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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06651/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni allontanandosi dall'abitazione dopo le ore 21.00; il ricorso ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pn.; ritenuto che: priva di pregio è la censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per le quali la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato il giudizio negativo alla mancanza di elementi positivamente valutabili e alla gravità della condotta; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; la censura riferita all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha segnalato plurimi elementi dai quali desumere l'intensità del dolo e, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è posto in termini meramente oppositivi; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 2 fi Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno violava le prescrizioni allontanandosi dall'abitazione dopo le ore 21.00; il ricorso ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pn.; ritenuto che: priva di pregio è la censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche per le quali la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato il giudizio negativo alla mancanza di elementi positivamente valutabili e alla gravità della condotta; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; la censura riferita all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello ha segnalato plurimi elementi dai quali desumere l'intensità del dolo e, a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è posto in termini meramente oppositivi; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 2 fi Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 06651/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris