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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 29626/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 13181/2023 R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 15822/2023, emessa in data 6 giugno 2023 sul ricorso iscritto al n. 15314/2022R.G., già pendente tra AMCO – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9 ottobre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che con ordinanza n. 15822/2023 pubblicata in data 6 giugno 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 15314/2022, ha rigettato il ricorso per cassazione propost o da Amco – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannando quest ’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore de i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla qualeil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che nel costituirsi nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 15314 dell’anno 2022, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulò, in controricorso, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente p er mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo r.g. n. 13181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 5822 /2023, l’ aggiunta della clausola di distrazione , sia nella motivazione che nel dispositivo , secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. dispone la correzione della ordinanza n. 15822/2023 emessa da questa Corte in data 6 giugno2023, nel senso che -in motivazione, alla pagina 8, rigo due, dopo le parole «come da dispositivo», siano aggiunte le parole «, con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe»; -in dispositivo, alla pagina 8 , rigo quattordici , dopo le parole « di legge» sia aggiunta la frase «, con distrazione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore de l difensore costituit o , Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Così deciso in Roma, nella Camera di Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 13181/2023 R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 15822/2023, emessa in data 6 giugno 2023 sul ricorso iscritto al n. 15314/2022R.G., già pendente tra AMCO – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d a ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9 ottobre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che con ordinanza n. 15822/2023 pubblicata in data 6 giugno 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 15314/2022, ha rigettato il ricorso per cassazione propost o da Amco – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannando quest ’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore de i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla qualeil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che nel costituirsi nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 15314 dell’anno 2022, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulò, in controricorso, istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente p er mero error calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo r.g. n. 13181/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; da ultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 5822 /2023, l’ aggiunta della clausola di distrazione , sia nella motivazione che nel dispositivo , secondo quanto precisato nel dispositivo della presente ordinanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. dispone la correzione della ordinanza n. 15822/2023 emessa da questa Corte in data 6 giugno2023, nel senso che -in motivazione, alla pagina 8, rigo due, dopo le parole «come da dispositivo», siano aggiunte le parole «, con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe»; -in dispositivo, alla pagina 8 , rigo quattordici , dopo le parole « di legge» sia aggiunta la frase «, con distrazione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore de l difensore costituit o , Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Così deciso in Roma, nella Camera di Co
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