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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 dicembre 1959

Cassazione n. 17599/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1959 avverso l'ordinanza del 7/9/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bologna, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione di un considerevole quantitativo di rame di provenienza delittuosa, avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 18.680 disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.

Riteneva il Tribunale che, rispetto alle deduzioni difensive che miravano alla diversa qualificazione giuridica del fatto accertato (all'esito di un controllo eseguito nottetempo, quando nel furgone condotto dall'indagato era stato rinvenuto il materiale ferroso, unitamente a guanti e arnesi, oltre che la somma in contanti di C 18.680), quale ipotesi di furto del rame ad opera del Fontana e del soggetto che lo accompagnava, il dato del ritrovamento di quella merce era sufficiente per ipotizzare il delitto di ricettazione, perché evidentemente di provenienza delittuosa.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis, 624 e 648 cod. pen.; la difesa osserva che le specifiche circostanze del controllo eseguito e dei risultati ottenuti per effetto della perquisizione sia sul furgone condotto dall'indagato, sia su altro veicolo che seguiva il mezzo, davano conto di elementi obiettivi coerenti con la sottrazione del rame ritrovato nel furgone in epoca immediatamente precedente, venendo meno il presupposto per ipotizzare il delitto di ricettazione; conseguentemente, il sequestro disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. difettava del presupposto della commissione di uno dei reati elencati dalla norma.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame, pur se di discutibile linearità espressiva, non può dirsi inesistente o apparente, unica condizione che legittima la proposizione del ricorso in sede di legittimità avverso i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari reali.

Il Tribunale ha affermato, implicitamente e in parte in modo sintatticamente contraddittorio, che la sottrazione del rame - pur se non individuata storicamente in quella fase di indagini - era presupposto logico della sua detenzione ingiustificata, in assenza di indicazioni al riguardo rese dall'indagato; il che deve ritenersi sufficiente quanto all'individuazione della tipologia del reato presupposto.

2.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1959 avverso l'ordinanza del 7/9/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bologna, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione di un considerevole quantitativo di rame di provenienza delittuosa, avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 18.680 disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. Riteneva il Tribunale che, rispetto alle deduzioni difensive che miravano alla diversa qualificazione giuridica del fatto accertato (all'esito di un controllo eseguito nottetempo, quando nel furgone condotto dall'indagato era stato rinvenuto il materiale ferroso, unitamente a guanti e arnesi, oltre che la somma in contanti di C 18.680), quale ipotesi di furto del rame ad opera del Fontana e del soggetto che lo accompagnava, il dato del ritrovamento di quella merce era sufficiente per ipotizzare il delitto di ricettazione, perché evidentemente di provenienza delittuosa. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis, 624 e 648 cod. pen.; la difesa osserva che le specifiche circostanze del controllo eseguito e dei risultati ottenuti per effetto della perquisizione sia sul furgone condotto dall'indagato, sia su altro veicolo che seguiva il mezzo, davano conto di elementi obiettivi coerenti con la sottrazione del rame ritrovato nel furgone in epoca immediatamente precedente, venendo meno il presupposto per ipotizzare il delitto di ricettazione; conseguentemente, il sequestro disposto ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. difettava del presupposto della commissione di uno dei reati elencati dalla norma. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La motivazione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di riesame, pur se di discutibile linearità espressiva, non può dirsi inesistente o apparente, unica condizione che legittima la proposizione del ricorso in sede di legittimità avverso i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari reali. Il Tribunale ha affermato, implicitamente e in parte in modo sintatticamente contraddittorio, che la sottrazione del rame - pur se non individuata storicamente in quella fase di indagini - era presupposto logico della sua detenzione ingiustificata, in assenza di indicazioni al riguardo rese dall'indagato; il che deve ritenersi sufficiente quanto all'individuazione della tipologia del reato presupposto. 2.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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