CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 settembre 2020
Cassazione n. 36217/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Bergamo ha confermato il decreto di sequestro preventivo pronunciato in data 3 settembre 2020 avente ad oggetto i beni di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'indagato per violazione di legge e vizio di motivazione. Ripercorre la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante e osserva che l'inesistenza non può essere ricavata dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Sulla base di una corretta applicazione delle norme tributarie, integrative dei precetti penali, e del principio dell'onere della prova, non era stata dimostrata l'inesistenza dei crediti. Mancava inoltre la motivazione dell'elemento soggettivo, laddove il Tribunale avesse ritenuto i crediti non spettanti. Precisa che la società era in difficoltà e che era stata ceduta confidando nella solvibilità del cessionario. Nel marzo 2020 aveva proposto la rateizzazione del suo debito con il fisco, versando una prima rata di C 2.000,00. La normativa emergenziale Covid aveva sospeso tutti i procedimenti amministrativi. Aggiunge che tutti i beni sequestrati non costituivano il profitto o il prodotto del reato. Si trattava infatti dell'immobile su cui era acceso il mutuo con usufrutto a favore della madre, che aveva contribuito al finanziamento per la somma di C 37.586,05, di un conto corrente ove era confluito il fondo di garanzia Covid per C 23.000,00 e di altre somme acquisite dal proprio lavoro in periodi nettamente successivi alla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente svolge deduzioni solo sul fumus commissi delicti. Osserva la Corte che, nei limiti della cognizione sommaria di tale fase, il Tribunale del riesame ha affermato che l'utilizzo in compensazione di crediti IRAP mai dichiarati costituisce un elemento indiziario sufficiente per predicarne l'inesistenza: la difesa si era lamenta dell'applicazione di un meccanismo presuntivo, mentre invece la conclusione poggiava sulla inferenza dalla regola esperienziale secondo cui non si portano in compensazione crediti fiscali non oggetto di preventiva dichiarazione. Il ricorrente non si è confrontato con tale decisione, ma si è soffermato sul tema della differenza tra il credito inesistente e quello non spettante, che esula dal ragionamento dei Giudici della cautela. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la deduzione difensiva in merito alla volontà di pagare e alle difficoltà connesse al periodo emergenziale per il Covid è generica e non vale a fondare ictu °cui/ la sussistenza di elementi a favore dell'indagato. Sotto il profilo dell'oggetto del sequestro, il Tribunale del riesame ha affermato che si è trattato di un sequestro funzionale alla confisca per equivalente, perché il sequestro funzionale alla confisca diretta non aveva dato frutti, donde l'irrilevanza della riconducibilità al profitto del reato del denaro rinvenuto sui conti correnti e dei beni immobili. La decisione è in linea con il consolidato orientamento di questa Sezione, ben compendiato da ultimo nella sentenza n. 6163 del 20/10/2020, Gafà, Rv. 281048, che ha ricordato che se il denaro che affluisca sul conto corrente successivamente alla commissione del reato, non può costituire il profitto del reato tributario, rappresentato infatti dal risparmio di imposta conseguente all'omissione di versamento del quantum corrispondente (si vedano, tra le altre, Sez. 3, n.8995/18 del 30/10/2017 Barletta, Rv. 272353; n. 41104 del 12/07/2018, Vincenzini, Rv.274307; n. 6348/19 del 04/10/2018, Torelli, Rv. 274859), ciò non toglie che questo stesso denaro sia suscettibile di confisca (e, corrispondentemente, di sequestro ad essa finalizzato) per equivalente, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto e, dunque, come tale non sottoponibile, in prima battuta, secondo il "meccanismo" forgiato dall'art. 322-ter cod. pen., a sequestro in via diretta. La circostanza, non contestata dal ricorrente, che nel caso in esame si tratti di un sequestro per equivalente rende superflua l'analisi della natura di bene fungibile propria del denaro, che, nella prospettiva ricostruttiva della decisione delle Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648, e Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, giustifica la confisca diretta del denaro, quando sia profitto accrescitivo derivante dal reato ed esonera dalla prova del nesso di pertinenzialità. Infatti, trattandosi di confisca di valore, non è necessaria la prova della pertinenzialità, dovendosi solo verificare l'impossibilità di esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto, prodotto o prezzo del reato (Cass., Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Carriero, Rv. 274561). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore