili dal computo della rendita catastale ai fini dell'ICI, in quanto essecostituiscono una parte essenziale dell'impianto fisso, senza le quali verrebbemeno la classificabilità dell'unità immobiliare come centrale elettrica, avendodunque questa Corte ha ritenuto che le «turbine», insieme ai serbatoi, alleciminiere, alle pompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenzialicostitutivi del bene «centrale elettrica», ovvero impianti necessari al ciclo diproduzione dell'energia elettrica, in quanto è impossibile separare l'unodall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso che non sarebbepiù nel caso di specie, una centrale elettrica (Cass. nn. 27196/2022;3277/2019; 4030/2012; n. 24060/2006), poiché anch'essi costituiscono unacomponente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questasenza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nellasua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura (Cass.n. 3354 del 2015) ...»].2.6. È opportuno inoltre evidenziare che, in tema di ICI, il metodo dideterminazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previstodal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricaticlassificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamenteposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale imedesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che larichiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dalmomento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in viaprecaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuovaderivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché puòessere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga unaccertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore,potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass.,SS.UU., n. 3160/2011 e, nello stesso senso, Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass.n. 11424/2022; Cass. n. 26397/2021; Cass. n. 11472/2018; Cass. n.Numero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/20264613/2018; Cass. n. 16793/2017; Cass. n. 18056/2016; Cass. n.12330/2016; Cass. n. 13443/2012; Cass. n. 23600/2011).2.7. Il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similarigià iscritti produce dunque effetti meramente provvisori (cioè, fino alla«comunicazione» della «rendita attribuita»), mentre la comunicazione dil'ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l'imposta effettivamentedovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla «rendita attribuita» (cfr.Cass. S.U. n. 3160/2011, Cass. n. 14402/2017, tutte citate da Cass. n.7652/2018).2.8. Nella decisione delle Sezioni Unite viene anche ribadito che il «criteriodi calcolo dell' ICI ... basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritturecontabili dell'imprenditore» costituisce, per i fabbricati considerati nel terzocomma dell' art. 5, D.Lg.vo n. 504 del 1992, un «criterio di calcolo dell'ICI»autonomo rispetto a quello (da adottare, invece, per i «fabbricati iscritti incatasto») che assume a parametro di riferimento l'"ammontare delle renditerisultanti in catasto" o (specificamente «per i fabbricati, diversi indicati nelcomma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sonointervenute variazioni permanenti ... »), che impone di far riferimento (in viaprovvisoria) alla rendita di «fabbricati similari già iscritti», e, soprattutto,definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre 2010 n. 22123)dell’immodificabilità di quel «criterio» (contabile) almeno per i periodi diimposta antecedenti (oppure, fino) all'anno di presentazione della richiesta di2.9. Su quest’ultimo aspetto va considerato che l'accesso al regimecontabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore del criterioreddituale-catastale, dal fatto che, per ipotesi, nel bilancio sociale diriferimento, gli immobili e impianti in oggetto fossero nelle annualità rilevantidistintamente contabilizzati rispetto ad altri immobili di categoria D, ma nonscorporati nelle loro varie componenti.2.10. L'autonoma rilevanza 'catastale' dei singoli impianti e dei singolicespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l'attribuzione di unarendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che - primadell'accesso del contribuente al 'nuovo' regime giuridico catastale - la baseNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026imponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione di bilancio,secondo quanto dettato dall'art.5, comma 3 cit.; bilancio nel quale il complessodei beni oggetto di imposizione risultasse comunque univocamente descritto edistintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti di proprietà socialeassoggettabili anch'essi ad accatastamento nella medesima categoria D.2.11. La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di renditacatastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che ilvalore del medesimo fosse desumibile - nella temporanea vigenza del regimedi libro - dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nel senso indicato.2.12. Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita, nelcaso in esame, dalla centrale elettrica pluri-impianto, in definitiva, è tale dagiustificare l'applicazione (provvisoria) del criterio contabile in ragione dellasua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando (all'esito diaccertamento fattuale demandato al giudice di merito) tale valorizzazioneappaia univoca e certamente riferibile (per parte immobiliare e parteimpiantistica) alla centrale oggetto di imposizione; e ciò per la mancata distintacontabilizzazione di ulteriori immobili a destinazione speciale suscettibili diclassamento D, ovvero per l'insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio econfusione nella identificazione della centrale in questione rispetto agli altriimmobili a destinazione speciale eventualmente iscritti.2.13. Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame - senzacontraddirlo - il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unitàimmobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019,25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della «distintacontabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile di ciascunfabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastale eventualmentepresenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasi altro.2.14. Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n.10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che,quanto al significato dell'avverbio «distintamente», usato dal legislatore, sideve ritenere che l'iscrizione del valore di un fabbricato nei registri aziendali è«distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolo contabilisticodell'ICI, se non comprende cumulativamente quello di altri beni non soggettiall'imposta (macchine, scorte ecc.), ma corrisponde al prezzo d'acquistoNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'intero bene immobile, comunque censito in catasto, ed all'ammontaredelle spese incrementative, risultanti dalle scritture contabili, come puredispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, richiamato dall'art. 5, comma3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass. 9 ottobre 2009, n. 21445).2.15. E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie (escludenteil ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dalla onnicomprensivitàe cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nel bilancio di esercizio conriguardo all’intera ed indistinta consistenza immobiliare a destinazione specialedella parte contribuente.2.16. Orbene, nel caso di specie si tratta di centrale elettrica priva,nell’annualità 2008, di rendita catastale per gli impianti e gli immobili ad essaserventi ed invece assistita da un valore di bilancio.2.17. La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’ inbilancio nel senso poc'anzi chiarito non poteva quindi consentire dideterminare la base imponibile sulla base della rendita catastale, essendosi alcontrario affermato che il ricorso a quest'ultimo criterio non è possibile se nona far data dall'istanza/proposta di accatastamento avanzata dalla parte,cosicché è stato correttamente applicato il criterio contabile per il periodonell’annualità in questione.3. Il ricorso, pertanto, va rigettato.4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dellostesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulterioresomma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 14.000,00 oltre adEuro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, nonchéal pagamento della somma di Euro 14.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzoNumero registro generale 6873/2021Numero sezionale 5053/2026Numero di raccolta generale 23587/2026Data pubblicazione 20/07/2026comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro 5.000,00ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 23.6.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]