CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2019
Cassazione n. 34220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 settembre 1956 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha censurato la mancata valutazione sulla ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di un'adeguata motivazione della sentenza. 2. Deve precisarsi che, trattandosi di procedura de plano, che non prevede la partecipazione delle parti, non può disporsi il rinvio dell'udienza sollecitato dal difensore del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili. 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così