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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32456/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti da tutti i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] ha censurato, in particolare, la mancata risposta della Corte territoriale alle deduzioni difensive e gli altri ricorrenti hanno dedotto di avere posto in essere la condotta dopo il compimento dell'atto di ufficio) sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata in cui si è rimarcato che i Carabinieri, dopo aver suonato alla porta dell'appartamento, sito al piano superiore rispetto a quello del commesso furto, ed avere richiesto informazioni in merito, avevano ricevuto una reazione molto aggressiva e pesantemente minatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA]; erano seguite un'azione violenta in danno di uno dei Carabinieri, a cui avevano partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed altre frasi minatorie rivolte all'indirizzo dei militari.

I restanti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano svolto la loro parte in perfetta sintonia con i correi nella fase terminale dell'azione criminosa, minacciando i pubblici ufficiali allorché si trovavano in prossimità della vettura di servizio: il primo, con un intervento connotato da frasi molto colorite e, il secondo, in modo assai più secco ma non meno incisivo); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti da tutti i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] ha censurato, in particolare, la mancata risposta della Corte territoriale alle deduzioni difensive e gli altri ricorrenti hanno dedotto di avere posto in essere la condotta dopo il compimento dell'atto di ufficio) sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata in cui si è rimarcato che i Carabinieri, dopo aver suonato alla porta dell'appartamento, sito al piano superiore rispetto a quello del commesso furto, ed avere richiesto informazioni in merito, avevano ricevuto una reazione molto aggressiva e pesantemente minatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA]; erano seguite un'azione violenta in danno di uno dei Carabinieri, a cui avevano partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed altre frasi minatorie rivolte all'indirizzo dei militari. I restanti imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano svolto la loro parte in perfetta sintonia con i correi nella fase terminale dell'azione criminosa, minacciando i pubblici ufficiali allorché si trovavano in prossimità della vettura di servizio: il primo, con un intervento connotato da frasi molto colorite e, il secondo, in modo assai più secco ma non meno incisivo); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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