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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08043/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 3080/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 3 DOM.

DIG., presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controREGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore dellaGiunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso la quale è elettivamentedomiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in ViaMarcantonio Colonna n. 27-ricorrente incidentale-Numero registro generale 3080/2025Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 8043/2026avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] GRADOData pubblicazione 01/04/2026del LAZIO n.4511/15/2024 depositata il 05/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate comein dispositivo attesa l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 3080/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 3 DOM. DIG., presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controREGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore dellaGiunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso la quale è elettivamentedomiciliata in Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in ViaMarcantonio Colonna n. 27-ricorrente incidentale-Numero registro generale 3080/2025Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 8043/2026avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] GRADOData pubblicazione 01/04/2026del LAZIO n.4511/15/2024 depositata il 05/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate comein dispositivo attesa l’evoluzione della giurisprudenza in materia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 29/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris