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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 23783/2026

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i legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L.avverso l’ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 13/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L. (di seguito anche “[OSCURATO:PERSONA]”), control’ordinanza del 28/01/2026 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli avevarigettato la richiesta della stessa [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro di otto orologipreziosi che erano stati sequestrati il 01/07/2024 a [OSCURATO:PERSONA], indagato per ilreato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.2.

Avverso l’indicata ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Napoli, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L., affidato a un unico, articolato,motivo, con il quale deduce: a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., la violazione degli artt. 253, comma 2, 263 e 321 dello stesso codice,nonché dell’art. 648-ter.1 cod. pen., «in ordine alla ritenuta configurabilità degliorologi in sequestro come “profitto” del delitto di autoriciclaggio e al conseguentemantenimento del vincolo reale, nonostante i beni appartenessero ad unsoggetto terzo, estraneo a qualunque attività illecita»; b) in relazione all’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma 3,dello stesso codice, per «motivazione meramente apparente […] in ordine allaritenuta inattendibilità della documentazione prodotta dalla difesa della societàPetroleo per dimostrare il legittimo acquisto degli orologi in sequestro, nonché inordine alla ritenuta sussistenza di elementi comprovanti il fumus commissi delictiin relazione al suddetto acquisto».2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che, anche muovendo dalla premessa cheAldo [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] – ancorché non visarebbero elementi probatori idonei a corroborare una tale premessa –, ilTribunale di Napoli avrebbe del tutto apoditticamente desunto dalla stessapremessa che gli orologi «rappresentavano il corrispettivo di operazionifinanziarie illecite riconducibili al trio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» (primocapoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).La documentazione che era stata prodotta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbedimostrato che le risorse che erano state impiegate per l’acquisto degli orologiprovenivano da tale società e non «da disponibilità personali del “trio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]”», peraltro ricondotte a – non solo non provate – ma neppurespecificamente indicate «operazioni finanziarie illecite».

A riscontro dei dati cherisultavano dalla documentazione bancaria che era stata prodotta dalla difesa diPetroleo, i venditori degli orologi, che erano stati escussi nel corso delle indagini,avevano confermato di avere ricevuto i bonifici di pagamento da [OSCURATO:PERSONA] e diavere consegnato i preziosi a [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ricevuti per contodella stessa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deduce che, per sostenere l’origine illecita delle risorseimpiegate per l’acquisto degli orologi, sarebbe stato necessario dimostrare «chela [OSCURATO:PERSONA] sia una società cartiera – un mero schermo fittizio in cui far confluire,per mascherarli, i proventi di attività illecite – oppure una società dedita allacommissione di reati finanziari, i cui proventi sarebbero stati “ripuliti” proprioIl Tribunale di Napoli avrebbe impropriamente dedotto dai rapporti traPetroleo e [OSCURATO:PERSONA] il convincimento che gli orologi fossero nelladisponibilità di quest’ultimo senza però affrontare «la questione fondamentaledell’origine – lecita o illecita – dell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle risorsedalla stessa utilizzate per l’acquisto degli orologi», cioè le questioni fondamentaliimpiegate, alla individuazione dei possibili reati a cui ricollegare, eventualmente,tali risorse».2.2. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, dalle indagini che erano state svoltedalla Procura della Repubblica, era emerso che almeno quattro degli orologi insequestro (quattro [OSCURATO:PERSONA]) erano stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con bonificia individuate gioiellerie.Sarebbe quindi indubbio che, in mancanza di elementi probatori di segnocontrario, tali orologi «vanno annoverati nell’asset patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA]».Non si comprenderebbe pertanto come il Tribunale di Napoli abbia potutoaffermare che i medesimi orologi «con elevata probabilità non appartengononeanche alla istante [OSCURATO:PERSONA], emergendo, piuttosto, la riconducibilità deglistessi al [OSCURATO:PERSONA] che certamente ne ha avuto il possesso e li ha consegnatiall’[OSCURATO:PERSONA]» (primo capoverso della pag. 3 dell’ordinanza impugnata).Infatti, poiché era stata [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare gli orologi, per poteraffermare che gli stessi erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto«provare – come già detto – che la società sia un mero schermo fittizio, di fattoinattiva, che serve solo a “drenare” i proventi di attività illecite».

Del che,tuttavia, non vi era alcun riscontro negli atti del procedimento.Inoltre, col sostenere la «riconducibilità […] degli orologi al [OSCURATO:PERSONA] checertamente ne ha avuto il possesso», il Tribunale di Napoli dimostrerebbe «diconfondere concetti – come proprietà, possesso, disponibilità, riconducibilità –che hanno una accezione specifica».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche la valorizzazione, da parte delTribunale di Napoli, delle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe «prodotto alcundocumento che attesti l’affidamento al [OSCURATO:PERSONA] degli orologi di ingente valore e/oun compenso per l’incarico di responsabilità asseritamente conferito aquest’ultimo» (penultimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Tali valorizzate circostanze sarebbero «smentite dagli atti» atteso che: a)con il verbale di assemblea del 23/04/2024, che era stato prodotto come allegato29 alla richiesta di restituzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA] gli orologiaffinché li vendesse al fine di ottenere la liquidità necessaria all’acquisizione diBridgefuel [OSCURATO:PERSONA] SLU; b) nel corso dell’interrogatorio che aveva reso il29/07/2025, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che avrebbe percepito un compenso daPetroleo solo se avesse fatto conseguire alla società un margine di guadagnodalla vendita dei preziosi.Non sarebbe comunque possibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di«amministratore di fatto» di [OSCURATO:PERSONA] (terzo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata) in ragione della sola attività di intermediazione che egli aveva svolto,in mancanza, al di là della generica asserzione circa la riconducibilità dellasocietà allo stesso [OSCURATO:PERSONA], dell’indicazione di atti gestori da lui compiuti espressividel suddetto ruolo.2.3.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], anche ad ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] fossesocio o amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], mancherebbero elementi di prova inordine alla presunta illiceità della provvista utilizzata per l’acquisto degli orologi.[OSCURATO:PERSONA] contesta quanto è affermato dal Tribunale di Napolinell’ultimo periodo del primo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata ededuce in proposito che: a) non sarebbero state specificate le «operazionifinanziarie illecite riconducibili al trio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» i cui proventisarebbero stati investiti nell’acquisto degli orologi; b) né [OSCURATO:PERSONA] né il suo legalerappresentante erano coinvolti nel procedimento penale instaurato dalla Procuradella Repubblica di Perugia, né in altri procedimenti penali, in Italia o all’estero,per reati lucro-genetici; c) nel procedimento pendente presso la Procura dellaRepubblica di Perugia era stato escluso il fumus commissi delicti a carico delLicata, «con il conseguente annullamento anche del sequestro preventivooriginariamente applicato»; d) la documentazione che era stata prodotta dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato lo svolgimento, da parte di tale società, dil’acquisto degli orologi, dato, anche questo, che era stato del tutto pretermessodal Tribunale di Napoli.2.4.

Né sarebbe configurabile il fumus del reato di autoriciclaggio, attesoche, poiché il Tribunale del riesame di Perugia aveva escluso la gravità indiziariaa carico del [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari che erano stati a lui contestati, nediscenderebbe che, atteso il “giudicato cautelare”, tali reati non potrebberoessere considerati reati-presupposto dell’autoriciclaggio «contestato in questogiudizio».2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce infine che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodottodella documentazione volta a chiarire la situazione patrimoniale e finanziariadella società, comprensiva di estratti conto bancari, e che da taledocumentazione era rilevabile un flusso di liquidità, derivante dall’esercizio lecitodell’attività di impresa, pienamente compatibile con l’acquisto degli orologi (deiquali ne vengono indicati quattro).Ciò dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] contesta quanto è affermato dal Tribunale diNapoli nel terzo capoverso della pag. 3 dell ’ordinanza impugnata,rappresentando in particolare che: a) la documentazione che era stata prodottada [OSCURATO:PERSONA] non era stata né contraddetta né messa in dubbio da alcun elementodi segno contrario; b) non si comprenderebbe come [OSCURATO:PERSONA], attraversol’acquisto degli orologi, avrebbe potuto, come è sostenuto dal Tribunale diNapoli, «crea[re] ulteriori costi societari funzionali a sottrarre gli utili al fisco».Anche l’affermazione dell’inattendibilità del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] relativoall’esercizio 2023 (primo paragrafo della pag. 3 dell’ordinanza impugnata)sarebbe illogica, atteso che, con l’appello cautelare, la difesa della società, aintegrazione del bilancio che aveva prodotto in sede di richiesta di restituzione,aveva prodotto «un’addenda alla Relazione di [OSCURATO:PERSONA] (Audit) dellaPetroleo Oil e una perizia giurata redatta dalla società “LLMadrid SLP – Auditorede cuenta” […] con la quale si certificava l’iscrizione in bilancio dei preziosi insequestro, nonché la corrispondenza tra le fatture di acquisto […] e i bonificibancari effettuati dai conti societari».Da ciò l’apparenza della motivazione «che non riflette le risultanzechiaramente desumibili dal compendio probatorio acquisito in atti, sia in ordineagli acquisti degli orologi da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla comprovataliceità delle risorse economiche utilizzate per detti acquisti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito.2.

Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissimepronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali lemassimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2,n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di«violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a normadell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta dimotivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art.606 dello stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710-01.

Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli,Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).3.

Inoltre, secondo l’orientamento maggioritario della Corte di cassazione,che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, in tema di sequestro preventivo,il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato nonpuò contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendounicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso el’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 35805 del23/09/2025, Velia, Rv. 288674-01; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv.287442-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01;Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 3, n. 23713 de23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01).È stato in proposito osservato che la titolarità del bene attiene al requisitopreliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ognieventuale ulteriore problematica (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Velia, cit.).Del resto, con riferimento all’affine posizione del terzo estraneo che, nellamateria delle misure di prevenzione patrimoniali, intenda rivendicare di essereproprietario del bene sequestrato, le Sezioni unite della Corte di cassazione, conla sentenza “Putignano” (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300-01), hanno argomentato che la legittimazione di tale terzo è correlataalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole ditutela secondo l’ordinamento giuridico, che, nel caso di specie, è rappresentatadalla titolarità delle cose in sequestro e dalla propria estraneità alla commissionedel reato sulla cui base il sequestro è stato disposto.La Corte di cassazione ha altresì precisato che non solo tutti gli aspetti checoncernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sferasoggettiva del terzo o preteso tale – con la conseguenza che, ammettere lapossibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentaleprincipio per cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazionealla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sortadi intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura –,ma anche che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti dellamisura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all’inammissibilità per esserei motivi aspecifici poiché questi, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà ingrado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi chepertengono alla sfera dell’indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilitàdel bene a sé stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez.2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, cit.).4.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di Napoli abbia evidenziato,con una motivazione né mancante né meramente apparente, gli elementisignificativi della mancata titolarità degli orologi sequestrati in capo a [OSCURATO:PERSONA],per essere tali beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] – che, come risultava dalleinformative di polizia giudiziaria del 11/03/2026 e del 05/06/2026, amministravadi fatto la società –, come era confermato sia dalle chat tra [OSCURATO:PERSONA] e ilCapano, che davano conto dei tentativi del [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli orologinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] («per [OSCURATO:PERSONA]»), sia dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai statodestinatario di richieste di restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], neppure dopo chequesta aveva acquisito [OSCURATO:PERSONA] SLU, sia dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA],secondo quanto aveva egli stesso dichiarato in sede di interrogatorio, aveva eglistesso imbastito, supportandola con della documentazione fasulla, la precedenterichiesta di restituzione degli orologi che era stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eIl Tribunale di Napoli ha altresì evidenziato, con una motivazione parimentinon mancante né meramente apparente, come, dalle suddette informative dellapolizia giudiziaria, nonché dall’analisi delle movimentazioni bancarie, delle fatture(fittizie) che erano state emesse da società italiane nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],delle chat tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delcontenuto dei telefoni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], fosse emerso come anchel’acquisto di preziosi si inserisse nell’attività illecita che era svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per iltramite di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli si deve insomma ritenere avere dato conto di avereidoneamente valutato gli elementi che, in concreto, deponevano perl’insussistenza della titolarità degli orologi in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché per ilcollegamento di tale società con l’attività illecita che era svolta, per il tramitedella stessa società, da [OSCURATO:PERSONA], al quale gli orologi dovevano esserericondotti, rendendo una motivazione che, nei limiti, ovviamente, dellavalutazione che è propria della fase cautelare, si deve ritenere non sindacabile insede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.Il ricorrente, lungi dall’evidenziare la mancanza o l’effettiva apparenza dellastessa motivazione, ne contesta, in realtà la condivisibilità – sulla base di unadiversa lettura degli elementi presenti agli atti o dell’invocazione di ulteriorielementi, i quali appaiono inidonei a renderla meramente apparente –, il che, perquanto si è detto al punto 2, non è possibile fare in sede di ricorso percassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L.avverso l’ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l’ordinanza impugnatavenga annullata con rinvio;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13/03/2026, il Tribunale di Napoli rigettava l’appelloche era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L. (di seguito anche “[OSCURATO:PERSONA]”), control’ordinanza del 28/01/2026 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli avevarigettato la richiesta della stessa [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro di otto orologipreziosi che erano stati sequestrati il 01/07/2024 a [OSCURATO:PERSONA], indagato per ilreato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.2. Avverso l’indicata ordinanza del 13/03/2026 del Tribunale di Napoli, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.L., affidato a un unico, articolato,motivo, con il quale deduce: a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., la violazione degli artt. 253, comma 2, 263 e 321 dello stesso codice,nonché dell’art. 648-ter.1 cod. pen., «in ordine alla ritenuta configurabilità degliorologi in sequestro come “profitto” del delitto di autoriciclaggio e al conseguentemantenimento del vincolo reale, nonostante i beni appartenessero ad unsoggetto terzo, estraneo a qualunque attività illecita»; b) in relazione all’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma 3,dello stesso codice, per «motivazione meramente apparente […] in ordine allaritenuta inattendibilità della documentazione prodotta dalla difesa della societàPetroleo per dimostrare il legittimo acquisto degli orologi in sequestro, nonché inordine alla ritenuta sussistenza di elementi comprovanti il fumus commissi delictiin relazione al suddetto acquisto».2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che, anche muovendo dalla premessa cheAldo [OSCURATO:PERSONA] fosse l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] – ancorché non visarebbero elementi probatori idonei a corroborare una tale premessa –, ilTribunale di Napoli avrebbe del tutto apoditticamente desunto dalla stessapremessa che gli orologi «rappresentavano il corrispettivo di operazionifinanziarie illecite riconducibili al trio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» (primocapoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).La documentazione che era stata prodotta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbedimostrato che le risorse che erano state impiegate per l’acquisto degli orologiprovenivano da tale società e non «da disponibilità personali del “trio [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]”», peraltro ricondotte a – non solo non provate – ma neppurespecificamente indicate «operazioni finanziarie illecite». A riscontro dei dati cherisultavano dalla documentazione bancaria che era stata prodotta dalla difesa diPetroleo, i venditori degli orologi, che erano stati escussi nel corso delle indagini,avevano confermato di avere ricevuto i bonifici di pagamento da [OSCURATO:PERSONA] e diavere consegnato i preziosi a [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ricevuti per contodella stessa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deduce che, per sostenere l’origine illecita delle risorseimpiegate per l’acquisto degli orologi, sarebbe stato necessario dimostrare «chela [OSCURATO:PERSONA] sia una società cartiera – un mero schermo fittizio in cui far confluire,per mascherarli, i proventi di attività illecite – oppure una società dedita allacommissione di reati finanziari, i cui proventi sarebbero stati “ripuliti” proprioIl Tribunale di Napoli avrebbe impropriamente dedotto dai rapporti traPetroleo e [OSCURATO:PERSONA] il convincimento che gli orologi fossero nelladisponibilità di quest’ultimo senza però affrontare «la questione fondamentaledell’origine – lecita o illecita – dell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle risorsedalla stessa utilizzate per l’acquisto degli orologi», cioè le questioni fondamentaliimpiegate, alla individuazione dei possibili reati a cui ricollegare, eventualmente,tali risorse».2.2. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, dalle indagini che erano state svoltedalla Procura della Repubblica, era emerso che almeno quattro degli orologi insequestro (quattro [OSCURATO:PERSONA]) erano stati acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con bonificia individuate gioiellerie.Sarebbe quindi indubbio che, in mancanza di elementi probatori di segnocontrario, tali orologi «vanno annoverati nell’asset patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA]».Non si comprenderebbe pertanto come il Tribunale di Napoli abbia potutoaffermare che i medesimi orologi «con elevata probabilità non appartengononeanche alla istante [OSCURATO:PERSONA], emergendo, piuttosto, la riconducibilità deglistessi al [OSCURATO:PERSONA] che certamente ne ha avuto il possesso e li ha consegnatiall’[OSCURATO:PERSONA]» (primo capoverso della pag. 3 dell’ordinanza impugnata).Infatti, poiché era stata [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare gli orologi, per poteraffermare che gli stessi erano nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto«provare – come già detto – che la società sia un mero schermo fittizio, di fattoinattiva, che serve solo a “drenare” i proventi di attività illecite». Del che,tuttavia, non vi era alcun riscontro negli atti del procedimento.Inoltre, col sostenere la «riconducibilità […] degli orologi al [OSCURATO:PERSONA] checertamente ne ha avuto il possesso», il Tribunale di Napoli dimostrerebbe «diconfondere concetti – come proprietà, possesso, disponibilità, riconducibilità –che hanno una accezione specifica».[OSCURATO:PERSONA] contesta anche la valorizzazione, da parte delTribunale di Napoli, delle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe «prodotto alcundocumento che attesti l’affidamento al [OSCURATO:PERSONA] degli orologi di ingente valore e/oun compenso per l’incarico di responsabilità asseritamente conferito aquest’ultimo» (penultimo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata).Tali valorizzate circostanze sarebbero «smentite dagli atti» atteso che: a)con il verbale di assemblea del 23/04/2024, che era stato prodotto come allegato29 alla richiesta di restituzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA] gli orologiaffinché li vendesse al fine di ottenere la liquidità necessaria all’acquisizione diBridgefuel [OSCURATO:PERSONA] SLU; b) nel corso dell’interrogatorio che aveva reso il29/07/2025, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che avrebbe percepito un compenso daPetroleo solo se avesse fatto conseguire alla società un margine di guadagnodalla vendita dei preziosi.Non sarebbe comunque possibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di«amministratore di fatto» di [OSCURATO:PERSONA] (terzo capoverso della pag. 3 dell’ordinanzaimpugnata) in ragione della sola attività di intermediazione che egli aveva svolto,in mancanza, al di là della generica asserzione circa la riconducibilità dellasocietà allo stesso [OSCURATO:PERSONA], dell’indicazione di atti gestori da lui compiuti espressividel suddetto ruolo.2.3. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], anche ad ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] fossesocio o amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], mancherebbero elementi di prova inordine alla presunta illiceità della provvista utilizzata per l’acquisto degli orologi.[OSCURATO:PERSONA] contesta quanto è affermato dal Tribunale di Napolinell’ultimo periodo del primo capoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata ededuce in proposito che: a) non sarebbero state specificate le «operazionifinanziarie illecite riconducibili al trio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]» i cui proventisarebbero stati investiti nell’acquisto degli orologi; b) né [OSCURATO:PERSONA] né il suo legalerappresentante erano coinvolti nel procedimento penale instaurato dalla Procuradella Repubblica di Perugia, né in altri procedimenti penali, in Italia o all’estero,per reati lucro-genetici; c) nel procedimento pendente presso la Procura dellaRepubblica di Perugia era stato escluso il fumus commissi delicti a carico delLicata, «con il conseguente annullamento anche del sequestro preventivooriginariamente applicato»; d) la documentazione che era stata prodotta dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato lo svolgimento, da parte di tale società, dil’acquisto degli orologi, dato, anche questo, che era stato del tutto pretermessodal Tribunale di Napoli.2.4. Né sarebbe configurabile il fumus del reato di autoriciclaggio, attesoche, poiché il Tribunale del riesame di Perugia aveva escluso la gravità indiziariaa carico del [OSCURATO:PERSONA] per i reati tributari che erano stati a lui contestati, nediscenderebbe che, atteso il “giudicato cautelare”, tali reati non potrebberoessere considerati reati-presupposto dell’autoriciclaggio «contestato in questogiudizio».2.5. [OSCURATO:PERSONA] deduce infine che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodottodella documentazione volta a chiarire la situazione patrimoniale e finanziariadella società, comprensiva di estratti conto bancari, e che da taledocumentazione era rilevabile un flusso di liquidità, derivante dall’esercizio lecitodell’attività di impresa, pienamente compatibile con l’acquisto degli orologi (deiquali ne vengono indicati quattro).Ciò dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] contesta quanto è affermato dal Tribunale diNapoli nel terzo capoverso della pag. 3 dell ’ordinanza impugnata,rappresentando in particolare che: a) la documentazione che era stata prodottada [OSCURATO:PERSONA] non era stata né contraddetta né messa in dubbio da alcun elementodi segno contrario; b) non si comprenderebbe come [OSCURATO:PERSONA], attraversol’acquisto degli orologi, avrebbe potuto, come è sostenuto dal Tribunale diNapoli, «crea[re] ulteriori costi societari funzionali a sottrarre gli utili al fisco».Anche l’affermazione dell’inattendibilità del bilancio di [OSCURATO:PERSONA] relativoall’esercizio 2023 (primo paragrafo della pag. 3 dell’ordinanza impugnata)sarebbe illogica, atteso che, con l’appello cautelare, la difesa della società, aintegrazione del bilancio che aveva prodotto in sede di richiesta di restituzione,aveva prodotto «un’addenda alla Relazione di [OSCURATO:PERSONA] (Audit) dellaPetroleo Oil e una perizia giurata redatta dalla società “LLMadrid SLP – Auditorede cuenta” […] con la quale si certificava l’iscrizione in bilancio dei preziosi insequestro, nonché la corrispondenza tra le fatture di acquisto […] e i bonificibancari effettuati dai conti societari».Da ciò l’apparenza della motivazione «che non riflette le risultanzechiaramente desumibili dal compendio probatorio acquisito in atti, sia in ordineagli acquisti degli orologi da parte della [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla comprovataliceità delle risorse economiche utilizzate per detti acquisti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito.2. Come è stato da tempo chiarito dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissimepronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali lemassimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2,n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01.È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte dicassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di«violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a normadell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta dimotivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art.606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli,Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01).3. Inoltre, secondo l’orientamento maggioritario della Corte di cassazione,che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, in tema di sequestro preventivo,il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato nonpuò contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendounicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso el’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 3, n. 35805 del23/09/2025, Velia, Rv. 288674-01; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv.287442-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01;Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01; Sez. 3, n. 23713 de23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01).È stato in proposito osservato che la titolarità del bene attiene al requisitopreliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ognieventuale ulteriore problematica (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Velia, cit.).Del resto, con riferimento all’affine posizione del terzo estraneo che, nellamateria delle misure di prevenzione patrimoniali, intenda rivendicare di essereproprietario del bene sequestrato, le Sezioni unite della Corte di cassazione, conla sentenza “Putignano” (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300-01), hanno argomentato che la legittimazione di tale terzo è correlataalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole ditutela secondo l’ordinamento giuridico, che, nel caso di specie, è rappresentatadalla titolarità delle cose in sequestro e dalla propria estraneità alla commissionedel reato sulla cui base il sequestro è stato disposto.La Corte di cassazione ha altresì precisato che non solo tutti gli aspetti checoncernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sferasoggettiva del terzo o preteso tale – con la conseguenza che, ammettere lapossibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentaleprincipio per cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazionealla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sortadi intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura –,ma anche che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti dellamisura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all’inammissibilità per esserei motivi aspecifici poiché questi, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà ingrado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi chepertengono alla sfera dell’indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilitàdel bene a sé stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez.2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, cit.).4. Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di Napoli abbia evidenziato,con una motivazione né mancante né meramente apparente, gli elementisignificativi della mancata titolarità degli orologi sequestrati in capo a [OSCURATO:PERSONA],per essere tali beni riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] – che, come risultava dalleinformative di polizia giudiziaria del 11/03/2026 e del 05/06/2026, amministravadi fatto la società –, come era confermato sia dalle chat tra [OSCURATO:PERSONA] e ilCapano, che davano conto dei tentativi del [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli orologinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] («per [OSCURATO:PERSONA]»), sia dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era mai statodestinatario di richieste di restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], neppure dopo chequesta aveva acquisito [OSCURATO:PERSONA] SLU, sia dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA],secondo quanto aveva egli stesso dichiarato in sede di interrogatorio, aveva eglistesso imbastito, supportandola con della documentazione fasulla, la precedenterichiesta di restituzione degli orologi che era stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] eIl Tribunale di Napoli ha altresì evidenziato, con una motivazione parimentinon mancante né meramente apparente, come, dalle suddette informative dellapolizia giudiziaria, nonché dall’analisi delle movimentazioni bancarie, delle fatture(fittizie) che erano state emesse da società italiane nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],delle chat tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delcontenuto dei telefoni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], fosse emerso come anchel’acquisto di preziosi si inserisse nell’attività illecita che era svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per iltramite di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli si deve insomma ritenere avere dato conto di avereidoneamente valutato gli elementi che, in concreto, deponevano perl’insussistenza della titolarità degli orologi in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché per ilcollegamento di tale società con l’attività illecita che era svolta, per il tramitedella stessa società, da [OSCURATO:PERSONA], al quale gli orologi dovevano esserericondotti, rendendo una motivazione che, nei limiti, ovviamente, dellavalutazione che è propria della fase cautelare, si deve ritenere non sindacabile insede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.Il ricorrente, lungi dall’evidenziare la mancanza o l’effettiva apparenza dellastessa motivazione, ne contesta, in realtà la condivisibilità – sulla base di unadiversa lettura degli elementi presenti agli atti o dell’invocazione di ulteriorielementi, i quali appaiono inidonei a renderla meramente apparente –, il che, perquanto si è detto al punto 2, non è possibile fare in sede di ricorso percassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]